Vorrei sapere se posso scegliere con quale dei miei genitori voglio vivere se si dovessero(come penso) separare.
Maria Rosaria
Risposta: l’art. 155-sexies del Codice civile, a proposito del procedimento di separazione, prevede che il giudice disponga l’audizione del figlio minore che abbia compiuto gli anni 12 e anche di età inferiore ove capace di discernimento. Qualora ne ravvisi l’opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l’adozione dei provvedimenti sui figli per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell’interesse morale e materiale dei figli.
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