Buongiorno,
mia moglie ed io siamo in regime di comunione dei beni: oltre al lavoro dipendente, lei ha un ambulatorio privato, io partecipazione in una società immobliare.
Stiamo pagando il mutuo della casa (mutuo intestato a lei). Nel caso di separazione come verranno gestite queste situazioni? Ed eventuali conti correnti personali dovranno essere ripartiti?
Abbiamo due figli maggiorenni che lavorano.
grazie .
Andrea
Risposta: tra gli effetti della separazione dei coniugi vi è anche lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi. Così prevede l’art. 191 cod. civ.il quale stabilisce che “La comunione si scioglie per la dichiarazione di assenza o di morte presunta di uno dei coniugi, per l’annullamento, per lo scioglimento o per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, per la separazione personale, per la separazione giudiziale dei beni, per mutamento convenzionale del regime patrimoniale, per il fallimento di uno dei coniugi. Nel caso di azienda di cui alla lettera d) dell’articolo 177, lo scioglimento della comunione può essere deciso, per accordo dei coniugi, osservata la forma prevista dall’articolo 162“.
Quindi, una volta sciolta la comunione, occorre procedere in primo luogo ai rimborsi ed alle restituzioni come previsto dall’art. 192 c.c. (“Ciascuno dei coniugi è tenuto a rimborsare alla comunione le somme prelevate dal patrimonio comune per fini diversi dall’adempimento delle obbligazioni previste dall’articolo 186. È tenuto altresì a rimborsare il valore dei beni di cui all’articolo 189, a meno che, trattandosi di atto di straordinaria amministrazione da lui compiuto, dimostri che l’atto stesso sia stato vantaggioso per la comunione o abbia soddisfatto una necessità della famiglia. Ciascuno dei coniugi può richiedere la restituzione delle somme prelevate dal patrimonio personale ed impiegate in spese ed investimenti del patrimonio comune. I rimborsi e le restituzioni si effettuano al momento dello scioglimento della comunione; tuttavia il giudice può autorizzarli in un momento anteriore se l’interesse della famiglia lo esige o lo consente. Il coniuge che risulta creditore può chiedere di prelevare beni comuni sino a concorrenza del proprio credito. In caso di dissenso si applica il quarto comma. I prelievi si effettuano sul denaro, quindi sui mobili e infine sugli immobili”).
Successivamente i coniugi dovranno procedere alla divisione dei beni della comunione legale ai sensi dell’art. 194 c.c, ovvero ripartendo in parti uguali l’attivo ed il passivo. Sul piano pratico questa operazione non è sempre semplice, presentandosi spesso problemi nell’identificare i beni che rientrano nella comunione da quelli che appartengono al patrimonio individuale di ciascun coniuge.
Il regime patrimoniale della comunione dei beni tra coniugi è regolato dagli artt. 177, 178 e 179 del cod. civ. che di seguito si trascrivono:
Art. 177 – Oggetto della comunione. Costituiscono oggetto della comunione:
a) gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali;
b) i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione;
c) i proventi dell’attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati;
d) le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio.
Qualora si tratti di aziende appartenenti ad uno dei coniugi anteriormente al matrimonio ma gestite da entrambi, la comunione concerne solo gli utili e gli incrementi.Art. 178- Beni destinati all’esercizio di impresa. I beni destinati all’esercizio dell’impresa di uno dei coniugi costituita dopo il matrimonio e gli incrementi dell’impresa costituita anche precedentemente si considerano oggetto della comunione solo se sussistono al momento dello scioglimento di questa.
Art. 179 – Beni personali. Non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge:
a) i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento;
b) i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell’atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione;
c) i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori;
d) i beni che servono all’esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di una azienda facente parte della comunione;
e) i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa;
f) i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato all’atto dell’acquisto.
L’acquisto di beni immobili, o di beni mobili elencati nell’articolo 2683, effettuato dopo il matrimonio, è escluso dalla comunione, ai sensi delle lettere c), d) ed f) del precedente comma, quando tale esclusione risulti dall’atto di acquisto se di esso sia stato parte anche l’altro coniuge.
I beni indicati sotto le lettere b), c) e d) dell’art. 177 c.c. – tra cui potrebbe essere incluso anche il denaro presente sul conto corrente personale del coniuge- ricadono nella c.d. comunione de residuo e rilevano solo se sussistono nel momento in cui si verifica la cessazione del regime di comunione legale e nella parte in cui non siano stati ancora consumati. Pertanto, prima dello scioglimento della comunione, i beni che verranno inclusi che in quel momento verranno inclusi nella comunione de residuo restano nella piena disponibilità e godimento del coniuge in modo analogo ai beni personali di cui all’art. 179 c.c.
Va, infine, aggiunto che il denaro ottenuto a titolo di prezzo per l’alienazione di un bene personale e depositato sul conto corrente non cade nella comunione de residuo e rimane nella esclusiva disponibilità del coniuge alienante (Cass. 1197/2006).
Buongiorno,
gli eredi possono richiedere a Poste Italiane l’accredito in conto corrente delle somme ereditate presentando la dichiarazione di successione contenente la quota di ciascun erede?
La separazione personale dei coniugi, indifferentemente giudiziale o consensuale, comporta automaticamente lo scioglimento della comunione legale (art. 191 cc).
Per quanto i riguarda i beni facenti parte della comunione, i coniugi dovranno procedere, dopo avere effettuato i rimborsi e le restituzioni di cui all’art. 192 c.c., alla divisione dei beni della comunione legale, che si effettua ripartendo in parti uguali l’attivo ed il passivo (art. 194 cc)