Buongiorno, io sono legalmente separato da settembre 2017, ad oggi vivo ancora nella casa di proprietà mia e di mia “moglie”, lei da più di 2 anni non rientra più a casa, o meglio lo fa quando io non ci sono, dopo moltissimi messaggi e richieste da parte mia per trovarsi a parlare e chiarire la questione tra noi, visto che in questi 2 anni le ho dimostrato il mio intento nel ricominciare con lei, non avevo mai smesso di sperare, sono stato messo al corrente tramite social e amici che lei è in cinta di un altro…volevo chiedere essendo in separazione nella futura vendita della casa, a lei che diritti spettano sulla casa?è sempre metà e metà?le spese per il divorzio sono divise a metà? Come posso muovermi?cosa mi devo aspettare?
La pronuncia della separazione (o del divorzio) certamente non fa venire meno la comunione dei coniugi sull’immobile acquistato durante il matrimonio.
Se la casa, prima della separazione era di proprietà di entrambi i coniugi, tale comunione permane anche dopo e non viene meno per effetto della separazione o del divorzio.
Nell’ipotesi in cui le condizioni della tua separazione prevedono che tu abbia il diritto di abitazione sulla casa comune, ciò non significa che tua moglie abbia “perduto” il suo diritto di proprietà sull’immobile. Quindi, in caso di vendita a terzi della casa, il relativo prezzo andrà diviso tra i comproprietarie in ragione della rispettiva quota di proprietà e, quindi, tra te e tua moglie.
Inoltre, il fatto che la casa appartenga ad entrambi non ti consente di vendere la casa senza il consenso di tua moglie. Se, quindi, decidi di mettere in vendita la casa, dovrai per prima cosa accordarti con tua moglie. Laddove questa non voglia vendere dovrai ricorrere al procedimento di scioglimento giudiziale della comunione: in sostanza fare vendere la casa all’asta dal Tribunale e dividere poi il ricavato.
Qualora, invece, uno dei due coniugi fosse interessato ad acquistare la quota dell’altro e, quindi, diventare l’unico proprietario della casa, allora converrà inserire questo accordo in occasione della procedura di divorzio per beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per i trasferimenti immobiliari in caso di separazione o divorzio.
La legge prevede, infatti, espressamente l’esenzione dall’imposta di registro, di bollo e da ogni altra tassa degli atti stipulati in conseguenza del procedimento di divorzio o di separazione.