Sono straniero clandestino in italia da 2 anni. Volevo sposare una donna italiana conosciuta 1 anno fa. E’ possibile sposarsi?
Risposta: per sposarsi non e’ necessario avere un permesso di soggiorno, essendo sufficiente esibire all’ufficiale di stato civile oltre al passaporto in corso di validità, il nulla osta alle nozze rilasciato dalla propria autorita’ diplomatica o consolare (l’art. 116 c.c. stabilisce infatti che “Lo straniero che vuole contrarre matrimonio nella Repubblica deve presentare all’ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell’autorità competente del proprio paese, dalla quale risulti che giusta le leggi a cui è sottoposto nulla osta al matrimonio”)
La legge, attualmente, non prevede che il cittadino straniero debba essere regolarmente soggiornante in Italia per poter contrarre matrimonio. Il cittadino straniero che ha contratto il matrimonio con un cittadino italiano ha diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari.
Inoltre, ai sensi dell’art. 5 della legge 92/1991 (norme sulla cittadinanza) (*) il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano dopo tre anni dalla data del matrimonio – se non vi è stato scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili e se non sussiste separazione legale – acquista la cittadinanza italiana.
Va detto però che, proprio in questi giorni, è all’esame del Senato il Disegno di legge n. 773 che, modificando proprio il testo dell’art. 116 c.c. (sopra ricordato), introdurrebbe l’obbligo per lo straniero che vuole sposarsi in Italia di presentare in Comune il permesso di soggiorno.
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(*) L’art. 5 della legge 92/1991 è stato modificato dalla Legge 94/2009 (c.d. pacchetto sicurezza).
Il nuovo testo è il seguente:
Art. 5. – 1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all’estero, qualora, al momento dell’adozione del decreto di cui all’articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi. 2. I termini di cui al comma 1 sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi”.
(inserito il 26/10/2009)