Buona sera, oggi ho ricevuto una telefonata dai carabinieri di napoli, i quali mi riferivano che mio padre ha bisogno di assistenza (per problem legati a malattia e alcolismo) e che io avevo l’obbligo di farmi carico di questa assistenza. Volevo sapere quali obblighi legali ho verso mio padre anche in considerazione del fatto che lui è stato saltuariamente presente nella mia vita, non ha provveduto (se non in piccola parte) al mantenimento della famiglia è separato da mia mamma e ha un’altra figlia (mia sorella) che non vuole neanche sentire parlare di lui. grazie per l’attenzione.
Piera
Risposta: i carabinieri si riferiscono all’obbligo della prestazione alimentare a cui Lei, in quanto figlia, è tenuta per legge nei confronti di Suo padre. Esso consiste nella prestazione di assistenza materiale in favore di colui che versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere, in tutto o in parte, al proprio sostentamento (anche se per propria colpa). Gli alimenti rientrano tra gli obblighi di salidarietà familiare di cui agli art. 433 e ss del codice civile.
All’obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell’ordine:
1) il coniuge;
2) i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi anche naturali;
3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti;
4) i generi e le nuore;
5) il suocero e la suocera;
6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.
Gli alimenti possono essere chiesti solo da chi versa in istato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento. Essi devono essere assegnati in proporzione del bisogno di chi li domanda e delle condizioni economiche di chi deve somministrarli. Non devono tuttavia superare quanto sia necessario per la vita dell’alimentando, avuto però riguardo alla sua posizione sociale.
La violazione degli obblighi di assistenza familiare, inoltre, è penalmente sanzionata dall’art. 570c.p.