
Un lettore scrive: Salve probabilmente dovrò separarmi da mio marito. La casa in cui adesso viviamo è intestata solo a lui. Abbiamo 2 figli piccoli. Chi dei due dovrà lasciare casa?
Introduzione
La separazione e il divorzio non riguardano soltanto i rapporti personali ed economici tra i coniugi, ma incidono anche sulla vita quotidiana della famiglia. Una delle questioni più delicate riguarda proprio la casa coniugale: chi ci rimane ad abitare una volta che il matrimonio entra in crisi?
La risposta non è sempre scontata, perché dipende da diversi fattori, come la presenza di figli minori, la titolarità dell’immobile e le condizioni economiche delle parti.
La normativa di riferimento
Il tema dell’assegnazione della casa familiare è disciplinato principalmente dall’art. 337-sexies del codice civile, che regola i provvedimenti relativi alla prole.
La norma prevede che: ” Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli. Dell’assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l’eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell’articolo 2643.
In presenza di figli minori, ciascuno dei genitori è obbligato a comunicare all’altro, entro il termine perentorio di trenta giorni, l’avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio. La mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico del coniuge o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto”
In sintesi, la legge stabilisce che la casa familiare è assegnata tenendo conto prioritariamente dell’interesse dei figli, che devono poter mantenere il proprio ambiente di vita e le proprie abitudini.
L’assegnazione della casa in presenza di figli
Il principio cardine è la tutela dei minori.
- Se vi sono figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, la casa viene assegnata al genitore con cui i figli convivono stabilmente.
- Lo scopo non è favorire quel coniuge, ma garantire ai figli la continuità dell’ambiente familiare.
L’assegnazione non incide sulla proprietà dell’immobile: il coniuge proprietario rimane tale, ma può essere costretto a lasciarne l’uso all’altro coniuge, se vi sono figli da tutelare.
Esempio pratico:
- La casa è intestata al marito.
- La moglie ottiene l’affidamento prevalente dei figli minori.
➡ Il giudice assegnerà la casa alla moglie, anche se non è proprietaria.
Revoca dell’assegnazione della casa
L’assegnazione non è definitiva e può essere revocata nei seguenti casi:
- I figli diventano maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
- Il genitore assegnatario convive stabilmente con un nuovo partner nella casa familiare;
- L’immobile non viene più utilizzato come residenza familiare.
Un caso frequente: la madre ottiene l’assegnazione con i figli. Anni dopo, i figli diventano indipendenti e lei continua a vivere lì da sola. In questo scenario, il giudice può revocare l’assegnazione e restituire la piena disponibilità al proprietario.
Orientamenti giurisprudenziali
La Corte di Cassazione ha più volte chiarito che:
- La casa familiare non può essere assegnata al coniuge senza figli solo come misura di sostegno economico.
- L’interesse dei figli prevale sul diritto di proprietà del coniuge non assegnatario..
Conclusioni
La questione della casa coniugale, in sede di separazione o divorzio, non è mai semplice. La legge tutela prioritariamente i figli, ma al tempo stesso deve garantire un equilibrio tra i diritti di entrambi i coniugi.
Se stai affrontando una separazione e hai dubbi su chi resterà nella casa coniugale, è fondamentale ricevere una consulenza legale personalizzata per valutare la tua situazione specifica.

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