
Cordiali saluti
Risposta: l’iscrizione dell’ipoteca conserva il suo effetto per venti anni dalla sua data. L’effetto cessa se l’iscrizione non e rinnovata prima che scada detto termine. Nonostante il decorso del termine ventennale, il creditore può procedere a nuova iscrizione; in tal caso l’ipoteca prende grado dalla data della nuova iscrizione. Questo è quanto disposto dagli articoli 2847 e 2848 c.c.
Se il debitore paga integralmente il creditore ipotecario, assieme al debito si estingue anche l’ipoteca. L’estinzione dell’ipoteca, tuttavia, non comporta la sua automatica cancellazione dai registri immobiliare, la quale deve essere richiesta a cura e spese del debitore.
perchè non fanno una legge che dopo aver pagato esempio un mutuo fino all’ultima rata l’ufficio registro in automatico entro 60 giorni cancella l’ipoteca ed allo stesso tempo obbliga la banca ad inviare una liberatoria sia all’ufficio del registro e sia al debitore che ha estinto il suo debito pagando l’intero mutuo gratis . Grazie