La banca non e’ stata in grado di confermare che il decreto Bersani si possa applicare anche per cancellazione di ipoteca su immobili diversi da abitazione.Non trovo esclusione per tali immobili.Puo’ cortesemente confermare?
Agostino
Risposta: il procedimento semplificato di cancellazione dell’ipoteca volontaria introdotto dalla c.d. legge Bersani (‘art. 13, commi da 8 sexies a 8 quaterdecies del d.l. 31/1/2007 n. 7 convertito in l. 40 del 2/4/2007 e successive integrazioni delle legge finanziaria 2008) può essere adottato in presenza dei seguenti presupposti:
- il soggetto creditore deve essere una banca o finanziaria (ovvero il finanziamento deve essere concesso da enti di previdenza obbligatoria ai propri iscritti);
- l’obbligazione garantita deve derivare da un contratto di mutuo.
Non hanno invece rilievo , invece, ai fini dell’applicazione della procedura semplificata di cancellazione dell’ipoteca, nè le qualità soggettive del mutuatario (persona fisica o persona giuridica, consumatore, professionista, società, ecc.), nè la tipologia del bene ipotecato (questa è presa in considerazione dalla legge Bersani solo per quanto riguarda le norme sull’applicazione delle penali per l’estinzione anticipata del mutuo). Quindi la circostanza che il bene su cui iscritta l’ipoteca non sia destinato ad abitazione non è di ostacolo all’utilizzo della procedura semplificata di cancellazione.