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Cancellazione dell’ipoteca giudiziale

Home » Cancellazione dell’ipoteca giudiziale

24/03/2009 da //  by Simone Falusi 6 commenti

casa-soldiLa casa di mio marito è gravata da ipoteca giudiziale per un debito contratto con la IMI SANPAOLO.Già da un anno tale debito è stato estinto e abbiamo la dichiarazione della banca che lo attesta e che dichiara che  nulla ha più a pretendere da mio marito.Abbiamo anche l’ordinanza del giudice che dichiara estinta la procedura esecutiva e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento immobiliare presso la  conservatoria del Registro immobiliare della nostra città.Per quanto riguarda la cancellazione dell’ipoteca giudiziale,la banca a suo tempo scrisse:successivamente all’integrale pagamento, a richiesta della parte interessata con ogni onere,incombenza rischio e spesa a carico della  medesima e tramite notaio in Roma dalla stessa designato,sarà rilasciato dal nostro istituto atto di assenso alla cancellazione dell’ipoteca giudiziale a suo tempo iscritta.Ora mi chiedo,ma la legge Bersani non evitava l’intervento del notaio? quello che abbiamo contattato, per questa operazione chiede ?.2.000,00!!!gent.mo avvocato,pùò consigliarmi un metodo pratico,ma meno costoso?la ringrazio anticipatamente.
Grazia

Risposta: la “legge Bersani” non si applica al Suo caso,trattandosi di ipoteca giudiziale; infatti, l’applicazione della normativa da Lei richiamata può trovare applicazione limitatamente alle ipoteche volontarie a garanzia dei mutui contratti per acquistare o ristrutturare gli immobili adibiti ad abitazione o allo svolgimento di attività economica o professionale da parte di persone fisiche. Quindi il consenso del creditore ipotecario alla cancellazione dell’ipoteca giudiziale deve essere acquisito attraverso il notaio. Provi a contattare altri notai, è probabile che riesca a trovare “prezzi” migliori.

Archiviato in:Ipoteca Contrassegnato con: cancellazione, giudiziale, Ipoteca

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Commenti

  1. Gaetano

    17/01/2019 alle 12:54

    Buongiorno
    A una settimana prima del rogito , tramite notaio , ho scooerto che la mia casa in vendita , ereditata’ dai miei genitori aveva tre ipoteche giudiziali più due pignoramenti. Finanziamenti che risalgono a 16 anni prima. Ora con i miei genitori deceduti , tramite il mio avvocato , ha scoperto che i debiti con le banche erano tutti già onorati dal 2002. Come mai queste ipoteche giudiziali e questi pignoramenti esistono ancora sui registri pubblici ? E quanto tempo ci vorrà per farli cancellare ?

    Rispondi
  2. Nicol

    29/07/2011 alle 23:59

    vi interpello perchè il mio avvocato, dato che il mio ex marino non mi pagava fli alimenti per il figlio, ha emesso un’ipoteca giudiziale sul 50% della nostra abitazione. Ora ho rilevato la sua parte e voglio vendere la casa. L’ipoteca giudiziale è automaticamente cancellata o, pripa di poterla vendere, devo farla cancellare io? se sì, come?
    Grazie mille, Nicol

    Rispondi
    • Avv.Simone Falusi

      04/08/2011 alle 23:28

      Deve comunque provvedere alla cancellazione dell’ipoteca presso la conservatoria.

      Rispondi
  3. Mara

    18/03/2010 alle 11:00

    Buon giorno,
    volevo chiedere una cosa per quanto riguarda la cancellazione di un ipoteca giudiziale. Mia mamma, intenzionata a vendere la casa si ha accorta che su di essa c’era per l’appunto un ipoteca giudiziale, di cui il debito era stato saldato nel 2003.E per fortuna aveva ancora le quietanze.Ora sia la banca creditrice e l’avvocato ci hanno detto che potevamo toglierla col notaio o se aspettavamo 20 anni decadeva automaticamente…ora quello che vorrei sapere se la decadenza dopo 20 anni è vera oppure no! Perchè qualcun’altro ci ha riferito che non è vero! Sai indicarmi la verità o se c’è qualche legge che regola ciò.!GRAZIE MaRa

    Rispondi
    • avv. falusi

      24/03/2010 alle 16:24

      l’iscrizione dell’ipoteca conserva il suo effetto per 20 anni dalla sua data. L’effetto cessa se l’iscrizione non è rinnovata prima che scada detto termine.

      Se il debitore paga integralmente il creditore ipotecario, assieme al debito si estingue anche l’ipoteca. L’estinzione dell’ipoteca, tuttavia, non comporta la sua automatica cancellazione dai registri immobiliari, la quale cancellazione deve essere richiesta a cura e spese del debitore. Il creditore integralmente soddisfatto,peraltro, non può rifiutarsi di prestare il consenso alla cancellazione.

      Rispondi
  4. Mario Cocco

    17/09/2009 alle 11:28

    E’ una vergogna egregio Bersani che si fa tanto bravo:
    “Ho avuto disavventure finanziarie e la banca mi ha messo una ipoteca sulla casa.
    Con grandi difficoltà e sacrifici, più che pagare un’acquisto, ho saldato il mio debito.
    Adesso per togliere l’ipoteca dovrò fare un’altro debito.”
    Vergogna……
    Saluti, Mario

    Rispondi

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