Volevo sapere sapere se nel caso in cui mi separassi da mio marito, dovrei andare via dalla casa in cui abbiamo vissuto in quanto la casa è di proprietà di lui. Preciso che abbiamo due bambini. Grazie.
La separazione dei coniugi rappresenta un momento complesso nella vita di una famiglia, non solo per le implicazioni emotive, ma anche per le numerose questioni legali che emergono.
Tra queste, un tema di particolare rilievo è l’assegnazione della casa familiare, un aspetto che incide profondamente sulla vita quotidiana dei membri della famiglia, in particolare sui figli. Cerchiamo quindi di analizzare quali sono i criteri di assegnazione della casa quando i coniugi si separano e le implicazioni pratiche di questa decisione.
Il significato della casa familiare: un luogo più che uno spazio
La casa familiare non è semplicemente un bene immobile. Rappresenta il centro della vita familiare, un luogo in cui si intrecciano ricordi, abitudini e relazioni.
Nel nostro ordinamento giuridico, anche in merito dell’assegnazione della casa familiare si pone preminente attenzione alla tutela dei figli e alla conservazione del loro ambiente di vita. L’obiettivo primario dell’assegnazione della casa familiare è infatti quello di garantire una certa continuità nella vita dei figli minori o comunque conviventi, proteggendoli dagli effetti più destabilizzanti della separazione.
La normativa di riferimento
La disciplina sull’assegnazione della casa familiare è regolata principalmente dall’articolo 337-sexies del Codice Civile. Questa norma, introdotta dalla riforma della filiazione (Legge n. 219/2012 e Decreto Legislativo n. 154/2013), stabilisce che:
“Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli. Dell’assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l’eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell’articolo 2643 cc.
“In presenza di figli minori, ciascuno dei genitori è obbligato a comunicare all’altro, entro il termine perentorio di trenta giorni, l’avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio. La mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico del coniuge o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto”
La norma si inserisce nel più ampio quadro della tutela dei diritti dei minori (the best interest of the child), che rappresentano il fulcro delle decisioni giudiziali in materia di separazione e divorzio. L’assegnazione della casa familiare non dipende, dunque, dalla titolarità del diritto di proprietà o di locazione, ma dalla necessità di preservare l’ambiente familiare per i figli.
Chi ha diritto all’assegnazione della casa familiare?
Un aspetto spesso frainteso riguarda il rapporto tra proprietà della casa e assegnazione. Il fatto che un coniuge sia proprietario esclusivo della casa non implica necessariamente che ne abbia il diritto di godimento in caso di separazione.
La casa familiare, in mancanza di diversi accordi tra i coniugi, può essere assegnata dal Giudice esclusivamente al coniuge presso cui i figli convivono stabilmente (genitore collocatario) a prescindere dalla circostanza che questo sia o meno proprietario della casa. Questo principio si basa sulla necessità di salvaguardare il loro benessere, garantendo che possano continuare a vivere nell’ambiente a loro più familiare.
L’assegnazione della casa coniugale non rappresenta dunque una componente delle obbligazioni patrimoniali conseguenti alla separazione o al divorzio o un modo per realizzare il mantenimento del coniuge più debole ma è espressamente condizionata soltanto all’interesse dei figli.
L’assegnazione della casa familiare è strettamente legata alla presenza di figli minori, o di figli maggiorenni non economicamente autosufficienti che convivano ancora con i genitori.
Casa familiare in comproprietà, di proprietà esclusiva di un coniuge o in locazione.
Nel caso in cui la casa sia in comproprietà tra i coniugi, il giudice dovrà comunque assegnarla al coniuge presso cui risiedono stabilmente i figli. Il coniuge assegnatario avrà diritto di continuare a utilizzarla in via esclusiva, facendosi carico delle spese ordinarie per il mantenimento dell’immobile; mentre le spese straordinarie saranno suddivise tra i coniugi in ragione della quota di proprietà.
Se, invece, la casa è di proprietà esclusiva di uno dei coniugi, il diritto di godimento può essere comunque attribuito all’altro coniuge per garantire l’interesse dei figli. Ovviamente, il diritto di proprietà rimane inalterato: il coniuge assegnatario non acquisisce diritti di proprietà sul bene.
Se la casa familiare è in locazione, con contratto intestato al coniuge non assegnatario, si avrà un trasferimento del contratto di locazione al coniuge assegnatario, anche contro il volere del locatore.
Infatti, a seguito del provvedimento di assegnazione della casa familiare, disposto nell’ambito del processo di separazione o di divorzio dei coniugi o nel coppie di fatto (ossia persone stabilmente conviventi) con prole, il coniuge, o convivente more uxorio, assegnatario subentra nel contratto di locazione. Ciò è previsto dall’art. 6 della Legge sulle locazioni degli immobili urbani n. 392/1978.
Durata dell’assegnazione della casa familiare
Il diritto di abitazione della casa familiare non è perpetuo, ma è strettamente collegato alle esigenze per cui è stato riconosciuto. Esistono alcune condizioni che possono portare alla cessazione del diritto:
- Maggiore età e autosufficienza economica dei figli: Una volta che i figli diventano indipendenti, il coniuge assegnatario perde il diritto di abitare nella casa familiare, anche se il figlio – divenuto economicamente indipendente – continua ad abitarvi.
- Indipendenza abitativa del figlio: quando il figlio lascia la casa per trasferirsi stabilmente altrove: ciò accade, ad esempio, quando si sposa o inizia una stabile relazione altrove. Tuttavia, l’assegnazione non viene meno nel caso di trasferimento del figlio per ragioni di studio; in questo caso il figlio mantiene comunque la propria residenza presso la casa familiare, ove fa ritorno periodicamente.
- Mutamento della collocazione del figlio: nel caso in cui i si verifichi un mutamento della collocazione di un figlio da un genitore all’atro.
- Trasferimento del coniuge assegnatario, assieme al figlio, in una diversa abitazione.