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Home » Separazione coniugi: il fondo di solidarietà per chi si trova in stato di bisogno

11/12/2017 da Simone Falusi Lascia un commento

Separazione coniugi: il fondo di solidarietà per chi si trova in stato di bisogno



Cos’è

Il Fondo di solidarietà è una misura introdotta nel 2017 per fornire un sostegno economico da parte dello Stato al genitore separato quando l’altro coniuge non corrisponde l’assegno di mantenimento.

Chi può accedervi

Alle risorse economiche previste dal Fondo può accedervi il coniuge separato quando sussistono le seguenti condizioni:

  • il coniuge deve trovarsi in stato di bisogno e con lo stesso  convivono figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave;
  •  non ha percepito l’assegno mensile di mantenimento per inadempienza del coniuge che vi era obbligato;
  •  il coniuge richiedente deve avere un indicatore ISEE inferiore o uguale a 3000 euro;
  • prima di fare l’istanza per accedere al Fondo, il coniuge avrà dovuto esperire senza successo le procedure per il recupero del credito (es. pignoramento negativo) nei confronti del coniuge inadempiente.




La domanda di accesso al Fondo

Per accedere al Fondo occorre fare una istanza al Tribunale del luogo ove si ha residenza.

Nell’istanza occorre indicare:

  1. le generalità e i dati anagrafici del richiedente;
  2. il codice fiscale;
  3. l’indicazione degli estremi del proprio conto corrente bancario o postale;
  4. l’indicazione della misura dell’inadempimento del coniuge tenuto a versare l’assegno di mantenimento, con la specificazione che lo stesso è maturato in epoca successiva all’entrata in vigore della legge;
  5. l’indicazione se il coniuge inadempiente percepisca redditi da lavoro dipendente e, nel caso affermativo, l’indicazione che il datore di lavoro si è reso inadempiente all’obbligo di versamento diretto a favore del richiedente a norma dell’art. 156, comma 6, c.c.;
  6. l’indicazione che il valore dell’indicatore ISEE o dell’ISEE corrente in corso di validità è inferiore o uguale a euro 3.000;
  7. l’indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata a cui l’interessato intende ricevere ogni comunicazione relativa all’istanza;
  8. la dichiarazione di versare in una condizione di occupazione, ovvero di disoccupazione ai sensi dell’art. 19, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150, senza la necessità della dichiarazione al portale nazionale delle politiche del lavoro di cui all’art. 13 del medesimo decreto; in caso di disoccupazione, la dichiarazione di non aver rifiutato offerte di lavoro negli ultimi due anni.

All’istanza deve essere allegata a pena di inammissibilità la seguente documentazione:

  1. copia del documento di identità del richiedente;
  2. copia autentica del verbale di pignoramento mobiliare negativo, ovvero copia della dichiarazione negativa del terzo pignorato relativamente alle procedure esecutive promosse nei confronti del coniuge inadempiente;
  3. visura rilasciata dalla conservatoria dei registri immobiliari delle province di nascita e residenza del coniuge inadempiente da cui risulti l’impossidenza di beni immobili;
  4. l’originale del titolo che fonda il diritto all’assegno di mantenimento, ovvero di copia del titolo munita di formula esecutiva rilasciata a norma dell’art. 476, primo comma, del codice di procedura civile.

Sul sito del Ministero della Giustizia puoi trovare il modello di domanda.

La procedura

Entro 30 giorni dal deposito dell’istanza, il Tribunale decide sulla sua ammissibilità. Se l’istanza è ritenuta ammissibile, il Tribunale la trasmette al Ministero della giustizia che provvede alla corresponsione della somma richiesta.

 

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