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Passaporto per i minori

Ti trovi qui: Home / Famiglia / Passaporto per i minori

02/12/2009 da //  by Simone Falusi Lascia un commento

passaportoDomanda su passaporti di minori.
Come funziona ora la questione dei passaporti ai minori? Potresti informarmi sulle nuovi disposizioni dal 22/11?
Inoltre: un minore puo’ avere più di due passaporti dell’UE? Inoltre: puo’ avere due passaporti UE e uno americano?
Gabriella

Risposta: dal 25 novembre 2009  è stato introdotto l’obbligo del passaporto individuale per i minori. Lo prevede la Legge 20 novembre 2009, n. 166 ( pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 novembre 2009, n. 274) con la quale è stata data attuazione ad una normativa europea (Regolamento CE n. 444/2009 recante disposizioni in materia di passaporti contenenti elementi biometrici). La legge in questione modifica agli articoli 14 e 17 della legge sui passaporti (L. 1185/67).

La nuova legge stabilisce il principio “una persona – un passaporto” secondo cui i passaporti devono essere rilasciati come documenti individuali e ciò allo scopo di garantire una maggiore individuabilità e, quindi, maggiore sicurezza per i minori in viaggio. Il provvedimento nasce dall’esigenza di contrastare il crescente fenomeno della sottrazione indebita dei minori e soprattutto l’attività criminale della tratta internazionale dei minori.

Con la nuova legge, quindi, non è più possibile l’iscrizione del minore sul passaporto dei genitore. Il minore avrà un proprio passaporto individuale, la cui durata di validità è stata differenziata a seconda dell’età:

a) per i minori di età inferiore ai 3 anni il passaporto avrà una validità di 3 anni;

b) per i minori dai 3 ai 18 anni il passaporto sarà valido per 5 anni.

Il testo delle modifiche introdotte dalla L. 166/09 è il seguente:
Art. 14 – Il passaporto ordinario è individuale. Esso spetta ad ogni cittadino, fatte salve le cause ostative contemplate nella presente legge.
Per i minori di età inferiore agli anni quattordici, l’uso del passaporto è subordinato alla condizione che viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, oppure che venga menzionato sul passaporto, o su una dichiarazione rilasciata da chi può dare l’assenso o l’autorizzazione ai sensi dell’articolo 3, lettera a), il nome della persona, dell’ente o della compagnia di trasporto a cui i minori medesimi sono affidati.
La sottoscrizione di tale dichiarazione deve essere vistata da una autorità competente al rilascio del passaporto

Art. 17 – Il passaporto ordinario è valido per dieci anni. La validità del passaporto può essere tuttavia ridotta a norma delle disposizioni in vigore o su domanda di chi ne abbia facoltà a norma di legge.
Per i minori di età inferiore a tre anni, la validità del passaporto è di tre anni; per i minori di età compresa tra tre e diciotto anni, la validità del passaporto è di cinque anni.

Quanto alla possibilità di avere due passaporti: se si hanno due cittadinanze è possibile avere anche due distinti passaporti. Dal 1992, infatti, con l’entrata in vigore della legge n. 91/1992, di norma chi acquista la cittadinanza di uno stato diverso dall’Italia non perde la cittadinanza italiana se non vi rinuncia espressamente.

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