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Home » L’ipoteca non si cancella “automaticamente”

20/04/2009 da Simone Falusi Lascia un commento

L’ipoteca non si cancella “automaticamente”

casa-soldiNel 1994 ho contratto con mio marito un mutuo per ristrutturazione della casa di abitazione di mia proprietà con copertura assicurativa e accensione di ipoteca. A seguito del decesso di mio marito avvenuto nel febbraio 2004, il mutuo si è estinto. Vani sono stati i tentativi di avere una liberatoria dalla banca. Dopo 5 anni in occasione della vendita dell’appartamento, mi domando: l’ipoteca si è cancellata automaticamente o no?
Angela

Risposta: con l’estinzione dell’obbligazione garantita (mutuo) l’ipoteca è estinta, ma la relativa iscrizione è probabilmente tutt’ora presente: può comunque verificare questa circostanza attraverso una semplice visura all’Agenzia delle Entrate. Può,comunque, chiedere alla banca la cancellazione dell’ipoteca con la procedura semplificata prevista dalla c.d. legge Bersani (legge 40/2007). Infatti, l’art.13 comma  8-terdecies della legge 40/2007 prevede che per i mutui estinti prima della data di entrata in vigore della legge e la cui ipoteca non sia stata ancora cancellata alla medesima data, il termine di 30 giorni per la comunicazione da parte della banca all’Agenzia del Territorio dell’avvennuta estinzione del mutuo, decorre dalla data della richiesta della quietanza da parte del debitore, da effettuarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

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