Gentile avvocato, un quesito di estrema attualità e di interesse generale. Da oltre 2 anni di separazione mia figlia,disoccupata, e mio nipote (8 anni) vivono,per nostra fortuna, in un appartamento di mia proprietà. Non potendo provvedere alle spese necessarie provvediamo anche al pagamento delle utenze e delle spese vive. Il suo ex, anche avendo sottoscritto in sede giudiziale, una spesa di mantenimento mensile di E.600,00 non ha mai provveduto a tale impegno dichiarando che non lavora (salvo impieghi saltuari in nero). Vive con i suoi genitori benestanti.
E’ possibile che ogni onere economico debba ricadere sui nonni materni senza alcuna responsabilità o coinvolgimento del padre e dei suoi genitori ?
Grazie
Quando i genitori non hanno i mezzi sufficienti per provvedere al mantenimento dei figli gli ascendenti (ovvero i nonni) sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli. Questo è quanto prevede l’art. 316 bis del codice civile
La norma in questione, quindi, prevede un obbligo di carattere sussidiario a carico dei nonni: questa sussidiarietà significa che l’obbligazione dei nonni è subordinata a quelle dei genitori; pertanto per chiedere l’aiuto economico dei nonni non basta il solo inadempimento di un genitore, ma occorre che entrambi i genitori non siano in grado di fare fronte alle esigenze economiche dei figli.
Nel caso descritto sembrerebbe ammissibile il ricorso all’art, 361 bis codice civile per costringere anche i nonni paterni a contribuire al mantenimento del nipote.
Infatti tua figlia, in quanto priva di fonti di reddito, non è in grado da sola di mantenere i figli; dall’altra parte anche tuo genere è totalmente inadempiente (volontariamente o involontariamente) all’obbligo di mantenere i propri figli.
La norma che prevede l’obbligo sussidiario dei nonni, infatti, può essere invocata non solo in presenza di una oggettiva impossibilita dei genitori di provvedere al mantenimento dei figli (ed è il caso di tua figlia) ma anche in caso di omissione volontaria di entrambi o anche di uno solo dei genitori, laddove l’altro non sia in grado da solo di provvedervi, posto che il fine della legge è quello di salvaguardare con celerità ed in modo assoluto la prole.
Concludendo: se tua figlia ha tentato inutilmente di recuperare quanto dovutale dal marito per il mantenimento del figlio, allora dovrebbe rivolgersi al Tribunale per chiedere che oltre ai nonni materni anche i nonni paterni siano tenuti a contribuire al mantenimento dei loro nipoti.
Spetterà quindi al Tribunale determinare con un proprio decreto quanto i nonni dovranno versare per il mantenimento dei nipoti. L’oggetto di questo decreto sarà il pagamenti di una quota dei redditi dell’obbligato direttamente al genitore che sopporta le spese di mantenimento dei figli.
Legittimati a chiedere l’intervento del Tribunale sono il genitore, il figlio che ha raggiunto la maggiore età, ed i parenti che abbiano interesse. Una volta emesso, il decreto del Tribunale è immediatamente esecutivo.
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