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Riconoscimento della sentenza di separazione e divorzio pronunciata nei paesi dell’Unione Europea

Home » Riconoscimento della sentenza di separazione e divorzio pronunciata nei paesi dell’Unione Europea

16/01/2009 da //  by Simone Falusi Lascia un commento

coniugiSalve mi chiamo barbarra, nel 93 mi sono sposata poi io e mio marito nel 99 per motivi di lavoro ci siamo trasferiti in irlanda ci siamo legalmente separati nel 2006 di fatto dal 2005 con la legge irlandese…siao in attesa di divorzio sempre qui in irlanda volevo sapere se una volta ottenuto il divorzio devo fare delle procedure x convalidarlo anche in italia o se trattandosi di comunitita’ europea e’ tutto automatico.
grazie infnite.
Barbara
 

Risposta: la materia del riconscimento automatico delle sentenze di separazione personale tra i coniugi, divorzio ed annullamento del matrimonio pronunciate (dal 1° marzo 2001) nei Paesi dell’unione europea (escluso il regno di Danimarca) è disciplinata dal Regolamento europeo n. 2201 del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale (che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000).

Campo di applicazione. Il regolamento 2201/2003 si applica, indipendentemente dal tipo di autorità giurisdizionale, alle materie civili relative:
a) al divorzio, alla separazione personale e all’annullamento del matrimonio;
b) all’attribuzione, all’esercizio, alla delega, alla revoca totale o parziale della responsabilità genitoriale ( in particolare: il diritto di affidamento e il diritto di visita; la tutela, la curatela ed altri istituti analoghi; la designazione e le funzioni di qualsiasi persona o ente aventi la responsabilità della persona o dei beni del minore o che lo rappresentino o assistano; la collocazione del minore in una famiglia affidataria o in un istituto; le misure di protezione del minore legate all’amministrazione, alla conservazione o all’alienazione dei beni del minore.

Il regolamento non si applica: a) alla determinazione o all’impugnazione della filiazione; b) alla decisione relativa all’adozione, alle misure che la preparano o all’annullamento o alla revoca dell’adozione; c) ai nomi e ai cognomi del minore; d) all’emancipazione; e) alle obbligazioni alimentari; f) ai trust e alle successioni; g) ai provvedimenti derivanti da illeciti penali commessi da minori.

Giurisdizione. In base all’art. 3 del regolamento, sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all’annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato membro:
a) nel cui territorio si trova:
– la residenza abituale dei coniugi, o
– l’ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora, o
– la residenza abituale del convenuto, o
– in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi, o
– la residenza abituale dell’attore se questi vi ha risieduto almeno per un anno immediatamente prima della domanda, o
– la residenza abituale dell’attore se questi vi ha risieduto almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda ed è cittadino dello Stato membro stesso o, nel caso del Regno Unito e dell’Irlanda, ha ivi il proprio “domicile”;
b) di cui i due coniugi sono cittadini o, nel caso del Regno Unito e dell’Irlanda, del “domicile” di entrambi i coniugi.

Ai sensi dell’articolo 21, le decisioni pronunciate in uno Stato membro sono riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento. 

In particolare, non è necessario alcun procedimento per l’aggiornamento delle iscrizioni nello stato civile di uno Stato membro a seguito di una decisione di divorzio, separazione personale dei coniugi o annullamento del matrimonio pronunciata in un altro Stato membro, contro la quale non sia più possibile proporre impugnazione secondo la legge di detto Stato membro. In ogni caso ogni parte interessata può far dichiarare, secondo il procedimento di cui alla sezione 2 del regolamento, che la decisione deve essere o non può essere riconosciuta.

Motivi di non riconoscimento delle decisioni di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio sono i seguenti:
a) qundo il riconoscimento è manifestamente contrario all’ordine pubblico dello Stato membro richiesto;
b) quando è resa in contumacia, ovvero la domanda giudiziale o un atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese, salvo che sia stato accertato che il convenuto ha accettato inequivocabilmente la decisione;
c) se la decisione è incompatibile con una decisione resa in un procedimento tra le medesime parti nello Stato membro richiesto; o
d) se la decisione è incompatibile con una decisione anteriore avente le stesse parti, resa in un altro Stato membro o in un paese terzo, purché la decisione anteriore soddisfi le condizioni prescritte per il riconoscimento nello Stato membro richiesto.
In ogni caso il riconoscimento di una decisione non può essere negato perché la legge dello Stato membro richiesto non prevede per i medesimi fatti il divorzio, la separazione personale o l’annullamento del matrimonio. In nessun caso la decisione può formare oggetto di un riesame del merito.

In base all’art. 37 del regolamento, la parte che chiede o contesta il riconoscimento o che chiede una dichiarazione di esecutività deve produrre quanto segue:
a) una copia della decisione, che presenti le condizioni di autenticità prescritte e
b) il certificato di cui all’articolo 39 (l’Art. 39 prevede che “L’autorità giurisdizionale o l’autorità competente dello Stato membro d’origine rilascia, su richiesta di qualsiasi parte interessata, un certificato utilizzando il modello standard di cui all’allegato I (decisioni in materia matrimoniale) o all’allegato II (decisioni in materia di responsabilità genitoriale)”)

Se si tratta di decisione contumaciale, la parte che ne chiede il riconoscimento o l’esecuzione deve inoltre produrre:a) l’originale o una copia autenticata del documento comprovante che la domanda giudiziale o l’atto equivalente è stato notificato o comunicato al contumace, oppure b) un documento comprovante che il convenuto ha inequivocabilmente accettato la decisione.

In conclusione, una volta ottenuta la sentenza di divorzio dal giudice iralndere, se, come presumo, il Suo matrimonio è stato celebrato e, quindi, trascritto in Italia, potrà ottenere l’iscrizione della sentenza di divorzio dal Comune in cui è stato celebrato il matrimonio, producendo la documentazione di cui all’art. 37 del regolamento CE. 
Può comunque rivolgersi ad un consolato italiano in Irlanda per  avere ogni informazione al riguardo.

Archiviato in:Famiglia, Separazione e Divorzio Contrassegnato con: diritto privato internazionale, divorzio, famiglia, sentenza, separazione, unione europea

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Interazioni del lettore

Commenti

  1. avv. falusi

    30/04/2009 alle 22:51

    No. La procedura di divorzio può essere iniziata solo dopo il decorso dei tre anni dalla separazione.

    Rispondi

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