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Home » Separazione: ancora sull’affidamento dei figli e l’assegnazione della casa

15/09/2009 da Simone Falusi Lascia un commento

Separazione: ancora sull’affidamento dei figli e l’assegnazione della casa

famigliaBuongiorno,vorrei porle un quesito. Sono proprietaria di una casa per la quale abbiamo acceso un mutuo di 10 anni. sono in comunione dei beni con mio marito e abbiamo 2 bambine piccole. in caso di separazione, tenendo conto che io ho un lavoro part time e mio marito lavora a tempo pieno (dalle 8 alle 19) a chi vengono assegnate le bimbe. E la casa? Essendo mia lui può rivalersi? E il mutuo, intestato a me perchè la casa è mia, lui deve continuare a pagare? Gradirei una risposta a breve.
Grazie. Saluti.
Ilenia.

Risposta: Cara Ilenia, prima di tutto una premessa: in questa sede non possiamo pubblicare i post nei tempi che il lettore ci chiede, non essendo un servizio di consulenza prefessionale, ma  finalizzato unicamente alla trattazione di questioni giuridiche di interesse diffuso. Chi ha necessità di avere risposte precise al proprio caso ed in tempi certi, deve necessariamente utilizzare il nostro servizio di consulenza professionale a pagamento.

Rispondendo ora alla Tua domanda: quanto all’affidamento delle figlie, come abbiamo esposto in precedenti post,  la legge 54/2006 ha  introdotto il c.d. affido condiviso (affidamento ad entrambi i genitori) come regola generale in quanto finalizzato a garantire il diritto dei figli a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi. Con l’attuale normativa, quindi, la custodia dei figli è prioritariamente attribuita sia al padre che alla madre. In verità lanorma è più che altro una innovazione di principio. Nella pratica, per lo più, poco è cambiato rispetto alla precedente normativa (affidamento ad uno dei due coniugi), poiché i figli vivono per lo più con un solo genitore e quindi la custodia dell’altro appare più che altro simbolica. In presenza di figli piccoli, solitamente è la madre il genitori collacatorio degli stessi e la casa coniugale viene affidata automaticamente allo stesso, proprio in quanto collacatorio della prole. L’art. 155 quater c.c. prevede infatti che “il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli”. L’interpretazione oggi data alla norma dalla Corte di Cassazione è quello secondo cui il diritto all’assegnazione della (ex) casa coniugale spetta al genitore con cui convivono i figli minorenni o maggiorenni non autonomi conviventi e ciò indipendentemente dal fatto che sia o meno titolare di un diritto reale o personale di godimento sull’immobile.

Infine, va ricordato che il diritto all’assegno di mantenimento spetta di norma al coniuge cui non sia addebitabile la separazione, qualora egli non abbia adeguati redditi propri; inoltre, l’entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell’obbligato.

Pertanto, se hai ha un reddito significamente più basso di Tuo marito, è probabile che Lui sia tenuto a corrisponderTi qualcosa. Ovviamente se il contratto di mutuo con la banca lo hai sottoscritto Tu, nei confronti della banca rimani comunque l’unica obbligata.

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