
Buongiorno,
avrei una domanda da porre: nel caso di trascrizione di ipoteca giudiziale su immobile (il titolo è stato ottenuto con il decreto ingiuntivo per un credito non incassato), è vero che la durata è di soli 10 anni, cioè la stessa del decreto ingiuntivo? e dopo tale occorre rinnovarla altrimenti spira?
grazie.
ll principio generale di prescrizione dell’ipoteca, contenuto nell’art. 2947 c.c. prevede che l’iscrizione ipotecaria conserva il suo effetto per venti anni dalla sua data. E questo effetto cessa se l’iscrizione non è rinnovata prima che scada detto termine.
Ma la durata ventennale dell’iscrizione ipotecaria riguarda solo gli effetti della pubblicità (iscrizione nei pubblici registri immobiliari) e si riferisce alla sola estinzione dell’ipoteca, che va necessariamente tenuta distinta sia dal termine di prescrizione del diritto garantito dall’ipoteca.
Nel tuo caso il termine di prescrizione del diritto di credito contenuto nel decreto ingiuntivo definitivo è di 10 anni: lo stabilisce infatti l’art. 2953 c.c. secondo cui i diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta un titolo esecutivo “giudiziario” (come una sentenza o un decreto ingiuntivo) si prescrivono con il decorso di dieci anni.
Pertanto, essendo di norma l’ipoteca accessoria al diritto di credito garantito, se si estingue o si prescrive il diritto di credito si estingue anche l’ipoteca: questo è quanto espressamente prevede l’art. 2878 c.c. secondo cui: “l’ipoteca si estingue: (…) con l’estinguersi dell’obbligazione (…)”.
Quindi l’intervenuta prescrizione del titolo esecutivo (nel tuo caso del decreto ingiuntivo) necessariamente comporterà anche l’estinzione dell’ipoteca anche se non sono decorsi 20 anni dall’iscrizione. Ma la prescrizione può essere interrotta: per impedire la prescrizione del titolo esecutivo (e quindi la prescrizione dell’ipoteca prima del ventennio) è sufficiente la semplice notifica di un atto di precetto; tale notifica infatti interrompe la prescrizione, facendo decorrere un nuovo termine decennale dalla data della notifica del precetto.
Per completezza va poi detto che il codice civile prevede anche una deroga al principio generale sopra
descritto dell’accessorietà dell’ipoteca.
Questa deroga è contenuta nell’art. 2880 c.c. il quale sancisce un’ipotesi di estinzione del diritto reale di garanzia in via autonoma rispetto al diritto di credito garantito. La norma prevede infatti che “Riguardo ai beni acquistati da terzi, l’ipoteca si estingue per prescrizione, indipendentemente dal credito col decorso di venti anni dalla data della trascrizione del titolo di acquisto, salve le cause di sospensione e d’interruzione“.
L’art. 2880 c.c. prevede quindi un’ipotesi di estinzione dell’ipoteca in via autonoma rispetto al diritto di credito garantito e ciò accade quando a) il bene ipotecato sia stata acquistato da un terzo e b) siano decorsi vanti anni dalla trascrizione del titolo di acquisto.
Quindi questa fattispecie estintiva opera esclusivamente nei rapporti con i terzi acquirenti dell’immobile ipotecato.
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