Il Tribunale di Firenze applica in Italia la legge spagnola che prevede la possibilità di chiedere il divorzio dopo tre mesi dal matrimonio e senza separazione, su richiesta anche di un solo coniuge.
Con la sentenza n. 1423 del 18 maggio 2009 il Tribunale di Firenze ha accolto il ricorso di divorzio di una donna fiorentina che, dopo essersi sposata in Italia con un cittadino spagnolo, era andata a vivere in Spagna ove però il rapporto con il marito era entrato in crisi.
Per la pronuncia del divorzio il Tribunale non ha atteso di recepire la sentenza del giudice spagnolo, ma ha direttamente applicato in Italia la legge straniera (del 2005) poiché considerata la sola idonea a regolare il rapporto tra i due coniugi. E’ stata infatti ritenuta sussistente la giurisdizione italiana, poiché uno dei coniugi è cittadino italiano ed il Tribunale fiorentino ha ritenuto di applicare l’articolo 31 della legge 218/1995 (riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato) secondo cui “La separazione personale e lo scioglimento del matrimonio sono regolati dalla legge nazionale comune dei coniugi al momento della domanda di separazione o di scioglimento del matrimonio; in mancanza si applica la legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale risulta prevalentemente localizzata. La separazione personale e lo scioglimento del matrimonio, qualora non siano previsti dalla legge straniera applicabile, sono regolati dalla legge italiana“.
Nel caso di specie la donna aveva provato di aver vissuto la maggior parte del tempo in Spagna e, pertanto, il Tribunale di Firenze ha deciso di applicare la legge spagnola. In particolare è stato rilevato che «diviene irrilevante che (divorziare) sia conseguibile all’esito di un percorso che prevede il meccanismo della doppia pronuncia (di separazione prima e di divorzio poi) ovvero con un’unica pronuncia. Quel che davvero rileva è che le valutazioni di politica sociale operate dal Legislatore straniero siano conformi a quelle del Legislatore italiano, ossia sottopongano a un vaglio giurisdizionale, e non meramente amministrativo, la verifica delle condizioni previste» .
La legge spagnola non è risultata in contrasto con i principi fondamentali della Costituzione e dell’ordinamento italiano, pertanto, era l’unica legge applicabile al caso di specie essendo trascorsi poco più di tre mesi dalla celebrazione del matrimonio.
(Fonte: Il Civilista)