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Mutuo cointestato e separazione: può chiedere il rimborso il coniuge che ha pagato tutto?

Home » Mutuo cointestato e separazione: può chiedere il rimborso il coniuge che ha pagato tutto?

26/05/2025 da //  by Simone Falusi Lascia un commento

Siccome mia moglie ha chiesto la separazione, volevo sapere se ho diritto a chiederle la meta’ delle rate del mutuo acceso per l’acquisto della casa, visto che le ho sempre pagate io per intero. Grazie

Sul punto in questione è intervenuta a fare chiarezza la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 5385/2023, la quale ha cercato appunto di rispondere alla domanda se un coniuge, dopo la separazione, può chiedere la restituzione della metà delle rate di mutuo cointestato che ha pagato integralmente durante il matrimonio. Vediamo quale è stata la risposta della Corte.

Il principio: solidarietà coniugale e irripetibilità delle somme

Nel caso esaminato dalla Corte, il marito – dopo la separazione – aveva richiesto alla ex coniuge il rimborso del 50% delle rate del mutuo ipotecario, cointestato e destinato all’acquisto della casa familiare, che egli aveva pagato interamente durante il matrimonio. La domanda, respinta dai giudici di merito, è stata confermata come infondata anche dalla Corte di Cassazione.

La motivazione si fonda sull’art. 143 c.c., che impone a ciascun coniuge l’obbligo di contribuire ai bisogni della famiglia in proporzione alle proprie capacità economiche. Tale obbligo si concretizza anche attraverso l’adempimento esclusivo di obbligazioni comuni, come appunto il pagamento delle rate del mutuo gravante su un immobile destinato alla vita familiare.

Il pagamento come atto dovuto, non come prestito

La Corte ha sottolineato che il pagamento integrale delle rate da parte di un solo coniuge – quando non sia frutto di un chiaro accordo di prestito – costituisce espressione dell’obbligo solidaristico previsto dalla norma e non può dar luogo a un diritto alla restituzione.

Tale interpretazione si colloca in una linea giurisprudenziale ormai consolidata, che riconosce il valore equiparato del contributo economico e di quello casalingo nella gestione della vita familiare. L’impegno finanziario assunto da uno dei coniugi, quindi, non può essere isolato e valutato ex post come un’operazione patrimoniale a favore dell’altro, bensì va inquadrato nella cornice più ampia della solidarietà coniugale.

Eccezioni e casi particolari

Attenzione, tuttavia: la Corte non esclude in assoluto la possibilità di richiedere la restituzione di somme anticipate. Ciò è possibile, ad esempio, qualora il coniuge che le ha versate riesca a dimostrare che tali pagamenti erano stati effettuati a titolo di prestito personale, e non per contribuire ai bisogni della famiglia.

Inoltre, in precedenti decisioni, la Cassazione ha riconosciuto il diritto al rimborso nei casi in cui un coniuge abbia effettuato investimenti rilevanti (ad esempio, ristrutturazioni o migliorie) su un immobile di proprietà esclusiva dell’altro, qualora tali interventi abbiano determinato un arricchimento senza causa.

Considerazioni conclusive

L’ordinanza n. 5385/2023 offre un importante chiarimento, ponendo un punto fermo su una questione che ha dato luogo a numerosi contenziosi: i contributi economici versati da un coniuge per la famiglia – comprese le rate di mutuo – non sono, di regola, ripetibili.

Si tratta di una pronuncia che valorizza il principio di solidarietà coniugale e riafferma l’idea del matrimonio come comunione di intenti e di mezzi, anche nei momenti di crisi del rapporto.

Per chi si trovi in situazioni analoghe o desideri approfondire le possibili implicazioni giuridiche di obbligazioni assunte all’interno del matrimonio, è fondamentale rivolgersi a un professionista del diritto di famiglia, in grado di valutare nel dettaglio le peculiarità del caso concreto.

Per chiedere una consulenza clicca qui.

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