Egregio avvocato ho un fratello che da circa un anno e mezzo è in fase di separazione ed ha tre figli (18 – 13 e 10 anni). Purtroppo mio fratello con la sua famiglia abita in una villetta di proprietà mia per il 50%, di nostro padre per il 25% e di nostra madre per il 25%. Il giudice ha assegnato la casa familiare e i figli alla moglie.
Io abito nella villetta abbinata alla loro e la situazione è diventata insostenibile in quanto la ex di mio fratello forte della situazione non perde occasione per provocare litigi,offendere e rendere la vita difficile anche alla mia famiglia.
Ora chiedo siccome noi avevamo un comodato verbale fatto 15 anni fa CON MIO FRATELLO che appena alla semplice richiesta, logicamente con preavviso di sei mesi – 1 anno, o non appena compravano una loro casa di proprietà (e loro ne hanno comprata una quattro anni fà ma di 50 mq e dicevano che era piccola per la loro famiglia e allora la hanno messa a reddito), loro ci liberavano la villetta.
Con le leggi di oggi io e i miei genitori abbiamo una speranza di tornare a usufruire del nostro bene. Possiammo dare un preavviso di un anno.Grazie
Cordiali saluti
Antonio
Risposta: il comodato è definito dall’art. 1803 c.c. come il contratto col quale una parte consegna all’altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. Il comodato – precisa sempre l’art. 1803 c.c. è essenzialmente gratuito.
Quanto alla forma di tale contratto, la Suprema Corte (es. Cass. 4/12/1990, n. 11620) ha evidenziato che l’onere della forma scritta nei contratti, previsto dall’art. 1350 cod. civ., non riguarda il comodato immobiliare, anche se di durata ultranovennale. Ne consegue che la prova di esso può essere data per testi ed anche per presunzioni, in quanto dalla legge non è prescritta alcuna forma particolare
Va aggiunto che l’art.6 della legge 898/1970 il quale prevede che “l’abitazione nella casa familiare spetta di preferenza al genitore cui vengono affidati i figli” e che “l’assegnazione in quanto trascritta è opponibile al terzo acquirente ai sensi dell’art. 1599c.c.” trova applicazione non solo nel caso delle locazione, ma anche con riferimento ad altri titoli di godimento dell’immobile, come il comodato.
Inoltre, in presenza di comodato di una casa familiare – come nel caso di specie – in cui non è stato stabilito un termine di durata, esso rimane determinato dall’uso cui il bene è destinato. A questo rigardo la Corte di Cassazione ritiene che , nell’ipotesi di concessione in comodato da parte di un terzo di un bene immobile di sua proprietà perché sia destinato a casa familiare, il successivo provvedimento di assegnazione in favore del coniuge affidatario di figli minorenni o convivente con figli maggiorenni non autosufficienti senza loro colpa, emesso nel giudizio di separazione o di divorzio, non modifica la natura ed il contenuto del titolo di godimento sull’immobile, ma determina concentrazione, nella persona dell’assegnatario, di detto titolo di godimento, che resta regolato dalla disciplina del comodato, con la conseguenza che il comodante è tenuto a consentire la continuazione del godimento per l’uso previsto nel contratto, salva l’ipotesi di sopravvenienza di un urgente ed impreveduto bisogno, ai sensi dell’art. 1809, comma 2, c.c.” (Corte di Cassazione – Sezioni Unite, sentenza n. 7.9.2004 n° 13603).
In sostanza la Suprema Corte ha rileva che se l’immobile è stata dato in comodato affinchè fosse destinato ai bisogni del nucleo familiare e, quindi, nell’interesse della prole, il contratto deve rimanere in essere anche in caso di separazione. (sul punto si veda quanto già pubblicato in questi post)