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Home » Ancora sulla cancellazione dell’ipoteca giudiziale

23/09/2009 da Simone Falusi Lascia un commento

Ancora sulla cancellazione dell’ipoteca giudiziale

casa-soldiI) Buongiorno,
avrei intenzione di acquistare un terreno, ma in seguito alla visura ipocatastale ho scoperto che sul terreno grava un ipoteca giudiziale, la domanda è come acquistare il terreno senza avere problemi in seguito?e come cancellare l’ipoteca?
Resto in attesa di una Vs. risposta.
Distinti saluti
Michele

II) Nel mio garage nel 2007 ho avuto un’ipoteca giudiziale derivante da decreto ingiuntivo dalla banca Paschi di Siena, successivamente ho pagato il debito e ricevuto relativa liberatoria dalla banca. Successivamente con ritardo il 20/07/2009 mediante il Notaio ho fatto la cancellazione. Il 31/08/2009 ho fatto una ispezione ipotecaria e risulta la dicitura cancellazione totale. Con molta perplessità ho notato che nel primo foglio dell’ispezione ipotecaria risulta ancora l’ipoteca, dato che, debbo fare una richiesta di un mutuo fondiario, Le chiedo se l’ipoteca rimarrà permanente, data la cancellazione totale, alla banca risulterà l’ipoteca? nel momento in cui farò richiesta del mutuo?

La banca non vede l’ipoteca o sono compromesso per tutta lavita.
Santo

Risposta: sulla prima domanda: l’argomento è stato già affrontato nel post del 16/9/09 alla cui lettura si rimanda. In sintesi: non è consigliabile acquistare il terreno su cui grava l’ipoteca. Per acquistarlo senza avere problemi in seguito è necessario chiedere al venditore di cancellare l’ipoteca prima dell’atto di compravendita. Per la cancellazione dell’ipoteca il venditore deve procurarsi il consenso alla cancellazione da parte del creditore ipotecario oppure un provvedimento del Tribunale che ordina la cancellazione dell’ipoteca: infatti “chi richiede la cancellazione totale o parziale deve presentare al conservatore l’atto su cui la richiesta è fondata” (art. 2886 cc). Se il proprietario del terreno ha estinto il debito garantito da ipoteca, il creditore è tenuto a rilasciare il consenso per la cancellazione della stessa.
In caso di acquisto del bene gravato da ipoteca il creditore ipotecario potrà espropriare l’immobile nei confronti di chiunque ne abbia acquistata la proprietà.

In merito al secondo quesito si deve considerare che l’art. 2886 c.c. prevede che la cancellazione di una iscrizione ipotecaria o la sua rettifica deve essere eseguita in margine all’iscrizione medesima, con l’indicazione del titolo dal quale è stata consentita od ordinata e della data in cui si esegue. Pertanto dalla visura ipotecaria sarà sempre visibile che sull’immobile è stata iscritta una ipoteca, successivamente cancellata.

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Commenti

  1. Donato dice

    13/11/2011 alle 13:30

    ho comprato a settembre 2011 un terreno di modesto valore €(1.500,00) su cui grava tuttora una ipoteca a carico di equitalia per debiti non pagati da parte di mio fratello la cui quota di possesso su detto terreno era del 3,85%. il valore dell’ipoteca, iscritta nel 2010, è di 160.000,00 a fronte di un debito complessivo di 75.000,00.
    Il terreno comprato faceva parte di una proprietà indivisa fra tutti imiei fratelli compreso il debitore di cui sopra. Vorrei sapere se con l’acquisto del terreno, la cui la quota di possesso del sottoscritto, passa dal 3,85/100 al 100/100, equitalia può rivalersi sul sottoscritto per l’intero valore del debito di mio fratello e quindi ipotecare altri beni di mia proprietà oppure può rivalersi solo sul terreno che ho acquistato. ringrazio anticipatamente e porgo cordiali saluti.

    Rispondi
    • Avv.Simone Falusi dice

      14/11/2011 alle 18:26

      La risposta è no: equitalia non puo’ rivalersi su beni che appartengono a soggetti diversi dal debitore.

      Rispondi

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