Quali sono le decisioni di ORDINARIA AMMINISTRAZIONE e quali quelle di STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE in una separazione, riguardante ovviamente la prole, in regime di affido condiviso? La scuola , ad esempio, è ordinaria?
Claudia (email)
Risposta: ai sensi dell’art. 155 del codice civile (provvedimenti riguardi ai figli in caso di separazione dei coniugi) la potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice; limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente.
La potestà genitoriale, esercitata da entrambi i genitori, dunque, consiste nel poter assumere decisioni per ciò che riguarda la gestione dei figli e la loro tutela: ciascuno dei genitori potrà quindi assumere le decisioni necessarie per la gestione dei figli in quanto la norma in questione attribuisce a ciascuno di essi disgiuntamente questo potere un modo autonomo: ciò vale per le decisioni di ordinaria amministrazione. Le questioni di “maggior interesse”, relative ad esempio alla salute, all’istruzione, all’educazione dei figli,debbono invece solitamente essere prese di comune accordo.
Pertanto più che di decisioni di “ordinaria” o “straordinaria amministrazione” (espressioni queste ultime riferite ad un concetto diverso, quelle delle spese), occorre
Parlare di “decisioni di maggior interesse” per i figli che, in quanto tali, debbono essere adottate da entrambi i genitori: la scelta della scuola per il figlio rientra certamente nelle decisioni di “maggior interesse”.