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Home » Anticipo Tfr/Tfs: dal 18 novembre 2020 è possibile presentare domanda

22/01/2021 da Simone Falusi Lascia un commento

Anticipo Tfr/Tfs: dal 18 novembre 2020 è possibile presentare domanda

Dal 18 novembre è possibile richiedere la certificazione INPS del diritto all’anticipo del TFR/TFS. La domanda di quantificazione del Trattamento di Fine Servizio e del TFR online, ai fini dell’anticipo finanziario, potrà essere inoltrata anche dai patronati.

La certificazione dell’INPS è l’ultimo passaggio che serve per poter richiedere in banca un anticipo del tfr fino a 45mila euro sulla propria liquidazione. In questo articolo vedremo quali sono le istruzioni per la domanda e tutte le informazioni utili per richiedere l’anticipo.

Anticipo TFR/TFS: istruzioni per richiedere certificato INPS

L’INPS ha messo per iscritto tutte le istruzioni per la richiesta dell’anticipo del tfs/tfr nel Messaggio n. 4315 del 17 novembre 2020.

Il dipendente del settore privato e anche quello del settore pubblico può fare domanda di quantificazione del Trattamento di Fine Rapporto e del TFS, ai fini dell’anticipo finanziario, tramite il portale INPS con le proprie credenziali:

  • PIN;
  • SPID;
  • Carta d’identità elettronica 3.0;
  • Carta Nazionale dei Servizi.

Dal sito è necessario cercare il campo “Quantificazione” e cliccare su uno dei due servizi dedicati:

  • “Simulazione del TFS o invio domanda di quantificazione del TFS” > “Quantificazione TFS”
  • “Richiesta quantificazione TFR per dipendenti pubblici e dichiarazione beneficiari/eredi per liquidazione TFR” > “Quantificazione TFR”.

Nel modello di domanda di quantificazione online del TFS/TFR, si potrà selezionare la richiesta di “Anticipo finanziario” oppure la richiesta di “Cessione ordinaria” (D.P.R. n. 180/1950). Successivamente, si dovrà selezionare la banca più comoda da raggiungere dall’elenco delle filiali presenti nel sistema informativo dell’INPS.

La procedura completa per l’anticipo tfs/tfr

La procedura completa per l’anticipo del tfs/tfr prevede la necessaria richiesta della certificazione del diritto all’anticipo all’INPS. Quest’ultimo ha l’obbligo di rilasciare la certificazione entro 90 giorni dalla richiesta.

Il contratto di anticipo finanziario diviene efficace solo dopo che la sede competente per territorio conferma il via libera, attraverso la cd. “presa d’atto”, entro il termine perentorio di 30 giorni. L’Inps effettua un rimborso l’Istituto bancario cessionario, scelto dal dipendente pubblico o privato, trattenendo l’importo dovuto dal Tfs/Tfr che spetta al pensionato.

La Circolare fa presente, inoltre, che il termine di 15 giorni lavorativi non è più perentorio per la validità della certificazione dell’importo del trattamento rilasciata dall’INPS ai fini della cessione. Ciò significa che le strutture territoriali hanno 30 giorni di tempo, a seguito dell’avvenuta conclusione del contratto di cessione, per effettuare le verifiche necessarie per la conferma dell’importo già certificato.

Attraverso il Messaggio citato nel paragrafo precedente, l’Inps ha definito le modalità e le indicazioni operative per la presentazione e la consultazione. Inoltre, con riferimento al Dl n.4/2019, l’INPS ricorda che la banca prescelta dovrà essere selezionata necessariamente dall’elenco delle banche presente nel sistema informatico dell’Istituto e acquisito dal Portale del Dipartimento della Funzione pubblica.

La certificazione prodotta dalla struttura territoriale sarà disponibile anche nell’Area riservata del cittadino, sul sito dell’INPS e accedendo al “Cassetto Previdenziale”, esso potrà visualizzare il Prospetto sulla base del quale è stata predisposta la certificazione.

(Guest Post)

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