• Menu
  • Skip to right header navigation
  • Passa alla navigazione primaria
  • Skip to secondary navigation
  • Passa al contenuto principale
  • Passa alla barra laterale primaria

avvocatoblog

il blog dello Studio Legale Falusi

  • HOME
  • INVIA UN QUESITO
  • TEMI
    • Famiglia
      • Separazione e Divorzio
    • Successioni
    • Risarcimento danni
    • Locazioni
    • Proprietà e Condominio
      • Ipoteca
    • Lavoro
    • Contratti
    • Avvocati
  • COLLABORA
  • CHI SONO
  • falusi.it
  • Search
  • HOME
  • INVIA UN QUESITO
  • TEMI
    • Famiglia
      • Separazione e Divorzio
    • Successioni
    • Risarcimento danni
    • Locazioni
    • Proprietà e Condominio
      • Ipoteca
    • Lavoro
    • Contratti
    • Avvocati
  • COLLABORA
  • CHI SONO
  • falusi.it
  • Search
  • Famiglia e Successioni
    • Separazione e Divorzio
    • Successioni
  • Locazioni
  • Proprietà e Condominio
    • Ipoteca
  • Risarcimento danni
  • Lavoro
  • Altro
  • Cookie Policy (UE)
  • Informazioni
  • Famiglia e Successioni
    • Separazione e Divorzio
    • Successioni
  • Locazioni
  • Proprietà e Condominio
    • Ipoteca
  • Risarcimento danni
  • Lavoro
  • Altro

Matrimonio in Italia e divorzio all’estero?

Home » Matrimonio in Italia e divorzio all’estero?

18/11/2008 da //  by Simone Falusi 3 commenti

coniugiSalve,
sono un cittadino italiano residente a Ginevra, io e mia moglie vogliamo divorziare. La mia moglie è residente in italia, il matrimonio è stato celebrato in Italia nel 2006.
La domanda : il divorzio lo posso chiedere a Ginevra? o lo dobbiamo chiedere in Italia? sapendo che in svizzera è piu simplice.
Aspetto la vostra risposta…è importante per me.
Vi ringrazio.
Distnti Saluti
Nabil (via email)

Risposta: cominciamo col dire che in Italia il divorzio può essere chiesto da uno dei coniugi nei seguenti casi:

1) quando, dopo la celebrazione del matrimonio, l’altro coniuge è stato condannato, con sentenza passata in giudicato, anche per fatti commessi in precedenza:

  1. all’ergastolo ovvero ad una pena superiore ad anni quindici, anche con più sentenze, per uno o più delitti non colposi, esclusi i reati politici e quelli commessi per motivi di particolare valore morale e sociale;
  2. a qualsiasi pena detentiva per il delitto di cui all’art. 564 del codice penale e per uno dei delitti di cui agli articoli 519, 521, 523 e 524 del codice penale, ovvero per induzione, costrizione, sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione;
  3. a qualsiasi pena per omicidio volontario di un figlio ovvero per tentato omicidio a danno del coniuge o di un figlio;
  4. a qualsiasi pena detentiva, con due o più condanne, per i delitti di cui all’art. 582, quando ricorra la circostanza aggravante di cui al secondo comma dell’art. 583, e agli articoli 570, 572 e 643 del codice penale, in danno del coniuge o di un figlio.

Nelle ipotesi previste alla lettera d) il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio accerta, anche in considerazione del comportamento successivo del convenuto, la di lui inidoneità a mantenere o ricostituire la convivenza familiare.
Per tutte le ipotesi previste nel n. 1) la domanda non è proponibile dal coniuge che sia stato condannato per concorso nel reato ovvero quando la convivenza coniugale è ripresa;

2) nei casi in cui:

  1. l’altro coniuge è stato assolto per vizio totale di mente da uno dei delitti previsti nelle lettere b) e c) di cui al precedente punto 1) , quando il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio accerta l’inidoneità del convenuto a mantenere o ricostituire la convivenza familiare;
  2. è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale (…) Per la proposizione della domanda di divorzio, la separazioni deve essersi protratta ininterrottamente da almeno tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale;
  3.  il procedimento penale promosso per i delitti previsti dalle lettere b) e c) del n. 1)  si è concluso con sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato, quando il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio ritiene che nei fatti commessi sussistano gli elementi costitutivi e le condizioni di punibilità dei delitti stessi;
  4. il procedimento penale per incesto si è concluso con sentenza di proscioglimento o di assoluzione che dichiari non punibile il fatto per mancanza di pubblico scandalo;
  5.  l’altro coniuge, cittadino straniero, ha ottenuto all’estero l’annullamento o lo scioglimento del matrimonio o ha contratto all’estero nuovo matrimonio;
  6. il matrimonio non è stato consumato;
  7. è passata in giudicato sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso a norma della legge 14 aprile 1982, n. 164.

La causa statisticamente più frequente di divorzio è la separazione legale dei coniugi protratta ininterrottamente per almeno tre anni a far tempo dalla prima udienza di comparizione dei coniugi innanzi al tribunale nella procedura di separazione personale. Presupposto della separazione è l’esistenza di cause che “rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza o recano grave pregiudizio all’educazione della prole”.

La separazione non pone fine al matrimonio, né fa venir meno lo status giuridico di coniuge. Con la separazione si verifica lo scioglimento della comunione legale dei beni, cessano gli obblighi di fedeltà e di coabitazione. Solo con la pronuncia di divorzio il matrimonio si scioglie.

Pertanto, in Italia, ove al Suo caso non si applichino le altre condizioni sopra indicate, Lei e/o Suo moglie dovete prima chiedere la separazione legale e, dopo tre anni, il divorzio.

Parrebbe che in Svizzera la crisi matrimoniale possa essere definita più celermente: è quindi possibile per 2 cittadini italiani, sposati in Italia, chiedere subito il divorzio all’estero, in questo caso in Svizzera?

Precisiamo che le sentenza di divorzio, come qualsiasi altra sentenza pronunciata da una autorità giudiziaria estera, è riconosciuta in Italia senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento, a condizione però che si rispettino certe condizioni, tra cui quelle fissate dalla legge 31/5/1995 n. 218 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato) agli artt. 64, 65 e 66.

L’art. 64 stabilische che “La sentenza straniera è riconosciuta in Italia senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento quando:

a) il giudice che l’ha pronunciata poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale propri dell’ordinamento italiano;

b) l’atto introduttivo del giudizio è stato portato a conoscenza del convenuto in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo dove si è svolto il processo e non sono stati violati i diritti essenziali della difesa;

c) le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del luogo dove si è svolto il processo o la contumacia è stata dichiarata in conformità a tale legge;

d) essa è passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui è stata pronunziata;

e) essa non è contraria ad altra sentenza pronunziata da un giudice italiano passata in giudicato;

f) non pende un processo davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti, che abbia avuto inizio prima del processo straniero;

g) le sue disposizioni non producono effetti contrari all’ordine pubblico.

L’art. 65 prevede che “hanno effetto in Italia i provvedimenti stranieri relativi alla capacità delle persone nonché all’esistenza di rapporti di famiglia o di diritti della personalità quando essi sono stati pronunciati dalle autorità dello Stato la cui legge è richiamata dalle norme della presente legge o producono effetti nell’ordinamento di quello Stato, anche se pronunciati da autorità di altro Stato, purché non siano contrari all’ordine pubblico e siano stati rispettati i diritti essenziali della difesa’’.

L’art. 66 stabilische che “i provvedimenti stranieri di volontaria giurisdizione sono riconosciuti senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento, sempre che siano rispettate le condizioni di cui all’art. 65, in quanto applicabili, quando sono pronunciati dalle autorità dello Stato la cui legge è richiamata dalle disposizioni della presente legge, o producono effetti nell’ordinamento di quello Stato ancorchè emanati da autorità di altro Stato, ovvero sono pronunciati da un’autorità che sia competente in base a criteri corrispondenti a quelli propri dell’ordinamento italiano“.

In linea del tutto teorica, quindi, una “sentenza svizzera” di divorzio potrebbe essere fatta valere in Italia. Occorre, però, valutare attentemente la legge svizzera in materia ed in particolare, verificare se nel caso di specie il giudice svizzero è competente secondo il proprio ordinamento.

Archiviato in:Famiglia, Separazione e Divorzio Contrassegnato con: divorzio, estero, separazione

Post precedente: « Dei danni subiti da chi è caduto in una buca nel cortile condominiale, risponde anche l’amministratore
Post successivo: Assegnazione della ex casa coniugale di proprietà di un parente »

Interazioni del lettore

Commenti

  1. Risarcimento

    07/10/2011 alle 10:47

    Ottimo articolo.

    Rispondi
  2. puglisi

    03/09/2009 alle 16:29

    il commento scritto sopra non risponde a nulla..mal fatto complimenti per i consulenti

    Rispondi
    • avv. falusi

      30/09/2009 alle 22:37

      Le risposte fornite in questo blog non costituiscono una consulenza legale, ma hanno carattere unicamente editoriale.
      Una domanda specifica può essere oggetto di pubblicazione in questo blog solo come spunto per trattare argomenti giuridici di carattere generale.
      Chi vuole avere una consulenza specifica sul proprio caso deve utilizzare il servizio professionale di consulenza a pagamento.

      Rispondi

Lascia un commento Annulla risposta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Barra laterale primaria

Studio legale falusi

INVIA IL TUO QUESITO

separazione e divorzio
risarcimento danni
successioni ereditarie
impugnazione licenziamento

COMMENTI DEGLI UTENTI

  • Anonimo su Contatore del gas guasto: chi paga la verifica? Inquilino o proprietario?
  • Daniela su La garanzia per i vizi nella vendita di un immobile
  • Tiziana Gaudino su Acquisto di immobile con fossa biologica priva di autorizzazione
  • luigi su Acquisto di immobile con fossa biologica priva di autorizzazione
  • Giampaolo Ponte su Come faccio a togliere mio genero dalla mia residenza?
  • vincenzo tortora su Separazione e assegnazione della casa: che fare se il marito non se ne vuole andare
  • vincenzo tortora enzo su Separazione e assegnazione della casa: che fare se il marito non se ne vuole andare
  • Anonimo su Separazione e assegnazione della casa: che fare se il marito non se ne vuole andare
  • Francesco su Ho vinto la causa, devo pagare il mio avvocato?
  • LUIGIA BERNELLI su Contratto di acquisto auto e ripensamento

Iscriviti al Blog

Unisciti agli altri iscritti per ricevere i nostri articoli ed altri contenuti riservati agli iscritti. E' GRATIS e senza Spam!

>>> Controlla ora la tua posta in entrata o la cartella spam per confermare la tua iscrizione.

Articoli in primo piano

La garanzia per i vizi nella vendita di un immobile

Ho acquistato casa a febbraio, ma vivo effettivamente qui da un mese. In questi …

Incidente stradale: quali sono i tempi per la liquidazione dei danni?

In caso di incidente d'auto vorrei sapere quali sono i tempi previsti per la …

Come si calcola il risarcimento del danno biologico (di lieve entità) negli incidenti stradali

Salve! ho avuto un incidente stradale. ho riportato trauma cervico dorsale 10 …

I beni del convivente del debitore possono essere colpiti dal pignoramento?

La mia ragazza, che ha preso residenza nella casa di mia proprietà' e con la …

Locazione di immobile ad uso commerciale e recesso del conduttore

Salve, sono proprietaria di un immobile locato per uso commerciale e per un …

COLLABORA CON IL BLOG

collaborazione

Le guide di Avvocatoblog

guida-danni-incidenti-stradali

Subscribe in a reader
  • Cookie Policy (UE)
  • Informazioni

Copyright © 2025 · Avvocatoblog by Studio Legale Falusi Viale della Repubblica n. 153, 59100 Prato, Tel. 05741823351 - P. Iva 01825810979

avvocatoblog
Gestisci Consenso Cookie
Utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del dispositivo. Lo facciamo per migliorare l'esperienza di navigazione e per mostrare annunci personalizzati. Il consenso a queste tecnologie ci consentirà di elaborare dati quali il comportamento di navigazione o gli ID univoci su questo sito. Il mancato consenso o la revoca del consenso possono influire negativamente su alcune caratteristiche e funzioni.
Funzionale Sempre attivo
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono strettamente necessari al fine legittimo di consentire l'uso di un servizio specifico esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente, o al solo scopo di effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica.
Preferenze
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono necessari per lo scopo legittimo di memorizzare le preferenze che non sono richieste dall'abbonato o dall'utente.
Statistiche
L'archiviazione tecnica o l'accesso che viene utilizzato esclusivamente per scopi statistici. L'archiviazione tecnica o l'accesso che viene utilizzato esclusivamente per scopi statistici anonimi. Senza un mandato di comparizione, una conformità volontaria da parte del vostro Fornitore di Servizi Internet, o ulteriori registrazioni da parte di terzi, le informazioni memorizzate o recuperate per questo scopo da sole non possono di solito essere utilizzate per l'identificazione.
Marketing
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono necessari per creare profili di utenti per inviare pubblicità, o per tracciare l'utente su un sito web o su diversi siti web per scopi di marketing simili.
Gestisci opzioni Gestisci servizi Gestisci {vendor_count} fornitori Per saperne di più su questi scopi
Visualizza le preferenze
{title} {title} {title}