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Resa dei conti alla fine della convivenza: quando la coppia di fatto si separa si ha diritto alla restituzione delle spese fatte?

Home » Resa dei conti alla fine della convivenza: quando la coppia di fatto si separa si ha diritto alla restituzione delle spese fatte?

25/10/2020 da //  by Simone Falusi 3 commenti

Ho convissuto per 6 mesi a casa del mio ex ragazzo, casa di sua proprietà che però ho contribuito a ristrutturare ed ammobiliare. La relazione ora è finita e gli ho chiesto indietro la metà dei soldi dei mobili (le ricevute di pagamento sono state emesse a nome suo, ma gli importi sono stati pagati a metà tramite bancomat, dunque c’è tracciabilità dei pagamenti); lui però non vuole darmeli perché sostiene che durante la mia permanenza in casa non ho pagato l’affitto e quindi stiamo pari. La mia domanda è: può chiedermi gli arretrati dell’affitto (non c’era contratto né tanto meno accordo tra noi che io lo dovessi pagare perché ripeto, la casa è di sua proprietà)? Può rifiutarsi di restituirmi la metà del valore dei mobili? Grazie in anticipo per la gentile risposta.

E’ molto frequente che alla fine di una convivenza more uxorio insorgano tra gli ex partner controversie di carattere patrimoniale; pertanto, quando uno dei due conviventi abbia compiuto delle prestazioni patrimoniali in favore dell’altro soggetto (come, ad esempio, l’esborso di denaro proprio per l’acquisto di beni mobili o immobili oppure al fine di ristrutturare un immobile) ci si chiede se è possibile chiederne la restituzione.

Con il termine “conviventi more uxorio ” si indica la “coppia di fatto“, ovvero “due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità’ o adozione, da matrimonio o da un’unione civile” (secondo la definizione contenuta nell’art. 1 comma 36 della Legge 20 maggio 2016 n. 76 , c.d. Legge Cirinnà).

Le unioni di fatto, dunque, rientrano in quelle formazioni sociali aventi rilievo ex art. 2 della Costituzione, e sono caratterizzate da doveri di natura morale di ciascun convivente nei confronti dell’altro, che si esprimono anche in rapporti di natura patrimoniale.

E’ chiaro allora che, di norme, le attribuzioni patrimoniali (di non rilevante importo) effettuate a favore del convivente more uxorio nel corso del rapporto rientrano nelle obbligazioni naturali di cui parla l’art. 2034 cod. civ.

L’obbligazione naturale consiste appunto nell’adempimento di un dovere morale o sociale, tale per cui il debitore, pur non avendo il dovere (giuridico) di adempiere, una volta eseguita la prestazione non può più ottenere la ripetizione (restituzione) di quanto prestato.

Diversamente da quanto avviene nei casi di obbligazioni civili, il debitore non è giuridicamente obbligato ad eseguire la prestazione, ma, se la esegue, non può chiederne la restituzione ed il destinatario della prestazione ha diritto a trattenere e non restituire la prestazione effettuata a suo favore.

Attenzione però, non qualsiasi spesa è inclusa nella categoria delle obbligazioni naturali: certamente appartengono alle obbligazioni naturali le spese “ordinarie”, quale il pagamento delle bollette, l’affitto, la spesa quotidiana, le spese di manutenzione ordinarie della casa; il partner che sostiene queste spese non può quindi chiederne mai la restituzione (neppure in parte) all’altro convivente, in quanto spese sostenute nell’interesse della famiglia (di fatto).

Quanto detto fino ad ora, tuttavia, non vale in relazione alle spese straordinarie ed alle spese di ingente valore, per le quali si applica il principio per cui ogni partner deve restituire all’altro i sostegni dallo stesso ottenuti che non siano stati oggetto di donazione.

Infatti, nella coppia di fatto non si instaura la comunione legale dei beni, tipica delle coppie sposate; pertanto, gli acquisti effettuati dai conviventi restano di proprietà di chi ha pagato per l’acquisto, nonostante siano destinati all’interesse comune.

Questo significa che i vari oggetti e i mobili acquistati per l’arredamento resteranno di proprietà di chi li ha acquistati e pagati. Ovviamente, chi rivendica la proprietà del bene deve provare di avere sostenuto la spesa.

Delle cose che sono fissate all’immobile, se la loro separazione potrebbe arrecare pregiudizio all’immobile non si può chiedere la restituzione: non si può, cioè, pretendere di portare via gli infissi e le parte. In questi casi si potrà pretendere la restituzione dei soldi spesi.

Allo stesso modo il partner che paga, per intero o in parte, le spese di ristrutturazione della casa familiare, quando la convivenza finisce, ha diritto di ottenere il rimborso dall’ex convivente delle somme versate.

In questi casi, se l’ex non vuole restituire quando dovuto, si può avviare in tribunale un’azione chiamata “arricchimento senza causa”, finalizzata ad ottenere il rimborso delle spesa fatte.

In tutti i casi in cui un convivente effettua un sacrificio economico sproporzionato (e senza con ciò voler fare una donazione e senza ricevere altrettanto in cambio) può esercitare l’azione di arricchimento senza causa per ottenere un congruo indennizzo e riequilibrare il rilevante ed ingiustificato spostamento patrimoniale.

Tornando al caso in esame, quindi, il tuo ex non ha alcun diritto di chiederti il pagamento di alcuna somma a titolo di affitto per il periodo in cui avete abitato assieme. Tu, inoltre, hai diritto alla metà del mobilio che hai pagato.

C’e’ un modo per tutelarsi in questi casi ed evitare questo tipo di controversie patrimoniali in caso di cessazione della convivenza?

In effetti, in alternativa al contratto di convivenza (che è regolato dalla Legge 20 maggio 2016 n. 76), una semplice scrittura privata potrebbe evitare, in molti casi, i conflitti tipici delle coppie che decidono di separarsi.

Archiviato in:Famiglia Contrassegnato con: convivenza more uxorio, coppia di fatto, obbligazione naturale, restituzione

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Interazioni del lettore

Commenti

  1. Francesco Schiraldi

    28/02/2023 alle 23:19

    Salve porgo la mia questione : convivo da cinque anni con una persona , nel contratto d’affitto della casa siamo registrati entrambi però i bonifico gli ho fatti sempre io con il mio conto corrente. Il mio

    Rispondi
  2. Maura

    07/06/2021 alle 7:02

    Buongiorno..ho convissuto per 9 anni,nella mia casa,con un uomo che di professione è avvocato..l’anno scorso mi ha regalato un auto utilitaria, ora è finita la nostra relazione e lui mi ha chiesto la restituzione della somma che ha speso per l’acquisto dell’auto.
    Può farlo?

    Rispondi
    • Rachele

      02/08/2021 alle 22:30

      Questo argomento interessa anche a me..

      Rispondi

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