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Il procedimento di separazione personale dei coniugi

Home » Il procedimento di separazione personale dei coniugi

15/10/2009 da //  by Simone Falusi Lascia un commento

coniugiA lei Avvocato cordiale saluto.
Essendo ovviamente di interesse d’entrambi sintetizzando passo subito al dunque.
Sposata dal 1969 ma separata di fatto dal 1980, mio marito (Italiano) residente in Svizzera ed io (di nascita Tedesca ma Svizzera e diventata Italiana col matrimonio) dunque da 29 anni sono e sarò sino alla morte residente in Italia.
Percepisco la Pensione di Vecchiaia Svizzera dal luglio 2004, la quale mi e addebitata mensilmente in Banca nella città di residenza.
Ora, ultimamente ho saputo che la Pensione di Vecchiaia di una donna sposata ma <separata di fatto> non sarebbe eguale in denari alla donna sposata che vive con il suo congiunto.

La mia domanda e semplice  come potrei agire affinché questa mia separazione di fatto potesse essere riconosciuta ufficialmente, cioè non più come donna sposata, ma in quanto donna separata, per poi potere comunicare ufficialmente questa presente situazione a l’ente AVS Svizzera per l’adeguamento della mia attuale pensione ??
Desidero specificarvi che non ho nessun mantenimento pecuniario da parte del mio marito, come d’altronde anche nessun altro qualsiasi contatto.
Desidero aggiungere che sono in possesso di un documento scritto allora, dal mio marito il quale mi svicola dall’abbandono del domicilio coniugale.
In anticipo Maître la prego di credere alla mia gratitudine per un suo parere e colgo la presente occasione per rivolgervi sinceri e rispettose salutazioni.
A vous, Barbara.

Risposta: per “legalizzare” la perdurante separazione di fatto non deve fare altro che avviare il procedimento di separazione personale dei coniugi in Tribunale. La separazione dei coniugi (che è regolata dagli artt. 150 e ss del Codice Civile) può essere: a) consensuale o b) giudiziale.

a) separazione consensuale: se i coniugi riescono a trovare un accordo su tutte le condizioni della loro separazione (rapporti patrimoniali ed affidamento figli), possono presentare domanda congiunta al Tribunale competente. Dopo il deposito del ricorso viene fissata un’udienza (dinnanzi al Presidente del Tribunale) in cui i coniugi devono comparire personalmente; successivamente a tale udienza, se gli accordi dei coniugi sono ritenuti non pregiudizievoli per la prole, il Tribunale omologa la separazione. L’iter di questo procedimento è più veloce e si conclude nel giro di 3/4 mesi dal deposito del ricorso.

b) separazione giudiziale: qualora non si riesca a raggiunge un accordo tra i coniugi per la presentazione di un ricorso congiunto, non si può utilizzare il procedimento della separazione consensuale; pertanto ciascuno dei coniugi può chiedere (con l’assistenza di un avvocato) la separazione giudiziale con ricorso depositato in Tribunale e notificato all’altro coniuge. Anche in questo caso la prima udienza del giudizio prevede la comparizione personale dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale, il quale può adottare i porvvedimenti necessari ed urgenti a tutela del coniuge debole e della prole. Successivamente, il procedimento si svolge come una causa ordinaria che si conclude con una sentenza.

In entrambi i casi, la separazione non determina lo scioglimento del matrimonio che potrà essere richiesto (divorzio) dopo tre anni di separazione.


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  1. Divorzio: e se un coniuge non si presenta all'udienza? ha detto:
    15/06/2015 alle 18:55

    […] se l’altro coniuge (convenuto) decide di non partecipare. Anche nel divorzio, come nella separazione, occorre distinguere tra la domanda presentata da entrambi i coniugi (divorzio consensuale) e […]

    Rispondi
  2. Divorzio dal coniuge straniero irreperibile - Avvocatoblog ha detto:
    14/07/2014 alle 11:01

    […] queste ipotesi dovrai necessariamente chiedere la separazione; si tratterà ovviamente di una separazione giudiziale , data l’impossibilità di presentare assieme all’altro coniuge una ricorso per […]

    Rispondi

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