Cassazione civ. Sez I, sentenza n. 3898/09; depositata il 18 febbraio
Qualora il coniuge titolare dell’assegno divorzile inizia a percepire nuovi redditi, ciò non determina la detrazione automatica degli importi corrispondenti. Secondo la Cassazione, infatti, la domanda di modificazione delle condizioni economiche implica necessariamente un riesame della situazione patrimonale di tutti e due i coniugi, con esclusione di qualsiasi automatismo: va escluso quindi che si possa effettuare una mera operazione aritmetica detraendo i redditi sopravvenuti dall’importo dell’assegno di divorzio a suo tempo fissato dal giudice: lo impone il principio solidaristico cui è ispirata la legge 898/70, che tende a garantire al coniuge economicamente più debole lo stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.