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Assegno divorzile: quando non spetta e va restituito

Ti trovi qui: Home / Famiglia / Separazione e Divorzio / Assegno divorzile: quando non spetta e va restituito

25/03/2026 da //  by Simone Falusi Lascia un commento

Con l’ordinanza n. 1999/2026, la Corte di Cassazione chiarisce un punto fondamentale in tema di assegno divorzile: non basta che tra gli ex coniugi ci sia una differenza di reddito. Per ottenere l’assegno, è necessario dimostrare qualcosa in più.

In particolare, chi lo richiede deve provare che lo squilibrio economico attuale deriva dalle scelte fatte durante il matrimonio, ad esempio rinunciando alla propria carriera per dedicarsi alla famiglia o contribuendo indirettamente alla crescita professionale dell’altro coniuge.

Il caso concreto

La vicenda nasce da una decisione della Corte d’appello di Bologna, che ha negato l’assegno divorzile precedentemente riconosciuto in primo grado.

I giudici hanno evidenziato che:

  • la differenza di reddito tra gli ex coniugi, da sola, non è sufficiente;
  • mancava la prova di un sacrificio professionale fatto nell’interesse della famiglia;
  • non era stato dimostrato quale vantaggio concreto ne avesse tratto l’altro coniuge.

Cosa dice la Cassazione

La Cassazione ha confermato questa impostazione, ribadendo un principio ormai consolidato:
l’assegno divorzile non serve più a garantire lo stesso tenore di vita avuto durante il matrimonio.

Richiamando l’orientamento delle Sezioni Unite del 2018, la Corte precisa che l’assegno ha una funzione compensativa, non assistenziale.

In pratica, per ottenerlo bisogna dimostrare due cose:

  1. di non avere mezzi economici adeguati;
  2. che questa situazione dipende dalle scelte condivise durante la vita matrimoniale.

Se manca questo collegamento, l’assegno non spetta.

E se l’assegno è già stato pagato?

Qui arriva il punto più rilevante: se si accerta che il diritto all’assegno non esisteva fin dall’inizio, le somme già percepite devono essere restituite.

Si applica infatti la regola generale dell’indebito oggettivo: chi ha ricevuto un pagamento non dovuto è tenuto a restituirlo.

Attenzione però: questo principio riguarda solo l’assegno divorzile.
Resta distinto l’eventuale assegno di mantenimento nella fase di separazione, che si basa su presupposti diversi.

Cosa cambia nella pratica

Questa decisione manda un messaggio molto chiaro:

  • il diritto all’assegno non si presume;
  • deve essere provato in modo concreto;
  • anche le presunzioni sono ammesse, ma devono essere fondate su elementi seri.

In assenza di prove, non solo l’assegno non viene riconosciuto, ma si rischia anche di dover restituire quanto già ricevuto.

In sintesi

La Cassazione conferma un orientamento ormai stabile:
l’assegno divorzile non è automatico e non dipende solo dalla differenza di reddito, ma richiede una prova precisa del legame tra le scelte di vita familiare e la situazione economica attuale.

Archiviato in:Separazione e Divorzio Contrassegnato con: assegno divorzile, divorzio, restituzione assegno divorzio, separazione

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