Salve, due mesi fa ho completato il processo di separazione consensuale davanti al tribunale. Adesso il mio ex-marito vorrebbe cedermi la sua parte di proprietà dell’appartamento che avevamo acquistato insieme e cointestato. Premetto che i 5 anni dell’agevolazione prima casa non sono ancora passati, quindi mi chiedo, se facciamo il passaggio di proprieta: 1) in base all’art. 19, sono esente dal pagamento delle varie tasse (bollo, registro, ecc…) ? 2) decadono le agevolazioni prima casa? Grazie!
Risposta: i trasferimenti immobiliari fra coniugi a seguito di separazione o di divorzio beneficiano di un regime di esenzione dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa e ciò ai sensi dell’art. 19 della Legge n. 74/1987 (e della successica sentenza della Corte Costituzione n. 154/99). Questo principio sembrava essere stato messo in discussione da alcuni recenti interventi normativi (Decreto Legge 104/14 convertito nella Legge 128/14) che, riordinando il sistema delle imposte dovute per i trasferimenti immobiliari (imposta di registro, imposta ipotecaria e imposta catastale), hanno soppresso, a partire dal primo gennaio 2014, tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali.
Tuttavia a far chiarezza sul punto è intervenuta l’ Agenzia delle Entrate la quale ha chiarito che la soppressione delle esenzioni tributarie non opera “…in relazione ad alcune previsioni fiscali, che sono funzionali alla disciplina di particolari istituti, che hanno una applicazione ampia, la cui riferibilità ai trasferimenti immobiliari è solo eventuale e prescinde dalla loro natura onerosa o gratuita. Si pensi ad alcuni istituti, quali, la mediazione civile e commerciale, i procedimenti in materia di separazione e divorzio o la conciliazione giudiziale, che prevedono una normativa fiscale di carattere generale, che può trovare applicazione, tra l’altro, anche per i trasferimenti immobiliari, posti in essere nell’ambito degli stessi procedimenti...”(circolare n. 2/E del 21/02/2014). Quindi ai trasferimenti immobiliari posti in essere nell’ambito dei procedimenti di separazione o divorzio, continuano ad applicarsi le agevolazioni e le esenzioni tributarie di cui alla legge 74/1987.
Per quanto riguarda la decadenza dalle c.d. “agevolazioni prima casa”, bisogna ricorda che i benefici fiscali connessi all’acquisto della prima casa dipendono da alcuni requisiti che l’acquirente deve possedere. In particolare, per quello che qui interessa, l’acquirente deve impegnarsi a non trasferire l’immobile prima di 5 anni dall’acquisto (a meno che, entro un anno dalla vendita, acquisti altro immobile da adibire a propria abitazione principale). Nel caso l’immobile “agevolato” venga venduto prima del decorso del quinquennio si avrà la decadenza dell’agevolazione con il conseguente obbligo sia di pagare la differenza tra l’aliquota ordinaria e quella agevolata sia di pagare le relative sanzioni.
Ebbene per l’Agenzia delle Entrate questa decadenza opera anche con riguardo ai trasferimenti immobiliari eseguiti tra coniugi nei procedimenti di separazione e divorzio. Tale interpretazione sembra avvallata anche dalla Corte di Cassazione, la quale ha affermato che l’alienazione avvenuta in seguito all’omologazione della separazione personale tra coniugi di un immobile acquistato usufruendo del beneficio delle agevolazioni prima casa, provoca la decadenza dalle stesse se avviene nel quinquennio (Sentenza Cassazione 2263/2014). Quindi, in definitiva, se tuo marito dovesse cederti la sua quota di proprietà prima del passaggio del quinquennio, rischia di decadere dal beneficio fiscale se non procede con l’acquisto di un altro immobile entro l’anno.