Sono separato da due anni con un accordo economico molto oneroso. La mia ex non vuole trovare un lavoro adducendo l’esigenza di accudire i figli (13 e 18 anni); all’atto del divorzio posso chiedere di rivedere l’importo stabilito in fase di separazione? Premetto che lei mi ha già detto che non firmerà il divorzio.
Grazie in anticipo.
Franco
Risposta: le condizioni della separazione contenute nell’accorso omologato da Tribunale sono sottoposte alle clausola rebus sic stantibus, il che significa che i coniugi possono chiederne la revoca o la modifica se si verifica un cambiamento della situazione di fatto preesistente.
Anche l’ammontare dell’assegno di mantenimento, quindi, può essere modificato dal giudice il quale, però, deve accertare che l’equilibrio economico risultante al momento della pronuncia della separazione risulta alterato dal sopraggiungere di circostanze e fatti che le parti non ebbero la possibilità di prevedere e non previdero in sede di separazione.
Quindi, in presenza di giustificati motivi, la modifica delle condizioni di separazione può essere chieste dai coniugi anche prima della pronuncia di divorzio.
Con la pronuncia di divorzio potrà, quindi, essere assegnato al coniuge debole un assegno divorzile, che non è la continuazione dell’assegno di mantenimento riconosciuto in sede di separazione.
Si deve ricordare,infatti, che l’ assegno divorzile, pur presupponendo, sulla falsariga dell’assegno di mantenimento, la mancanza di mezzi idonei al raggiungimento di un tenore di vita uguale o analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, presenta profili diversi dall’assegno di mantenimento.
Queste differenze derivano dal fatto che mentre con la separazione il vincolo coniugale permane, con il divorzio si estingue.
Quindi con la pronuncia di divorzio si estingue il diritto all’assegno di mantenimento riconosciuto in sede di separazione.
Da ciò discende anche che l’assegno di mantenimento non vincola in sede di determinazione dell’assegno divorzile, quantunque, di fatto, in mancanza di apprezzabili sopravvenienze, l’assegno di divorzio viene spesso ragguagliato all’assegno di mantenimento.