Egr. Avv. Falusi
Spero mi possa aiutare…
L’ex marito di mia madre è morto ho richiesto abbiamo avviato la pratica all’INPS per la richiesta della reversibilità ma è stata respinta in quanto mia madre non percepisce l’assegno di mantenimento.
All’atto del divorzio Il giudice ha però concesso a mia madre una somma “omnia” versato con un assegno + altri 10 mensili.
Volevo chiederle conferma di questo, perché ho sentito dire che facendo ricorso al giudice visto quanto riconosciutole in sentenza e considerando il fatto che mia madre versa in gravi condizioni di salute (invalida totale con accompagnamento e disabilità grave) e gravi problemi economici c’è la possibilità che le venga concessa la reversibilità anche se la sentanza non prevedeva l’assegno di mantenimento. E’ vero tutto ciò? Secondo Voi che probabilità ci sono di vincere questa causa?
Grazie infinite per il suo aiuto
Andrea P.
Risposta: in base all’articolo 9 della legge 898/1970 (c.d. sul divorzio) in caso di morte dell’ex coniuge e in assenza di un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, il coniuge rispetto al quale è stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e sempre che sia titolare di assegno divorzile, alla pensione di reversibilità, sempre che il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza. Qualora esista un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, una quota della pensione e degli altri assegni a questi spettanti è attribuita dal tribunale, tenendo conto della durata del rapporto, al coniuge rispetto al quale è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che sia titolare dell’assegno divorzile. Se in tale condizione si trovano più persone, il tribunale provvede a ripartire fra tutti la pensione e gli altri assegni, nonché a ripartire tra i restanti le quote attribuite a chi sia successivamente morto o passato a nuove nozze.
Il successivo articolo 9 bis prevede inoltre che a colui al quale è stato riconosciuto il diritto alla corresponsione periodica di somme di denaro a norma dell’art. 5 (assegno divorzile) , qualora versi in stato di bisogno, il tribunale, dopo il decesso dell’obbligato, può attribuire un assegno periodico a carico dell’eredità tenendo conto dell’importo di quelle somme, della entità del bisogno, dell’eventuale pensione di reversibilità, delle sostanze ereditarie, del numero e della qualità degli eredi e delle loro condizioni economiche. L’assegno non spetta se gli obblighi patrimoniali previsti dall’art. 5 sono stati soddisfatti in unica soluzione.
Su accordo delle parti la corresponsione dell’assegno può avvenire in unica soluzione. Il diritto all’assegno si estingue se il beneficiario passa a nuove nozze o viene meno il suo stato di bisogno. Qualora risorga lo stato di bisogno l’assegno può essere nuovamente attribuito.
La giurisprudenza ha sempre ritenuto che il diritto alla pensione di reversibilità compete soltanto nel caso in cui, in sede di regolamentazione dei rapporti economici in occasione del divorzio, i coniugi NON abbiano optato per la corresponsione di una somma capitale “una tantum”. Si ritene, infatti, che se il tribunale, al momento della pronuncia del divorzio, ha ritenuto equa la corresponsione di una somma in una unica soluzione in luogo dell’assegno periodico, emette un giudizio di definitiva composizione della questione, sul presupposto che la soluzione scelta dai coniugi sia idonea a garantire anche per il futuro il sostentamento del beneficiaro.
Conseguentamente il coniuge divorziato che abbia ricevuto l’assegno divorzile mediante corresponsione di un capitale “una tantum”, sopravvenuto il decesso dell’ex coniuge, non può vantare diritti alla pensione di reversibilità (Cass. sez. lav. 18-7-2002 n. 10458).