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Le differenze retributive: quando il datore di lavoro non paga tutti gli emolumenti

Home » Le differenze retributive: quando il datore di lavoro non paga tutti gli emolumenti

29/01/2019 da //  by Simone Falusi 1 commento

Le differenze retributive sono quegli importi dovuti al lavoratore a seguito della sua attività lavorativa, ma che non gli sono stati integralmente corrisposti dal datore di lavoro.

Le differenze retributive possono riguardare:  

  • l’erogazione di una retribuzione base inferiore a quella prevista dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria;
  • il mancato riconoscimento del passaggio ad una qualifica o ad un livello superiore come previsto nei vari C.C.N.L.;
  • le differenze retributive causate da un errato inquadramento contrattuale del lavoratore;
  • le differenze retributive dovute alla mancata applicazione di scatti d’anzianità;
  • la mancata erogazione di tutto o parte del T.F.R. al momento della cessazione del rapporto di lavoro;
  • il mancato riconoscimento delle ore di lavoro straordinario prestate dal lavoratore.

Il lavoratore al quale non siano stati corrisposti (in tutto o in parte) gli elementi della sua retribuzione deve inoltrare, preferibilmente a mezzo di un avvocato, una contestazione scritta al datore di lavoro in cui evidenziare le voci della retribuzione ed i relativi importi che non gli sono stati pagati.

In caso di inerzia del datore di lavoro, il lavoratore potrà, a seconda dei casi:

  • richiedere che il Tribunale emetta una ingiunzione di pagamento nei confronti del datore di lavoro, oppure
  • attivare il tentativo di conciliazione (facoltativo) davanti all’Ispettorato territoriale del Lavoro o in sede sindacale, oppure
  • promuovere una causa ordinaria di lavoro.

Nel primo caso (ingiunzione di pagamento) il giudice emette direttamente l’ordine di pagamento sulla base della sola prova scritta del credito presentata dal lavoratore, senza che al procedimento partecipi l’azienda.

A quest’ultima va poi notificato il decreto ingiuntivo e, da tale data, avrà 40 giorni di tempo per opporlo (aprendo un nuovo giudizio, questa volta ordinario) oppure pagare.

Attenzione alla prescrizione! La prescrizione comporta la perdita del diritto; infatti ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge: la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (Codice Civile, art. 2934).

Con riferimento ai crediti da retribuzione il Codice Civile prevede 3 tipi di prescrizione.

  1. Il primo tipo di prescrizione è quella ordinaria di 10 anni. La giurisprudenza ha riconosciuto un termine di prescrizione ordinario di 10 anni in alcuni casi:
    • per far valere diritti relativi al passaggio di qualifica;
    • per ottenere il risarcimento del danno contrattuale compreso il danno per omesso versamento contributivo totale o parziale;
    • per le erogazioni una tantum;
    • per il pagamento dell’indennità sostitutiva per ferie non godute e dell’indennità sostitutiva per riposi settimanali non goduti;
    • per il diritto all’accertamento della natura subordinata del rapporto nonché il diritto al riconoscimento del rapporto a tempo indeterminato e non a termine.
  2. Vi è poi la prescrizione breve o estintiva di 5 anni che riguarda tutti quei crediti che abbiano una natura di carattere retributivo caratterizzati da una certa periodicità (stipendio mensile, quindicinale, settimanale) e, in generale, per tutte le indennità spettanti al lavoratore per la cessazione del rapporto di lavoro (art. 2948 Cod. Civ.);
  3. Vi è poi la prescrizione presuntiva di 1 anno (che si basa appunto sulla presunzione dell’estinzione del credito da lavoro una volta che sia trascorso un determinato periodo di tempo) per le retribuzioni pagate con cadenza non superiore al mese (il riferimento è soprattutto agli eventuali errori di calcolo della busta paga). La prescrizione presuntiva è invece di 3 anni per le retribuzioni corrisposte con cadenza superiore al mese (ad esempio la tredicesima mensilità, la quattordicesima e le altre retribuzioni aggiuntive).

E’ importante poi ricordare che si prescrive in 1 anno il diritto degli insegnanti per la retribuzione delle lezioni che impartiscono a mesi o a giorni o a ore ed il diritto dei prestatori di lavoro per le retribuzioni corrisposte a periodi non superiori al mese (art. 2955 Cod. Civ.).

Abbiamo accennato al fatto che la prescrizione decorre, di regola, dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, quindi dal momento in cui il datore non rispetta gli obblighi derivanti dal contratto di lavoro.

Tuttavia spesso il lavoratore, per timore di possibili ritorsioni da parte del datore di lavoro, non ha la possibilità di rivendicare liberamente i propri diritti.

Per individuare il termine iniziale della prescrizione occorre in primo luogo distinguere tra crediti retributivi e non.

a) Se il lavoratore intende far valere crediti retributivi (es. mancato pagamento della retribuzione, delle differenze retributive per superiori mansioni svolte, dei contributi, ecc…), l’inizio della decorrenza dei termini di prescrizione è diverso, in base alla maggiore o minore tutela di cui gode il lavoratore nell’ambito del rapporto di lavoro.

In particolare: se il rapporto di lavoro risulta stabile, essendo prevista una “tutela reale”, ovvero la possibilità per il lavoratore di essere riassunto in caso di licenziamento, la prescrizione dei crediti retributivi decorre in corso di rapporto.

Diversamente se il rapporto di lavoro non offre le garanzie di stabilità sopra indicate, la prescrizione dei crediti retributivi resta sospesa nel corso del rapporto medesimo ed inizia il suo decorso solo alla sua cessazione del rapporto di lavoro. Il lavoratore potrà, in quest’ultimo caso, attendere che il rapporto lavorativo cessi e poi, entro i termini sopra indicati, rivendicare i propri diritti retributivi nei confronti dell’ex datore.

b) Nel caso di diritti non retributivi, ovvero di quei diritti diversi dal pagamento della retribuzione e delle altre spettanze dovute al lavoratore (come ad esempio il diritto al riconoscimento della qualifica superiore, il diritto al risarcimento del danno da demansionamento, da omissione contributiva, il risarcimento del danno derivante da infortunio sul lavoro), la prescrizione inizia a decorrere sempre e comunque durante il rapporto di lavoro.

Per richiedere una consulenza legale clicca qui

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Commenti

  1. Luigi

    12/04/2019 alle 1:39

    Da 6 anni lavoro in impianto biogas
    Sempre reperibile con molte feste lavorate e ferie quasi nulle.
    Vorrei capire in caso di cessazione rapp. Di lavoro come posso richiedere e fino a quanti anni posso tornare indietro i mie diritti. ..
    Ferie non godute permessi reperibilità turni di notte lavoro notturno per effetto della reperibilità ecc.
    Grazie a chi mi risp.

    Rispondi

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