Cassazione Civile – sentenza n. 4816/2009
Quando i genitori si separano, il figlio non può avere pretendere di scegliere la casa dove andare a vivere. Solo al Giudice spetta indicare la “casa coniugale” anche se i genitori sono proprietari di altri appartamenti.
La Cassazione con sentenza n. 4816/2009, ha negato alla madre affidataria della figlia minore di cambiare la casa coniugale indicata dal Giudice con un’altra. L’appartamento scelto, infatti, non era stato mai adibito a “casa coniugale”.
Per la Cassazione, quindi, la “casa coniugale”, oggetto di assegnazione nel giudizio di separazione, è solo quella in cui i coniugi hanno vissuto durante il matrimonio al fine di salvaguardare l’insieme delle relazioni sociali e degli affetti che ruotano intorno alla casa dove sono cresciuti i figli.