Una sentenza di separazione emessa dal giudice competente, con riconoscimento di una somma da assegnare al coniuge senza figli e senza aver specificato in sentenza di lasciare il domicilio; è implicito nella sentenza così emessa, che il coniuge dovrà lasciare il domicilio? Oppure doveva essere ben specificato.In quanto tempo il coniuge soccombente dovrà lasciare il domicilio, visto che l’appartamnto è anche di chi avuto la separazione?
Grazie Saluti.
G.N.
Rispota: la coabitazione sotto lo stesso tetto dei coniugi separati solitamente non e…’ facile, quindi normalmente uno dei dei deve lasciare la casa familiare. In presenza di figli minori, la casa viene assegnata al coniuge collacatario dei figli, quindi l’altro coniuge deve lasciare l’abitazione. In assenza di figli minori o maggiorenni conviventi , se l’abitazione appartiene ad uno solo dei coniugi ed il Giudice non ha disposto diversamente, ovvero non ha disposto niente in materia, la casa spetta al coniuge proprietario o che vanta sull’immobile un diritto reale di godimento esclusivo. Infatti, in assenza di figli minori o comunque non autosufficienti da tutelare a mezzo della corresponsione del domicilio familiare, il giudice non è tenuto a disporre in ordine all’assegnazione dell’immobile che rientra naturalmente nella disponibilità del proprietario.
Nel caso in cui,invece, si tratti di immobile cointestato e non vi siano figli minori o maggiorenni conviventi, l’assegnazione della casa ad uno dei coniugi dovrà avvenire previa valutazione delle condizioni economiche dei coniugi. La Corte di Cassazione,infatti, ha precisato che: “Nell’ipotesi in cui la casa familiare appartenga ad entrambi i coniugi, manchino figli minorenni o figli maggiorenni non autosufficienti conviventi con uno dei genitori, ed entrambi i coniugi rivendichino il godimento esclusivo della casa coniugale, l’esercizio del potere discrezionale del giudice non può trovare altra giustificazione se non quella di, in presenza di una sostanziale parità di diritti, favorire quello dei coniugi che non abbia adeguati redditi propri, al fine di consentirgli la conservazione di un tenore di vita corrispondente a quello di cui godeva in costanza di matrimonio: da ciò consegue che, laddove entrambi i coniugi comproprietari della casa familiare abbiano adeguati redditi propri, il giudice dovrà respingere le domande contrapposte di assegnazione del godimento esclusivo, lasciandone la disciplina agli accordi tra i comproprietari, i quali, ove non riescano a raggiungere un ragionevole assetto dei propri interessi, restano liberi di chiedere la divisione dell’immobile e lo scioglimento della comunione. Ne consegue anche che, venuta meno la situazione che giustificava la temporanea compressione del diritto di comproprietà dell’ex coniuge non assegnatario, questi non può per ciò solo vantare alcun diritto al godimento esclusivo dell’abitazione della quale è mero comproprietario ma deve, in mancanza di accordo con l’ex coniuge assegnatario, proporre una domanda di divisione per lo scioglimento della comunione” (Cass. sentenza n. 2070/2000). Tuttavia sul punto la giurisprudenza non è concorde, escludendosi in alcune sentenze che il giudice possa, in assenza di figli conviventi, assegnare la casa coniugale al coniuge economicamente più debole (Cass. sentenza n. 11696/2001).
Nel caso in cui nella sentenza di separazione il Giudice nulla ha disposto in merito all’assegnazione della casa di proprietà di entrambi i coniugi, in mancanza di accordo, potranno chiedere la vendita giudiziale dell’immobile.
Simone Falusi
Se non riesce a trovare un accordo, dovrà rivolgersi ad un avvocato. Per tutto il tempo in cui l’abitazione continuerà ad essere occupata da sua moglie, tu ha diritto al pagamento di una indennità.
MarioDora
Cosa fare dopo la revoca dell’assegnazione del giudice,x rientrare in possesso della casa in comproprietà con la mia ex assegnataria?