• Menu
  • Skip to right header navigation
  • Passa alla navigazione primaria
  • Skip to secondary navigation
  • Passa al contenuto principale
  • Passa alla barra laterale primaria

avvocatoblog

il blog dello Studio Legale Falusi

  • HOME
  • INVIA UN QUESITO
  • TEMI
    • Famiglia
      • Separazione e Divorzio
    • Successioni
    • Risarcimento danni
    • Locazioni
    • Proprietà e Condominio
      • Ipoteca
    • Lavoro
    • Contratti
    • Avvocati
  • COLLABORA
  • CHI SONO
  • falusi.it
  • Search
  • HOME
  • INVIA UN QUESITO
  • TEMI
    • Famiglia
      • Separazione e Divorzio
    • Successioni
    • Risarcimento danni
    • Locazioni
    • Proprietà e Condominio
      • Ipoteca
    • Lavoro
    • Contratti
    • Avvocati
  • COLLABORA
  • CHI SONO
  • falusi.it
  • Search
  • Famiglia e Successioni
    • Separazione e Divorzio
    • Successioni
  • Locazioni
  • Proprietà e Condominio
    • Ipoteca
  • Risarcimento danni
  • Lavoro
  • Altro
  • Cookie Policy (UE)
  • Informazioni
  • Famiglia e Successioni
    • Separazione e Divorzio
    • Successioni
  • Locazioni
  • Proprietà e Condominio
    • Ipoteca
  • Risarcimento danni
  • Lavoro
  • Altro

Separazione: è possibile compensare il contributo per il mantenimento del figlio con la cessione della quota di proprietà dell’immobile?

Home » Separazione: è possibile compensare il contributo per il mantenimento del figlio con la cessione della quota di proprietà dell’immobile?

21/03/2009 da //  by Simone Falusi Lascia un commento

famigliaSono sposato da 13 anni con 3 figli minori. Devo separarmi da mia moglie. Mia moglie possiede un appartamento di 100 mq cui eventualemte andare a vivere con i figli, ma credo che ci siano dei problemi. La casa attuale in cui viviamo da oltre 2 anni io sono nudo proprietario e mio padre e’ usufruttuario. 
A che titolo mia moglie deve rimanere se esplicitamente l’ho invitata ad uscire dalla casa e lasciarmi vivare nei gg concordati con i miei figli. in poche parole riusciro’ a fare uscire mia moglie di casa?
Davide

Risposta: un esauriente e condivisibile risposta (negativa) alla domanda in esame è contenuta in un provvedimento del Tribunale di Modena dell’11/7/2005 che si trascrive: 

– letto il ricorso congiunto avanzato da XX e YY con il quale gli stessi, separati consensualmente, hanno richiesto di modificare le condizioni di separazione nei seguenti termini; il padre, a compensazione del proprio contributo di mantenimento della figlia Rossella, di anni sei, trasferisce alla madre affidataria, la sua quota di comproprietà, pari ad una metà dell’intero dell’immobile sito a XXXX , ove madre e figlia convivono, “nullapiù dovendo oltre a tale titolo per il mantenimento della figlia;

– che il problema sottoposto al vaglio del tribunale, in termini generali, riguarda l’ammissibilità del mantenimento dei figli di genitori separati, ai sensi dell’art. 155 c.c., attuabile in forma atipica; in termini diversi rispetto a quanto, more solito, si constata nella pratica, con determinazione di un assegno periodico rivalutabile annualmente; in tal caso, la previsione ha ad oggetto la possibilità, per il genitore non affidatario, di versare un contributo di mantenimento in unica soluzione;

– che l’art. 155 c.c. non determina il quomodo dell’obbligo di mantenimento dei genitori nei confronti dei figli, limitandosi, in termini generici, a disporre che “il giudice stabilisce la misura e il modo con cui l’altro coniuge deve contribuire al mantenimento, all’istruzione e all’educazione dei figli” (co. 2°); e, ancora, che “nell’emanare i provvedimenti relativi all’affidamento dei figli e al contributo al loro mantenimento, il giudice deve tener conto dell’accordo delle parti” (co. 7°). Diversa è, invece, la formula lessicale utilizzata in materia divorzile in ordine all’espressa previsione dell’assegno di mantenimento dei figli, dal momento che l’art. 6, co. 11, l. div. dispone che: “nel fissare la misura dell’assegno di mantenimento relativo ai figli, il tribunale determina anche un criterio di adeguamento automatico dello stesso, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria”;

– che ormai pacificamente si ritiene che la previsione dell’aggiornamento automatico dell’assegno di mantenimento della prole, espressamene previsto dalla disciplina divorzile, sia estensibile analogicamente all’assegno di mantenimento della prole di genitori separati;
– che sia possibile per l’ex coniuge esdebitarsi completamene e definitivamente nei confronti dell’altro dall’obbligo di mantenimento risulta
ex professo dalla disciplina divorzile (art. 5, co. 8°, l. div.); 

– che quest’ultima previsione sia inestensibile al mantenimento della prole, oltretutto di genitori separati, non sembra arduo da sostenersi e, ancor meno difficile, da argomentarsi; sia per la diversità di oggetto, nell’un caso trattandosi di mantenimento degli ex coniugi, nell’altro dei figli, sia per eccezionalità di quest’ultima previsione;

– che, allora, v’è da chiedersi se, demandando l’art. 155 c.c. la determinazione delle modalità di determinazione del contributo di mantenimento della prole al giudice, questi, nell’ambito del sua discrezionale apprezzamento, non essendo vincolato dalle richieste di parte, per tale via possa ammettere la corresponsione dell’assegno in unica soluzione;

– che anche la risposta a questo interrogativo sembra negativa; 

– che, come si è scritto, “il dovere del giudice di accompagnare al contributo per il mantenimento della prole un criterio di adeguamento automatico (ex art. 6, co. 11, l. div., previsione applicabile per analogia alla separazione; n.d.est.) sembrerebbe implicare e presupporre la corresponsione periodica di un assegno di denaro”;

– che, se anche la previsione in esame (art. 6, co. 11, l. div.), applicata per analogia, possa far ritenere la non esclusività della modalità di mantenimento tramite assegno, la stessa sembra comunque avere un ben preciso significato di tutela delle ragioni creditorie e degli interessi (materiali) del minore, ravvisabili nell’esigenza di non far gravare sull’affidatario l’onere, volta per volta, di agire in giudizio per rimediare alla perdita del valore economico del contributo di mantenimento del non affidatario;

– che, poi, la previsione del trasferimento della proprietà della quota dell’immobile alla madre, a compensazione del debito di  mantenimento del padre verso la figlia, all’evidenza, non garantisce gli interessi di quest’ultima per molteplici motivi;

– che, all’evidenza, ben potrebbe il proprietario dello stabile, che sia genitore affidatario, disporre autonomamente e senza vincoli di sorta dei beni trasferiti dal padre, anche alienandoli a terzi, con sostanziale sottrazione ed annullamento di ogni forma di mantenimento del minore; come pure, in tal caso, l’assenza di mantenimento è in re ipsa, se solo si consideri, da un lato, che il trasferimento proprietario alla madre della minore non riguarda un bene fruttifero, ma la casa ove la minore risiede con la madre, sicchè da essa non è possibile ritrarre alcuna forma di mantenimento, ai sensi dell’art. 155 c.c., ma, al più, un risparmio di spesa, che è cosa diversa dal primo; e, dall’altro, che non necessariamente il trasferimento della proprietà di un immobile si rivela vantaggioso per il beneficiario, tutte le volte in cui l’immobile richieda onerosi interventi manutentivi;

– che va ancora notato che il mantenimento della prole è obbligazione la cui scadenza incertum quando, dovendo la stessa persistere fino all’indipendenza economica del figlio, ed essendo incerto, quindi, anche l’importo che dovrà fino a quel momento esser versato a tal titolo; con la conseguenza che la previsione sottoposta alla verifica del tribunale, di trasferimento della quota di uno stabile, sconta quest’ulteriore obiezione, di non consentire alcuna esatta quantificazione del debito in oggetto agli effetti della capitalizzazione;

– che, pertanto, tenuto conto della natura indisponibile dell’interesse della minore al mantenimento (art. 30 Cost.), che il Tribunale d’ufficio deve verificare, e constatato che la previsione de qua non appare tutelante questi medesimi interessi, rigetta il ricorso”.

Archiviato in:Famiglia, Separazione e Divorzio Contrassegnato con: compensazione, coniugi, figli, immobile, mantenimento, separazione

Post precedente: « Ancora sull’estinzione dell’ipoteca secondo la “legge Bersani”
Post successivo: Condomini inadempienti nel pagamento degli oneri »

Interazioni del lettore

Lascia un commento Annulla risposta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Barra laterale primaria

Studio legale falusi

INVIA IL TUO QUESITO

separazione e divorzio
risarcimento danni
successioni ereditarie
impugnazione licenziamento

COMMENTI DEGLI UTENTI

  • Anonimo su Contatore del gas guasto: chi paga la verifica? Inquilino o proprietario?
  • Daniela su La garanzia per i vizi nella vendita di un immobile
  • Tiziana Gaudino su Acquisto di immobile con fossa biologica priva di autorizzazione
  • luigi su Acquisto di immobile con fossa biologica priva di autorizzazione
  • Giampaolo Ponte su Come faccio a togliere mio genero dalla mia residenza?
  • vincenzo tortora su Separazione e assegnazione della casa: che fare se il marito non se ne vuole andare
  • vincenzo tortora enzo su Separazione e assegnazione della casa: che fare se il marito non se ne vuole andare
  • Anonimo su Separazione e assegnazione della casa: che fare se il marito non se ne vuole andare
  • Francesco su Ho vinto la causa, devo pagare il mio avvocato?
  • LUIGIA BERNELLI su Contratto di acquisto auto e ripensamento

Iscriviti al Blog

Unisciti agli altri iscritti per ricevere i nostri articoli ed altri contenuti riservati agli iscritti. E' GRATIS e senza Spam!

>>> Controlla ora la tua posta in entrata o la cartella spam per confermare la tua iscrizione.

Articoli in primo piano

La garanzia per i vizi nella vendita di un immobile

Ho acquistato casa a febbraio, ma vivo effettivamente qui da un mese. In questi …

Incidente stradale: quali sono i tempi per la liquidazione dei danni?

In caso di incidente d'auto vorrei sapere quali sono i tempi previsti per la …

Come si calcola il risarcimento del danno biologico (di lieve entità) negli incidenti stradali

Salve! ho avuto un incidente stradale. ho riportato trauma cervico dorsale 10 …

I beni del convivente del debitore possono essere colpiti dal pignoramento?

La mia ragazza, che ha preso residenza nella casa di mia proprietà' e con la …

Locazione di immobile ad uso commerciale e recesso del conduttore

Salve, sono proprietaria di un immobile locato per uso commerciale e per un …

COLLABORA CON IL BLOG

collaborazione

Le guide di Avvocatoblog

guida-danni-incidenti-stradali

Subscribe in a reader
  • Cookie Policy (UE)
  • Informazioni

Copyright © 2025 · Avvocatoblog by Studio Legale Falusi Viale della Repubblica n. 153, 59100 Prato, Tel. 05741823351 - P. Iva 01825810979

avvocatoblog
Gestisci Consenso Cookie
Utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del dispositivo. Lo facciamo per migliorare l'esperienza di navigazione e per mostrare annunci personalizzati. Il consenso a queste tecnologie ci consentirà di elaborare dati quali il comportamento di navigazione o gli ID univoci su questo sito. Il mancato consenso o la revoca del consenso possono influire negativamente su alcune caratteristiche e funzioni.
Funzionale Sempre attivo
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono strettamente necessari al fine legittimo di consentire l'uso di un servizio specifico esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente, o al solo scopo di effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica.
Preferenze
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono necessari per lo scopo legittimo di memorizzare le preferenze che non sono richieste dall'abbonato o dall'utente.
Statistiche
L'archiviazione tecnica o l'accesso che viene utilizzato esclusivamente per scopi statistici. L'archiviazione tecnica o l'accesso che viene utilizzato esclusivamente per scopi statistici anonimi. Senza un mandato di comparizione, una conformità volontaria da parte del vostro Fornitore di Servizi Internet, o ulteriori registrazioni da parte di terzi, le informazioni memorizzate o recuperate per questo scopo da sole non possono di solito essere utilizzate per l'identificazione.
Marketing
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono necessari per creare profili di utenti per inviare pubblicità, o per tracciare l'utente su un sito web o su diversi siti web per scopi di marketing simili.
Gestisci opzioni Gestisci servizi Gestisci {vendor_count} fornitori Per saperne di più su questi scopi
Visualizza le preferenze
{title} {title} {title}