Salve avvocato, il mio problema è questo: da tre anni sono separato dalla mia ex convivente in maniera pacifica dal momento che abbiamo anche un figlio in comune. Siamo entrambe proprietari di un immobile (al 50%) e del relativo mutuo. Al momento della separazione è stato pattuito verbalmente che lei sarebbe rimasta in quell’immobile, accollandosi l’intero importo del mutuo e che si sarebbe impegnata a risarcire la parte di contante inizialmente da me versata per tale immobile. Dopo tre anni, la mia ex convivente si rifiuta però di pagarmi lo spettante ed afferma, inoltre, che dovrei accollarmi il 50% della rata mensile di mutuo. Può lecitamente farlo? Come posso fare per ottenere ciò che mi spetta? Ringraziandola fin da ora per l’attenzione che mi vorrà prestare,Le porgo Distinti saluti. Andrea
Risposta: diciamo subito che in mancanza di un accordo scritto sarà difficile pretendere il rispetto del patto originario. Per quanto riguarda la questione della restituzione dei soldi versati per l’acquisto dell’immobile in comunione, non conoscendo né potendo approfondire il caso specifico, in questa sede posso fare solo alcune considerazioni generali.
Qui ci troviamo di fronte alla cessazione di una convivenza more uxorio (o famiglia di fatto) ed al problema di come regolare i rapporti patrimoniali tra gli ex conviventi; bisogna tener presente che nel corso della convivenza questi rapporti di natura patrimoniale assolvono a doveri morali e sociali di ciascun convivente nei confronti dell’altro, da cui discendono conseguenze di natura giuridica. Una di queste conseguenze è che non è consentita, di norma, la ripetizione (ovvero chiedere la restituzione) di quanto spontaneamente versato. La stessa Corte di Cassazione si è così espressa: “i doveri morali e sociali che trovano la loro fonte nella formazione sociale costituita dalla convivenza more uxorio rifluiscono, secondo un orientamento di questa Corte ormai consolidato, sui rapporti di natura patrimoniale, nel senso di escludere il diritto del convivente di ripetere le eventuali attribuzioni patrimoniali effettuate nel corso o in relazione alla convivenza” (Corte di Cassazione, sentenza n. 1277 del 22 Gennaio 2014).
Quindi, l’avere contribuito a finanziare in misura maggiore dell’altro convivente l’acquisto della casa familiare non determina, alla cessazione della convivenza, il sorgere del diritto a ripetere quanto pagato in più, salvo accordo contrario. Questo accordo doveva essere messo per iscritto tre anni fa, quando i rapporti con la tua ex convivente erano pacifici . Capita frequentemente del resto che i conviventi che si lasciano pacificamente, senza litigi, non si preoccupano di regolare correttamente le questioni patrimoniali. Il che è sempre un errore, come dimostra anche questa vicenda.
Ancora più importante è poi la corretta regolamentazione delle questioni attinenti all’affidamento dei figli minori: nel quesito non viene detto se le modalità dell’affidamento sono state omologate dal Tribunale o meno. Se non lo fossero state ti suggerisco di provvedere quanto prima.
Alessandro
Volevo sapere se potevo chiedere i soldi dell’atto notarile alla mia ex compagna, che mi ha sbattuto fuori casa senza nessun motivo, ho sempre pagato da 16 anni ho speso quasi 30000 euro e la casa è intestata lei, non mi spetta nulla?