Avvocatoblog

  • Home
  • Invia un quesito
  • Richiedi una consulenza
  • Argomenti
    • Famiglia
    • Separazione e Divorzio
    • Successioni
    • Risarcimento danni
    • Locazioni
    • Proprietà e Condominio
      • Ipoteca
    • Lavoro
    • Contratti
      • Collaborazioni
    • Avvocati
  • Chi sono
  • falusi.it
Home » Cancellazione dell’ipoteca: decreto Bersani e vecchia procedura

20/10/2008 da Simone Falusi Lascia un commento

Cancellazione dell’ipoteca: decreto Bersani e vecchia procedura

Ho fatto richiesta all’Italfondiario di Roma per la cancellazione di un ipoteca estinta nel 2000 di un mutuo frazionato gà a fine 2007. Al momoneto mi fu risposto che non era possibile la cancellazione senza oneri, dopo però con il cambiamento della legge me ne fu datala possibilità. Ora ricevo da italfondiario una lettera in cui mi si dice che : L’operazione è estinta ed è estinta anche la corrispondente ipoteca in ottemperanza del decreto 40/2007 Bersani bis e che provvederanno senza oneri a rendere dichiarazione di quietanza
alla competente Agenzia del Territorio.
Ma se desidero l’anotamento di cancellazione ipotecaria mediante atto di consenso in autentica notarile devo pagare Euro 600 al loror notaio.
Cosa devo fare? Posso vendere l’immobile senza fare questo annotamento ?
Grazie
Luisa (via email)

Risposta: come oramai noto il c.d. Decreto Bersani bis ha introdotto un meccanismo più semplice per la cancellazione delle ipoteche: le nuove disposizioni prevedono che l’ipoteca iscritta a garanzia di obbligazioni derivanti da contratto di mutuo si estingue automaticamente decorsi 30 giorni dall’avvenuto integrale rimborso del mutuo. Non occorre più l’atto notarile. La banca, infatti, e’ tenuta a rilasciare al debitore quietanza attestante la data di estinzione del mutuo e a trasmettere all’Agenzia del Territorio la relativa comunicazione entro trenta giorni dalla stessa data e senza alcun onere per il debitore.

Questo nuovo meccanismo, tuttavia, non ha soppresso il sistame “tradizionale” di cancellazione dell’ipoteca volontaria, quello ciocè che richiede la stipula un atto notarile con il quale viene raccolto il consenso della banca alla cancellazione dell’ipoteca ed infine l’esecuzione materiale della cancellazione da parte dell’Agenzia del Territorio. Questa procedura rimane sempre valida e ad essa si affianca quella più breve e meno costosa prevista dalla nuova disciplina.

Pertanto, se la Sua banca ha provveduto ad inoltrare all’Agenzia del Territorio la comunicazione per la cancellazione dell’ipoteca, non c’e’ alcun bisogno dell’atto notarile e lei può liberamente vendere l’immobile.

Condividi:

  • Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)
  • Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)
  • Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)
  • Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)
  • Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)
  • Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)
  • Clicca per condividere su Skype (Si apre in una nuova finestra)
  • Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)
  • Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Correlati

Archiviato in:Ipoteca Contrassegnato con: banca, cancellazione, Ipoteca, notaio

Commenti

  1. marcello dice

    17/06/2010 alle 11:05

    Caro CATALDO, leggere e informarsi, prima di sentenziare, è cosa buona e giusta.

    Rispondi
  2. CATALDO dice

    17/03/2010 alle 12:47

    l’art.6 del decreto Bersani non è mai stato convertito in legge, per tanto la risposta data dall’Avv. Falusi è completamente sbagliata

    Rispondi
    • avv. falusi dice

      24/03/2010 alle 16:35

      Ad essere errato è il commento del sig. Cataldo. In quanto la norma in questione è contenuta nell’art. 13 commi 8 sexies e ss della legge di conversione n. 40 del 2.4.2007

      Rispondi
  3. massimo dice

    29/09/2009 alle 13:34

    Volevo ringraziare l’ex ministro Bersani per ciò che ha fatto!!!
    I politici attuali dovrebbero prendere esempio e fare cose utili per la collettività e non per loro stessi ( es. scudo fiscale).

    Rispondi

Lascia un commento Annulla risposta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

Privacy e cookie: Questo sito utilizza cookie. Continuando a utilizzare questo sito web, si accetta l’utilizzo dei cookie.
Per ulteriori informazioni, anche su controllo dei cookie, leggi qui: Informativa sui cookie

Questo è il blog dello Studio Legale Falusi. Puoi postare le tue domane su questioni legali che verranno pubblicate sul blog, se di interesse generale, cliccando qui.

Se ti serve, invece, una consulenza legale professionale allora utilizza i nostri servizi legali che trovi qui.

INVIA IL TUO QUESITO

Sostieni il blog con una donazione

Le guide di Avvocatoblog

guida-danni-incidenti-stradali

Iscriviti al Blog

Unisciti agli altri iscritti per ricevere i nostri articoli ed altri contenuti riservati agli iscritti. E' GRATIS e senza Spam!

>>> Controlla ora la tua posta in entrata o la cartella spam per confermare la tua iscrizione.

Servizi legali

consulenza-legale-base

legal-doc

 

Articoli in primo piano

La garanzia per i vizi nella vendita di un immobile

Ho acquistato casa a febbraio, ma vivo effettivamente qui da un mese. In questi … Continua...

Incidente stradale: quali sono i tempi per la liquidazione dei danni?

In caso di incidente d'auto vorrei sapere quali sono i tempi previsti per la … Continua...

Come si calcola il risarcimento del danno biologico (di lieve entità) negli incidenti stradali

Salve! ho avuto un incidente stradale. ho riportato trauma cervico dorsale 10 … Continua...

COMMENTI DEGLI UTENTI

  • santo manganiello su Se l’acquirente non rispetta il contratto preliminare di vendita
  • marco su Il Divorzio estero è valido anche in Italia?
  • Vincenzo gragnaniello su Risarcimento danni: quanto tempo occorre perché l’assicurazione faccia un’offerta?
  • Anonimo su Cosa succede se un coniuge non si presenta all’udienza per il divorzio?
  • Anna su Cosa succede se un coniuge non si presenta all’udienza per il divorzio?

Seguimi su Twitter

I miei Cinguettii

Scarica la brouchure dello Studio Legale Falusi

Subscribe in a reader

STUDIO LEGALE FALUSI

Viale della Repubblica n. 153
59100 Prato
Tel. 05741823351
info@falusi.it

Disclaimer

  • Informazioni
  • Privacy e cookies policy

Statistiche del Blog

  • 1.695.094 click

Follow Us

  • Facebook
  • Twitter
  • Google
  • LinkedIn

Copyright © 2021 · Avvocatoblog by Studio Legale Falusi Viale della Repubblica n. 153, 59100 Prato, Tel. 05741823351 - P. Iva 01825810979

loading Annulla
L'articolo non è stato pubblicato, controlla gli indirizzi e-mail!
Verifica dell'e-mail non riuscita. Riprova.
Ci dispiace, il tuo blog non consente di condividere articoli tramite e-mail.