Salve una mia amica vorrebbe andare via di casa perché con il compagno a dei problemi, però hanno una bambina di 2 anni; loro non sono sposati e lei risulta madre single e la bambina è a carico suo. Se va via cosa può succedere?
Non ho capito se la bambina è stata riconosciuta anche da padre. Il riconoscimento della figlia, infatti, è un presupposto essenziale affinché possano applicarsi le disposizioni sulla filiazione.
Il riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio è l’atto con cui uno o entrambi i genitori dichiarano formalmente di essere il padre o la madre di un soggetto a cui attribuiscono lo status di figlio.
Un soggetto che nasce fuori dal matrimonio, non può acquisire lo status di figlio se non attraverso il riconoscimento da parte di uno o entrambi i genitori.
Solo a seguito del riconoscimento, i figli potranno godere degli stessi diritti che hanno i figli nati all’interno di matrimonio.
Pertanto: se tua figlia è stata riconosciuta anche dal padre, in caso di cessazione della convivenza dei genitori, occorrerà regolare: a) le modalità dell’affidamento della bambina e b) il mantenimento della figlia. In sostanza si dovranno regolamentare i tempi e le modalità di visita del padre alla figlia ed il contributo economico che il padre dovrà versarti per il mantenimento della bambina.
In questi casi la legge non prevede anche un obbligo al mantenimento del convivente economicamente più debole; quest’ultimo può avere eventualmente diritto solo agli alimenti (ex art. 433 cc) qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio sostentamento (art. 1 comma 65 della Legge 20 maggio 2016 n. 76 (c.d. legge Cirinnà))
Per regolare le modalità di affidamento ed il mantenimento della figlia dovrai rivolgerti al Tribunale. Se è stato raggiunto un accordo con il padre su entrambi questi aspetti, è possibile depositare un ricorso congiunto da parte dei genitori e, quindi, la procedura sarà molto più rapida.
Nella diversa ipotesi in cui il padre non ha riconosciuto la figlia, occorrerà in primo luogo provvedere a questo riconoscimento (senza il quale non si possono invocare i doveri che che derivano dall’essere genitore).
Il riconoscimento della paternità potrò essere effettuato direttamente dal padre mediante dichiarazione resa avanti all’ufficiale dello stato civile; in caso di rifiuto del padre a riconoscere la figlia, la mancanza del consenso può essere superata da un provvedimento del giudice che autorizzi il riconoscimento nell’interesse del minore.
Il mio consiglio, quindi, è di rivolgersi quanto prima ad un avvocato per farti consigliare ed assistere in questa vicenda