Egregio Avvocato,
mia figlia di 20 anni ha terminato gli studi diplomandosi e convive more uxorio con il fidanzato nonostante la residenza sia ancora con la madre; essa lavora da circa un anno senza essere in regola come da accordi tra datore e lei stessa.
Sto tentando di intraprendere la soluzione legale per interrompere l’erogazione mensile dell’assegno di mantenimento.
Navigando su internet ho trovato molte sentenze dove si evince che l’onere di dimostrare il raggiungimento dell’autonomia economica della prole spetta al genitore il quale chiede di esserne sollevato; riporto testualmente un estratto della ricerca effettuata in rete: “per esimersi da detto obbligo contributivo, al genitore è sufficiente una idonea dimostrazione dell’esperienza e delle capacità lavorative del figlio, non rilevando l’asserita inadeguatezza delle entrate dichiarate a fini fiscali del medesimo”.
Personalmente non riesco a capire come poter dimostrare quanto sopra e le chiedo consiglio.
Essendo residenti in province diverse, dove ed a chi devo presentare domanda per poter essere sollevato da tale obbligo?
Ringraziandola anticipatamente, la saluto.
Rino
Risposta: si premette che è dovere del genitore contribuire al mantenimento dei figli anche oltre la maggiore età e finché questi non abbiano conseguito l’indipendenza economica. L’obbligo del genitore non cessa automaticamente col raggiungimento della maggiore età del figlio, ma perdura finché il genitore non promuova la procedura di modifica ex art. 710 c.p.c., dando la prova che il figlio ha raggiunto l’indipendenza economica, ovvero è stato posto nelle concrete condizioni per poter essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta. Le parti, infatti, possono sempre chiedere al Tribunale la modificazione dei provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole conseguenti la separazione: questo è quanto prevede l’art. 710 c.p.c. con riferimento alla separazione.
Anche l’articolo 9 della legge sul divorzio prevede che dopo la pronuncia del divorzio le condizioni stabilite possano essere modificate dal Tribunale, qualora sopravvengano “giustificati motivi” .
Nel caso di provvedimenti aventi contenuto esclusivamente patrimoniale, adottati ai sensi dell’art. 710 o dell’art. 711, quinto comma, del codice di procedura civile, si dovranno applicare le ordinarie regole in tema di competenza (per materia, per valore, per territorio): quindi il Tribunale competente sarà quello del luogo in cui il convenuto l’altro coniuge ha la residenza o il domicilio, e, se questi sono sconosciuti, quello del luogo in cui il convenuto ha la dimora.