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Cancellazione dell’ipoteca: decreto Bersani e vecchia procedura

Home » Cancellazione dell’ipoteca: decreto Bersani e vecchia procedura

20/10/2008 da //  by Simone Falusi Lascia un commento

Ho fatto richiesta all’Italfondiario di Roma per la cancellazione di un ipoteca estinta nel 2000 di un mutuo frazionato gà a fine 2007. Al momoneto mi fu risposto che non era possibile la cancellazione senza oneri, dopo però con il cambiamento della legge me ne fu datala possibilità. Ora ricevo da italfondiario una lettera in cui mi si dice che : L’operazione è estinta ed è estinta anche la corrispondente ipoteca in ottemperanza del decreto 40/2007 Bersani bis e che provvederanno senza oneri a rendere dichiarazione di quietanza
alla competente Agenzia del Territorio.
Ma se desidero l’anotamento di cancellazione ipotecaria mediante atto di consenso in autentica notarile devo pagare Euro 600 al loror notaio.
Cosa devo fare? Posso vendere l’immobile senza fare questo annotamento ?
Grazie
Luisa (via email)

Risposta: come oramai noto il c.d. Decreto Bersani bis ha introdotto un meccanismo più semplice per la cancellazione delle ipoteche: le nuove disposizioni prevedono che l’ipoteca iscritta a garanzia di obbligazioni derivanti da contratto di mutuo si estingue automaticamente decorsi 30 giorni dall’avvenuto integrale rimborso del mutuo. Non occorre più l’atto notarile. La banca, infatti, e’ tenuta a rilasciare al debitore quietanza attestante la data di estinzione del mutuo e a trasmettere all’Agenzia del Territorio la relativa comunicazione entro trenta giorni dalla stessa data e senza alcun onere per il debitore.

Questo nuovo meccanismo, tuttavia, non ha soppresso il sistame “tradizionale” di cancellazione dell’ipoteca volontaria, quello ciocè che richiede la stipula un atto notarile con il quale viene raccolto il consenso della banca alla cancellazione dell’ipoteca ed infine l’esecuzione materiale della cancellazione da parte dell’Agenzia del Territorio. Questa procedura rimane sempre valida e ad essa si affianca quella più breve e meno costosa prevista dalla nuova disciplina.

Pertanto, se la Sua banca ha provveduto ad inoltrare all’Agenzia del Territorio la comunicazione per la cancellazione dell’ipoteca, non c’e’ alcun bisogno dell’atto notarile e lei può liberamente vendere l’immobile.

Archiviato in:Ipoteca Contrassegnato con: banca, cancellazione, Ipoteca, notaio

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Interazioni del lettore

Commenti

  1. marcello

    17/06/2010 alle 11:05

    Caro CATALDO, leggere e informarsi, prima di sentenziare, è cosa buona e giusta.

    Rispondi
  2. CATALDO

    17/03/2010 alle 12:47

    l’art.6 del decreto Bersani non è mai stato convertito in legge, per tanto la risposta data dall’Avv. Falusi è completamente sbagliata

    Rispondi
    • avv. falusi

      24/03/2010 alle 16:35

      Ad essere errato è il commento del sig. Cataldo. In quanto la norma in questione è contenuta nell’art. 13 commi 8 sexies e ss della legge di conversione n. 40 del 2.4.2007

      Rispondi
  3. massimo

    29/09/2009 alle 13:34

    Volevo ringraziare l’ex ministro Bersani per ciò che ha fatto!!!
    I politici attuali dovrebbero prendere esempio e fare cose utili per la collettività e non per loro stessi ( es. scudo fiscale).

    Rispondi

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