Sono venuto a scoprire che mia moglie si portava un uomo in casa mentre ero fuori per lavoro. L’aggravante è stata che in casa c’era anche mio figlio di due anni e lei non mi ha negato che sono stati consumati atti sessuali con mio figlio che dormiva nella culla attaccata al letto matrimoniale. Posso a nome di mio figlio chiedere un risarcimento danni a questo “signore”, il beneficiario sarebbe ovviamente mio figlio.
“Dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione“, così recita l’art. 143 (comma 2°) del Codice Civile. Norma che dovrebbe essere familiare a tutti coloro che hanno celebrato un matrimonio, giacché il suo contenuto (assieme a quello degli artt. 144 e 147 c.c.) viene sempre letto agli sposi dall’officiante.
I doveri che derivano ai coniugi dal matrimonio, quindi, non sono soltanto di carattere morale, ma hanno natura giuridica, come può desumersi dal reiterato riferimento contenuto nell’art. 143 c.c. alle nozioni di dovere, di obbligo e di diritto, dall’espresso riconoscimento nell’art. 160 c.c. della loro inderogabilità, dalle conseguenze che l’ordinamento giuridico fa derivare dalla loro violazione.
Quindi è certamente ravvisabile un diritto soggettivo di un coniuge nei confronti dell’altro a comportamenti conformi a detti obblighi (la Corte di Cassazione, che ha anche qualificato l’obbligo di fedeltà coniugale regola di condotta imperativa).
Ed allora che cosa prevede l’ordinamento giuridico in caso di comportamenti contrari all’obbligo di fedeltà?
In caso di tradimento il coniuge tradito potrà chiedere la separazione con addebito all’altro coniuge e, successivamente, il divorzio.
L’addebito della separazione, tuttavia, non è una conseguenza automatica all’accertamento del tradimento. Occorre, infatti, dimostrare che la relazione extra coniugale sia stata la causa scatenante della crisi matrimoniale e non la conseguenza di una crisi preesistente.
Sul punto, puoi leggere il nostro articolo Infedeltà coniugale e separazione con addebito
Ma oltre alla separazione con addebito, il coniuge tradito ha diritto anche al risarcimento dei danni.
Infatti, considerata la natura giuridica (e non solo morale) dei doveri che derivano dal matrimonio, la violazione degli obblighi coniugali può integrare un vero e proprio illecito civile.
Se, infatti, la separazione e il divorzio costituiscono gli strumenti per porre rimedio a situazioni di impossibilità di prosecuzione della convivenza o di definitiva dissoluzione del vincolo, la circostanza che il comportamento di un coniuge costituisca causa della separazione o del divorzio non esclude che esso possa integrare gli estremi di un illecito civile.
Nè il risarcimento dei danni può essere escluso dalla previsione dell’assegno (eventuale) di separazione e di divorzio a favore del coniuge tradito, poiché quegli assegni hanno una funzione assistenziale, e non risarcitoria.
Quando il comportamento del coniuge fedifrago lede il rispetto della dignità e della personalità, nella sua interezza, di ogni componente del nucleo familiare può essere fonte di risarcimento dei danni.
Tuttavia, la Corte di Cassazione, ha più volte precisato che l’infedeltà non determina automaticamente un responsabilità risarcitoria da parte del coniuge infedele, dovendosi dimostrare tutti i presupposti per cui viene riconosciuta la responsabilità civile, ovvero:
- la effettiva violazione del dovere coniugale;
- la sussistenza di un danno subito da chi chiede il risarcimento;
- la prova del nesso causale tra la violazione ed il danno.
In particolare, andrà dimostrato che l’infedeltà, per le sue modalità e in relazione alla specificità della fattispecie, abbia dato luogo a lesione della salute del coniuge (lesione che dovrà essere dimostrata anche sotto il profilo del nesso di causalità). Ovvero ove l’infedeltà per le sue modalità abbia trasmodato in comportamenti che, oltrepassando i limiti dell’offesa di per sè insita nella violazione dell’obbligo in questione, si siano concretizzati in atti specificamente lesivi della dignità della persona. (Cass. Civ. 15-09-2011, n. 18853).
Con le precisazioni fin qui indicate, sara dunque possibile chiedere il risarcimento dei danni a causa dell’infedeltà di un coniuge.