Gentile avvocato le vorrei sottoporre un quesito riguardo la separazione e l’affido di un figlio.Da quanto indicato nell’articolo 155/6 sembra che il giudice possa ascoltare il figlio di anni dodici riguardo il suo affido. Ciò significa che un ragazzo di dodici anni può scegliere con quale genitore vivere ? oppure il giudice decide autonomamente anche contro il volere del ragazzo ?
La ringrazio anticipatamente.
Davide
Risposta: l’articolo 155 Sexies del Codice Civile (introdotto dalla legge 54/2006 sull’affido condiviso) rubricato “Poteri del giudice e ascolto del minore” così dispone : “[I] Prima dell’emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all’articolo 155, il giudice può assumere, ad istanza di parte o d’ufficio, mezzi di prova. Il giudice dispone, inoltre, l’audizione del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento. [II]. Qualora ne ravvisi l’opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 155 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell’interesse morale e materiale dei figli“.
La norma, secondo l’interpretazione prevalente, prevede l’esistenza di un obbligo da parte del giudice di ascoltare i figli minorenni purchè capaci di discernimento; questa capacità si presume in coloro che abbiano compiuto 12 anni, mentre in chi abbia meno di dodici anni occorre accertare di volta in volta da parte del giudice se tale capacità di discernimento sussiste o meno (anche se in pratica appare sommamente difficile effettuare questa valutazione prima dell’audizione del minore). Questo obbligo di ascoltare i minori “capaci di discernimento” deve essere messo in correlazione con il diritto del minore di esprimersi ed essere ascoltato dal giudice nelle questioni che lo riguardano. Tale diritto è affermato nelle convenzioni internazionali e recepito nel nostro sistema giuridico. In particolare, la Convenzione di New York del 20 novembre 1989 (ratificata dall’Italia con la legge n. 176 del 27 maggio 1991) e la Convenzione di Strasburgo del 1996 (ratificata con legge 20 marzo 2003 n. 77) hanno riconosciuto al minore il diritto ad essere ascoltato ed partecipare ai processi che lo riguardano a seconda della capacità di discernimento dello stesso. L’art. 12 della Convenzione di New York prescrive infatti che gli Stati devono assicurare al minore “il diritto di esprimere la propria opinione liberamente e in qualsiasi materia, dovendosi dare alle opinioni del bambino il giusto peso relativamente alla sua età e maturità. A tale scopo, in tutti i procedimenti giuridici o amministrativi che coinvolgono un bambino/a deve essere offerta l’occasione affinché il bambino/a venga udito o direttamente o indirettamente per mezzo di un rappresentante o di una apposita istituzione, in accordo con le procedure della legislazione nazionale “.
D’altra parte, nelle cause di separazione personale dei genitori l’ascolto dei figli minori può rappresentare un esperienza difficile e traumatica per il minore, per questo motivo viene solitamente disposto solo nei procedimenti contenziosi. Mentre nei procedimenti consensuali l’ascolto del minore può disposto soltanto in presenza di particolari circostanze del caso lo rendano opportuno.
Inoltre l’ascolto del minore potrà essere disposto solo qualora debbano essere adottati dal giudice provvedimenti che riguardino l’affidamento, le modalità di visita e ogni altra le decisione relativa ai figli, con esclusione dei casi in cui la controversia abbia ad oggetto esclusivamente gli aspetti economici.
Rispondendo, infine, alla domanda di Davide bisogna dire che se i genitori non si trovano d’accordo sull’affidamento dei figli minori, il giudice disporrà l’audizione di questi, se capaci di discernimento, cercando di comprendere le aspettative e le esigenze del minore dopodiché adotterà la decisione che meglio risponda ai bisogni dello stesso.