• Menu
  • Skip to right header navigation
  • Passa alla navigazione primaria
  • Skip to secondary navigation
  • Passa al contenuto principale
  • Passa alla barra laterale primaria

avvocatoblog

il blog dello Studio Legale Falusi

  • HOME
  • INVIA UN QUESITO
  • CONSULENZA
  • TEMI
    • Famiglia
      • Separazione e Divorzio
    • Successioni
    • Risarcimento danni
    • Locazioni
    • Proprietà e Condominio
      • Ipoteca
    • Lavoro
    • Contratti
    • Avvocati
  • COLLABORA
  • CHI SONO
  • falusi.it
  • Search
  • HOME
  • INVIA UN QUESITO
  • CONSULENZA
  • TEMI
    • Famiglia
      • Separazione e Divorzio
    • Successioni
    • Risarcimento danni
    • Locazioni
    • Proprietà e Condominio
      • Ipoteca
    • Lavoro
    • Contratti
    • Avvocati
  • COLLABORA
  • CHI SONO
  • falusi.it
  • Search
  • Famiglia e Successioni
    • Separazione e Divorzio
    • Successioni
  • Locazioni
  • Proprietà e Condominio
    • Ipoteca
  • Risarcimento danni
  • Lavoro
  • Altro
  • Cookie Policy (UE)
  • Informazioni
  • Famiglia e Successioni
    • Separazione e Divorzio
    • Successioni
  • Locazioni
  • Proprietà e Condominio
    • Ipoteca
  • Risarcimento danni
  • Lavoro
  • Altro

Anticipo Tfr/Tfs: dal 18 novembre 2020 è possibile presentare domanda

Home » Anticipo Tfr/Tfs: dal 18 novembre 2020 è possibile presentare domanda

22/01/2021 da //  by Simone Falusi Lascia un commento

Dal 18 novembre è possibile richiedere la certificazione INPS del diritto all’anticipo del TFR/TFS. La domanda di quantificazione del Trattamento di Fine Servizio e del TFR online, ai fini dell’anticipo finanziario, potrà essere inoltrata anche dai patronati.

La certificazione dell’INPS è l’ultimo passaggio che serve per poter richiedere in banca un anticipo del tfr fino a 45mila euro sulla propria liquidazione. In questo articolo vedremo quali sono le istruzioni per la domanda e tutte le informazioni utili per richiedere l’anticipo.

Anticipo TFR/TFS: istruzioni per richiedere certificato INPS

L’INPS ha messo per iscritto tutte le istruzioni per la richiesta dell’anticipo del tfs/tfr nel Messaggio n. 4315 del 17 novembre 2020.

Il dipendente del settore privato e anche quello del settore pubblico può fare domanda di quantificazione del Trattamento di Fine Rapporto e del TFS, ai fini dell’anticipo finanziario, tramite il portale INPS con le proprie credenziali:

  • PIN;
  • SPID;
  • Carta d’identità elettronica 3.0;
  • Carta Nazionale dei Servizi.

Dal sito è necessario cercare il campo “Quantificazione” e cliccare su uno dei due servizi dedicati:

  • “Simulazione del TFS o invio domanda di quantificazione del TFS” > “Quantificazione TFS”
  • “Richiesta quantificazione TFR per dipendenti pubblici e dichiarazione beneficiari/eredi per liquidazione TFR” > “Quantificazione TFR”.

Nel modello di domanda di quantificazione online del TFS/TFR, si potrà selezionare la richiesta di “Anticipo finanziario” oppure la richiesta di “Cessione ordinaria” (D.P.R. n. 180/1950). Successivamente, si dovrà selezionare la banca più comoda da raggiungere dall’elenco delle filiali presenti nel sistema informativo dell’INPS.

La procedura completa per l’anticipo tfs/tfr

La procedura completa per l’anticipo del tfs/tfr prevede la necessaria richiesta della certificazione del diritto all’anticipo all’INPS. Quest’ultimo ha l’obbligo di rilasciare la certificazione entro 90 giorni dalla richiesta.

Il contratto di anticipo finanziario diviene efficace solo dopo che la sede competente per territorio conferma il via libera, attraverso la cd. “presa d’atto”, entro il termine perentorio di 30 giorni. L’Inps effettua un rimborso l’Istituto bancario cessionario, scelto dal dipendente pubblico o privato, trattenendo l’importo dovuto dal Tfs/Tfr che spetta al pensionato.

La Circolare fa presente, inoltre, che il termine di 15 giorni lavorativi non è più perentorio per la validità della certificazione dell’importo del trattamento rilasciata dall’INPS ai fini della cessione. Ciò significa che le strutture territoriali hanno 30 giorni di tempo, a seguito dell’avvenuta conclusione del contratto di cessione, per effettuare le verifiche necessarie per la conferma dell’importo già certificato.

Attraverso il Messaggio citato nel paragrafo precedente, l’Inps ha definito le modalità e le indicazioni operative per la presentazione e la consultazione. Inoltre, con riferimento al Dl n.4/2019, l’INPS ricorda che la banca prescelta dovrà essere selezionata necessariamente dall’elenco delle banche presente nel sistema informatico dell’Istituto e acquisito dal Portale del Dipartimento della Funzione pubblica.

La certificazione prodotta dalla struttura territoriale sarà disponibile anche nell’Area riservata del cittadino, sul sito dell’INPS e accedendo al “Cassetto Previdenziale”, esso potrà visualizzare il Prospetto sulla base del quale è stata predisposta la certificazione.

(Guest Post)

Archiviato in:Lavoro Contrassegnato con: tfr, tfs

Post precedente: « Difetti strutturali dell’immobile: quando posso chiedere i danni al venditore?
Post successivo: La rivalsa dell’ Inps a seguito di incidente stradale »

Interazioni del lettore

Lascia un commento Annulla risposta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Barra laterale primaria

Studio legale falusi

INVIA IL TUO QUESITO

COMMENTI DEGLI UTENTI

  • Simone Falusi su Affitto di un locale ad uso deposito e durata del contratto
  • Giuseppe su Affitto di un locale ad uso deposito e durata del contratto
  • Anonimo su Prescrizione del credito e prescrizione dell’ipoteca
  • Nicoletta Tritto su Prescrizione del credito e prescrizione dell’ipoteca
  • ALESSANDRO su L’ estinzione dell’ipoteca dopo 20 anni e la sua cancellazione
  • Fiorenza su Come si calcola il risarcimento del danno biologico (di lieve entità) negli incidenti stradali
  • Alfredo Sirigatti su Separazioni coniugi: i rischi del pagamento in contanti e senza ricevuta del contributo di mantenimento
  • Simone Falusi su Vendita dell’immobile locato e restituzione del deposito cauzionale.
  • giovanni su Vendita dell’immobile locato e restituzione del deposito cauzionale.
  • Alberto su Locazioni: l’affitto del locale ad uso deposito.

Iscriviti al Blog

Unisciti agli altri iscritti per ricevere i nostri articoli ed altri contenuti riservati agli iscritti. E' GRATIS e senza Spam!

>>> Controlla ora la tua posta in entrata o la cartella spam per confermare la tua iscrizione.

Articoli in primo piano

La garanzia per i vizi nella vendita di un immobile

Ho acquistato casa a febbraio, ma vivo effettivamente qui da un mese. In questi …

Incidente stradale: quali sono i tempi per la liquidazione dei danni?

In caso di incidente d'auto vorrei sapere quali sono i tempi previsti per la …

Come si calcola il risarcimento del danno biologico (di lieve entità) negli incidenti stradali

Salve! ho avuto un incidente stradale. ho riportato trauma cervico dorsale 10 …

I beni del convivente del debitore possono essere colpiti dal pignoramento?

La mia ragazza, che ha preso residenza nella casa di mia proprietà' e con la …

Locazione di immobile ad uso commerciale e recesso del conduttore

Salve, sono proprietaria di un immobile locato per uso commerciale e per un …

COLLABORA CON IL BLOG

collaborazione

Le guide di Avvocatoblog

guida-danni-incidenti-stradali

Subscribe in a reader
  • Cookie Policy (UE)
  • Informazioni

Copyright © 2023 · Avvocatoblog by Studio Legale Falusi Viale della Repubblica n. 153, 59100 Prato, Tel. 05741823351 - P. Iva 01825810979

avvocatoblog
Gestisci Consenso Cookie
Per fornire le migliori esperienze, utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie ci permetterà di elaborare dati come il comportamento di navigazione o ID unici su questo sito. Non acconsentire o ritirare il consenso può influire negativamente su alcune caratteristiche e funzioni.
Funzionale Sempre attivo
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono strettamente necessari al fine legittimo di consentire l'uso di un servizio specifico esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente, o al solo scopo di effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica.
Preferenze
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono necessari per lo scopo legittimo di memorizzare le preferenze che non sono richieste dall'abbonato o dall'utente.
Statistiche
L'archiviazione tecnica o l'accesso che viene utilizzato esclusivamente per scopi statistici. L'archiviazione tecnica o l'accesso che viene utilizzato esclusivamente per scopi statistici anonimi. Senza un mandato di comparizione, una conformità volontaria da parte del vostro Fornitore di Servizi Internet, o ulteriori registrazioni da parte di terzi, le informazioni memorizzate o recuperate per questo scopo da sole non possono di solito essere utilizzate per l'identificazione.
Marketing
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono necessari per creare profili di utenti per inviare pubblicità, o per tracciare l'utente su un sito web o su diversi siti web per scopi di marketing simili.
Gestisci opzioni Gestisci servizi Gestisci fornitori Per saperne di più su questi scopi
Visualizza le preferenze
{title} {title} {title}