Buonasera avvocato Falusi,
mi sto separando da mia moglie (non abbiamo figli), vorrei farlo consensualmente….stiamo pagando il mutuo di una casa (con box) cointestata. Sette mesi fa, ho deciso di andarmene a causa ormai degli insostenibili rapporti con mia moglie, ora vivo con i miei, continuando a pagare la mia parte di mutuo; sono disposto a lasciarle la casa ma vorrei almeno la mia parte di anticipo, versato per l’affidamento del mutuo.
Mia moglie non è d’ accordo e vuole ricorrere alla separazione giudiziaria… questo secondo lei QUALI DANNI POTREBBE CAUSARMI? RISCHIO DI DOVER PAGARE IL MUTUO FINO A QUANDO LEI NON SIA IN GRADO DI SOSTENERE LA SPESA AUTONOMAMENTE?Lei lavora ma non guadagna abbastanza da poter sostenere l’ intera spesa…..ma lo stesso può valere per me visto che ora sono impossibilitato a pagare un’ altro affitto e quindi a non poter essere indipendente.
Grazie
In attesa di una sua risposta le porgo i miei cordiali saluti.
Marco
Risposta: in nessun caso il provvedimento emesso all’esito del procedimento di separazione (sia essa consensuale o giudiziale) può modificare le obbligazioni assunte da Lei e Sua moglie con l’istituto mutuante: quindi, voi rimarrete obbligati a pagare solidalmente le rate del mutuo fino all’estinzione dell’obbligazione.
Ciò premesso, il punto della questione è se sua moglie ha diritto ad un assegno di mantenimento e la determinazione dell’importo di questo.
Va ricordato che il diritto all’assegno di mantenimento spetta di norma al coniuge cui non sia addebitabile la separazione, qualora egli non abbia adeguati redditi propri; inoltre, l’entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell’obbligato.
Se Sua moglie, pur lavorando, ha un reddito significativamente più basso del Suo, è probabile che Lei sia tenuto a corrispondere qualcosa, ma se decidete che la casa coniugale di proprietà comune rimanga alla moglie, di questa attribuzione occorre tener conto nella eventuale determinazione dell’assegnazione.