Salve,
con decreto d’ urgenza, in attesa dell’udienza di separazione giudiziale, il giudice ha affidato a me mio figlio di 2 anni e mezzo. Ha stabilito i giorni di visita del padre ed ha deciso che quest’ultimo deve corrispondere 300 di mantenimento al mese più il 50% delle spese straordinarie. Inoltre sarebbe dovuto uscire dalla casa coniugale entro il 20 febbraio in quanto affidata a me. Lui corrisponde solo il mantenimento in quanto non considera la retta dell’asilo nido (490 euro) spesa straordinaria: lo è o non lo è? E se lo è, come posso fare per ottenerne il pagamento?
Io abito in un appartamento diverso alla casa coniugale (essendo io scappata per percosse), quindi lui è ancora in quella casa; lui ha fatto ricorso presso il tribunale dei minori per avere l’affidamento del figlio. Io lavoro, ho una vita normalissima, rispetto ligiamente tutto cciò che è stato stabilito da giudice: sulla base di quali motivazioni potrebbero affidarlo al padre? Può influire il fatto che egli risieda ancora nella casa coniugale?
Grazie
Risposta: se nel provvedimento del giudice non è specificato che il padre debba farsi carico anche del 50% delle spese per l’istruzione, in aggiunta al versamento della quota di mantenimento per il figlio, non credo che la retta per l’asilo possa essere considerata una spesa straordinaria (infatti nè la legge nè la giurisprudenza indica un elenco preciso delle spese da annoverare tra quelle straordinarie, pertanto per risulvere tali questioni occorre rifarsi alle regole generali). Se, pertanto, l’importo per il mantenimento del figlio non appare oggettivamente sufficiente, dovrà chiedere la revisione del provvedimento del giudice.
Quanto all’affidamento del figlio non sappiamo quali siano le ragioni addotte dal padre; in ogni caso la circostanza che egli risieda ancora – contrariamente a quanto previsto nel provvedimento del giudice – nella casa coniugale non mi pare possa costituire un elemento sufficiente per chiedere l’affidamento del figlio.
Anonimo
Mia figlia lasciata dal proprio coniuge con un bambino di solo 7 mesi, con artifizi da parte dei genitori del suo ex coniuge (lui compreso) hanno fatto si che mia figlia uscisse dalla casa coniugale (di proprietà del mio ex consuocero) insieme al neonato ed ex coniuge, per poi costringerli ad andare in affitto e qui c’è il famoso “gioco delle tre carte” ovvero il coniuge dopo 20 giorni è ritornato nell’appartamento paterno e conseguentemente ha chiesto la separazione legale con un mantenimento, nei confronti del figlio di € 550 compreso meno di un quarto di affitto. faccio presente che mia figlia paga 856.00€ e fa la cassiera ad un supermercato. per tutto cio’ la mia richiesta e’ la seguente:
il bambino a settembre di quest’anno andra’ alla scuola materna pagando tasse e quant’altro, ma in particolare la mensa, visto che ha il tempo pieno, ma l’ex non vuole concorere alle suddette spese in particolare alla quota mensa, che con l’isee dei redditi di mia figlia, avrebbe dovuto pagare 20 €, ma il comune di roma vuole che nel calcolo dell’isee, vengano aggiunti anche i redditi del padre copresi due alloggi di sua proprietà e pertanto la quota mensa arriverà a oltre 80-90€. Ma in particolare, quest’ultima non fa parte delle spese straordinarie? Certamente si fanno delle leggi con contenuti poco trasparenti e pertanto male interpetrabili e tutto ciò favorisce l’inevitabilmente “aiuto” di un avvocato. Ovviamente mia figlia non prende nessun mantenimento o/e aiuto per il pagamento dell’affitto, ma solo quello sopra mensionato. A tal proposito, posso avere dei reali chiarimenti?
Simone Falusi
Anticipo che il problema di come individuare quali sono le spese ordinarie e quali quelle straordinarie di mantenimento per i figli sarà oggetto di un apposito articolo che pubblicheremo tra non molto. Qui posso dirti che le spese per la mensa scolastica non rientrano tra spese straordinarie: queste ultime, infatti, sono quelle destinate a fare fronte ai bisogni ed alle esigenze che non rientrano nelle normali consuetudini di vita del figlio oppure servono per fare fronte ad eventi imprevedibili o eccezionali; come tali le spese straordinarie non sono quantificabili a priori. La spesa per la mensa scolastica è quantificabile a priori e soddisfa un bisogno quotidiano del bambino, come tale rientra tra le spese ordinarie, incluso nel contributo mensile pagato dal padre.