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Divorzio congiunto: è possibile delegare un terzo?

Home » Divorzio congiunto: è possibile delegare un terzo?

25/01/2010 da //  by Simone Falusi Lascia un commento

Attualmente vivo in Thailandia, vorrei sapere se in un divorzio consensuale devo necessariamente presenziare all’udienza in tribunale?  per me sarebbe un costo eccessivo , viaggio,soggiorno ecc.
Domenico.

Risposta: se, per un evento di straordinaria rilevanza quale è il matrimonio, il legislatore ha reputato possibile la sua celebrazione in assenza di uno dei coniugi, sostituito da un “rappresentate”, portatore della volontà dell’assente (vedi art.111 c.c.), così un siffatto meccanismo potrebbe  essere riprodotto per l’atto che scioglie il vincolo coniugale, avuto riguardo al fatto che nel contesto di un procedimento giudiziario il fattore prevalente è la volontà dei coniugi. Si tratta del c.d. divorzio per procura.

Questa soluzione sarebbe dettata dalla logica e dal buon senso, tuttavia molti tribunali ritengono che la presenza dei coniugi davanti al giudice sia necessaria sul presupposto che la comparizione personale è condizione essenziale perché per l’esperimento del tentativo di conciliazione e, soprattutto, per prendere atto delle effettiva volontà delle parti.

D’altra parte si deve ricordare che la stessa legge sul divorzio (legge 898/70 e succ. mod.) all’art. 4 comma 7° prevede che “I coniugi devono comparire davanti al presidente del tribunale personalmente, salvo gravi e comprovati motivi, e con l’assistenza di un difensore”.

Pertanto, è ammissibile che la parte impedita a comparire all’udienza presidenziale per “gravi e comprovati motivi”, posso farsi rappresentare da un terzo all’udienza.

A noi è capitato che, per problemi di salute non temporanei uno dei coniugi non potesse essere presente all’udienza: in questi casi il coniuge impedito è stato rappresentato in udienza da un parente al quale era stata rilasciata una procura speciale con atto notarile.

>>> Per richiedere una consulenza su questo argomento clicca qui.

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