• Menu
  • Skip to right header navigation
  • Passa alla navigazione primaria
  • Skip to secondary navigation
  • Passa al contenuto principale
  • Passa alla barra laterale primaria

avvocatoblog

il blog dello Studio Legale Falusi

  • HOME
  • INVIA UN QUESITO
  • CONSULENZA
  • TEMI
    • Famiglia
      • Separazione e Divorzio
    • Successioni
    • Risarcimento danni
    • Locazioni
    • Proprietà e Condominio
      • Ipoteca
    • Lavoro
    • Contratti
    • Avvocati
  • COLLABORA
  • CHI SONO
  • falusi.it
  • Search
  • HOME
  • INVIA UN QUESITO
  • CONSULENZA
  • TEMI
    • Famiglia
      • Separazione e Divorzio
    • Successioni
    • Risarcimento danni
    • Locazioni
    • Proprietà e Condominio
      • Ipoteca
    • Lavoro
    • Contratti
    • Avvocati
  • COLLABORA
  • CHI SONO
  • falusi.it
  • Search
  • Famiglia e Successioni
    • Separazione e Divorzio
    • Successioni
  • Locazioni
  • Proprietà e Condominio
    • Ipoteca
  • Risarcimento danni
  • Lavoro
  • Altro
  • Cookie Policy (UE)
  • Informazioni
  • Famiglia e Successioni
    • Separazione e Divorzio
    • Successioni
  • Locazioni
  • Proprietà e Condominio
    • Ipoteca
  • Risarcimento danni
  • Lavoro
  • Altro

Impugnazione del licenziamento

Ti trovi qui: Home / Lavoro / Impugnazione del licenziamento

31/03/2019 da //  by Simone Falusi Lascia un commento

Il licenziamento è un istituto giuridico con cui il datore di lavoro mette fine ad un rapporto di lavoro. Si contrappone al recesso unilaterale dal contratto di lavoro da parte del lavoratore dipendente, detto dimissioni.

Il lavoratore che ritiene ingiusto il licenziamento dovrà in primo luogo rivolgersi all’avvocato per essere assistito nelle delicate e particolari fasi della procedura, soggetta a rigorosi termini di decadenza.

Se, infatti, il lavoratore non rispetta questi termini non potrà impugnare più il licenziamento anche se illegittimo ed ingiusto.

La procedura di impugnazione

L’impugnazione consiste in un atto scritto con il quale il lavoratore esprime la volontà di contestare la validità del licenziamento.

Vediamo quali sono i passaggi da seguire.

Impugnazione stragiudiziale

Entro il termine di 60 giorni dal ricevimento del provvedimento di licenziamento, il dipendente deve inviare al datore di lavoro una lettera di contestazione del licenziamento. 

Per il calcolo del termine fa fede la data di spedizione e non quella di ricevimento della lettera di contestazione; per cui è valida la contestazione inviata dal dipendente prima della scadenza dei 60 giorni e ricevuta dall’azienda dopo .

L’art. 6 della legge 604/66 prevede infatti che “Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch’essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l’intervento dell’organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso.

Quindi il primo incombente a carico del lavoratore che intende impugnare il licenziamento intimatogli, è quello di inviare a sua volta al datore di lavoro una lettere con cui contestare il provvedimento. In questa fase non occorre specificare le ragioni per cui si ritiene illegittimo il licenziamento.

Impugnazione giudiziale

Per impugnare un licenziamento illegittimo non è sufficiente tuttavia la lettera di contestazione nei 60 giorni.

L’impugnazione stragiudiziale infatti diventa tuttavia inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di 180 giorni, da uno dei seguenti passaggi:

a) dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro, oppure

b) dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) . Qualora la conciliazione o l’arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l’accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro 60 giorni dal rifiuto o dal mancato accordo.

Occorre fare attenzione al fatto che i 180 giorni di cui si è detto sopra iniziano a decorre non dal termine ultimo per inoltrare l’impugnativa stragiudiziale, ma dal giorno in cui questa è stata effettivamente presentata.

Mentre la procedura stragiudiziale vale per tutti i tipi di licenziamento, diversa è invece la procedura in tribunale; quest’ultima, infatti, segue riti diversi a secondo dei casi:

  • Licenziamenti intimati da aziende fino a 15 dipendenti: sia per i dipendenti assunti prima che dopo il 7 marzo 2015 si applica il normale processo del lavoro;
  • Licenziamenti discriminatori, illeciti, verbali ovvero intimati da aziende con più di 15 dipendenti: per i lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015 si applica il cosiddetto “Rito Fornero”. Per quelli assunti dopo, vale il normale processo del lavoro.

I diversi tipi di licenziamento

Il nostro ordinamento giuridico riconosce come validi le seguenti tipologie di licenziamento:

  1. giusta causa;
  2. per giustificato motivo soggettivo; 
  3. economico o per giustificato motivo oggettivo;
  4. collettivo.

Devono invece ritenersi del tutto nulli i provvedimenti di recesso dal rapporto di lavoro mossi da motivazioni di natura discriminatoria (per motivi di età, sesso, lingua, razza, orientamento sessuale, convinzioni personali e religiose, opinioni politiche, appartenenza a un partito o sindacato, adesione ad uno o più scioperi). Non è valido neppure il licenziamento intimato a voce (la forma scritta infatti è un requisito indispensabile per ogni provvedimento di licenziamento) oppure non comunicato tramite raccomandata A/R o mediante consegna a mano alla presenza di testimoni.

La giusta causa. Il licenziamento per giusta causa può essere adottato – anche senza preavviso – in seguito ad alcune condotte particolarmente gravi del lavoratore, quali l’insubordinazione, il rifiuto ripetuto e immotivato di eseguire la prestazione lavorativa, la sottrazione di beni aziendali durante lo svolgimento della attività lavorativa, ecc.

Giustificato motivo soggettivo (g.m.s.). E’ quello disposto per sanzionare una violazione del lavoratore agli obblighi previsti dal contratto di lavoro (es. abbandono immotivato del luogo di lavoro, provocazione di una rissa sul luogo di lavoro, plurime violazione del codice disciplinare, minaccia ai colleghi o superiori ecc)

Giustificato motivo oggettivo o per ragioni economiche. Si parla invece di motivi oggettivi di licenziamento nel caso in cui un’azienda si trova a dover licenziare il dipendente per motivi tecnici relativi alla produzione o alla riorganizzazione del lavoro, ad uno stato di crisi aziendale (chiusura dell’attività, delocalizzazione, soppressione del posto di lavoro, ecc)

Licenziamento collettivo. Quando il licenziamento per ragioni economiche coinvolge 5 o più un dipendenti si definisce Licenziamento Collettivo ed il datore di lavoro deve seguire una specifica procedura.

frecce

Richiedi la nostra consulenza su questo argomento

Condividi:

  • Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)
  • Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)
  • Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)
  • Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)
  • Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)
  • Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)
  • Clicca per condividere su Skype (Si apre in una nuova finestra)
  • Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)
  • Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)
  • Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Correlati

Archiviato in:Lavoro Contrassegnato con: licenziamento

Post precedente: « Acquisto di un’auto con fermo amministrativo
Post successivo: E’ possibile il pignoramento sui beni del convivente del debitore? »

Interazioni del lettore

Lascia un commento Annulla risposta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Barra laterale primaria

Studio legale falusi

INVIA IL TUO QUESITO

COMMENTI DEGLI UTENTI

  • Felice Gambadauro su Ho vinto la causa, devo pagare il mio avvocato?
  • Tony su Richiesta copia della sentenza di separazione
  • Giovanni su Laurea in Giurisprudenza oggi: ha senso un percorso online?
  • Gianluca su Ho vinto la causa: quali spese spettano all’avvocato?
  • Gianluca su Ho vinto la causa: quali spese spettano all’avvocato?
  • Marisa su E’ possibile il pignoramento sui beni del convivente del debitore?
  • Giuseppe su Consegna di un’autovettura non conforme a quella ordinata
  • giovanni su Ho vinto la causa, devo pagare il mio avvocato?
  • Franco Amione su Prescrizione del credito e prescrizione dell’ipoteca
  • zorro su Ho vinto la causa, devo pagare il mio avvocato?

Iscriviti al Blog

Unisciti agli altri iscritti per ricevere i nostri articoli ed altri contenuti riservati agli iscritti. E' GRATIS e senza Spam!

>>> Controlla ora la tua posta in entrata o la cartella spam per confermare la tua iscrizione.

Articoli in primo piano

La garanzia per i vizi nella vendita di un immobile

Ho acquistato casa a febbraio, ma vivo effettivamente qui da un mese. In questi …

Incidente stradale: quali sono i tempi per la liquidazione dei danni?

In caso di incidente d'auto vorrei sapere quali sono i tempi previsti per la …

Come si calcola il risarcimento del danno biologico (di lieve entità) negli incidenti stradali

Salve! ho avuto un incidente stradale. ho riportato trauma cervico dorsale 10 …

I beni del convivente del debitore possono essere colpiti dal pignoramento?

La mia ragazza, che ha preso residenza nella casa di mia proprietà' e con la …

Separazione e affidamento del figlio al padre

Buongiorno, vorrei sapere se un padre in una separazione giudiziale ha speranze …

COLLABORA CON IL BLOG

collaborazione

Le guide di Avvocatoblog

guida-danni-incidenti-stradali

Seguimi su Twitter

I miei Cinguettii
Subscribe in a reader
  • Cookie Policy (UE)
  • Informazioni

Copyright © 2022 · Avvocatoblog by Studio Legale Falusi Viale della Repubblica n. 153, 59100 Prato, Tel. 05741823351 - P. Iva 01825810979

avvocatoblog
Gestisci Consenso Cookie
Per fornire le migliori esperienze, utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie ci permetterà di elaborare dati come il comportamento di navigazione o ID unici su questo sito. Non acconsentire o ritirare il consenso può influire negativamente su alcune caratteristiche e funzioni.
Funzionale Sempre attivo
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono strettamente necessari al fine legittimo di consentire l'uso di un servizio specifico esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente, o al solo scopo di effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica.
Preferenze
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono necessari per lo scopo legittimo di memorizzare le preferenze che non sono richieste dall'abbonato o dall'utente.
Statistiche
L'archiviazione tecnica o l'accesso che viene utilizzato esclusivamente per scopi statistici. L'archiviazione tecnica o l'accesso che viene utilizzato esclusivamente per scopi statistici anonimi. Senza un mandato di comparizione, una conformità volontaria da parte del vostro Fornitore di Servizi Internet, o ulteriori registrazioni da parte di terzi, le informazioni memorizzate o recuperate per questo scopo da sole non possono di solito essere utilizzate per l'identificazione.
Marketing
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono necessari per creare profili di utenti per inviare pubblicità, o per tracciare l'utente su un sito web o su diversi siti web per scopi di marketing simili.
Gestisci opzioni Gestisci servizi Gestisci fornitori Per saperne di più su questi scopi
Visualizza le preferenze
{title} {title} {title}
loading Annulla
L'articolo non è stato pubblicato, controlla gli indirizzi e-mail!
Verifica dell'e-mail non riuscita. Riprova.
Ci dispiace, il tuo blog non consente di condividere articoli tramite e-mail.