Egr. Avv. Falusi
ho divorziato a gennaio consensualmente con affidamento congiunto del minore di anni 7. Né io né mio figlio percepiamo assegno, avendo di comune accordo deciso di dividere le spese per il mantenimento. Il padre di recente mi ha comunicato di volersi trasferire dalla Sardegna (in cui abitiamo alla Toscana). Propone di tenerlo nelle vacanze estive ad eccezione di una settimana da concordare, nelle vacanze di natale e pasqua nonché un’altra settimana da concordare durante l’anno scolastico e un fine settimana al mese nei mesi in cui non ricadono i periodi suddetti.
Mi sembrano richieste eccessive che non condivido, sia per il disagio che crea al bambino sia perché le spese diventerebbero onerose. Come mi devo comportare? tali richieste sono legittime? devo rivolgermi ad un avvocato per cambiare le condizioni di divorzio, sempre se sia possibile?
Ringrazio e saluto
Paola
Risposta:
qualora sopravvengano “giustificati motivi” dopo la sentenza di divorzio, ciascuna delle parti può chiedere al Tribunale di disporre la revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli e di quelle relative di natura economica. Questo è quanto prevede l’art. 9 della legge sul divorzio (legge 898/70). Pertanto anche le condizioni che riguardano l’affidamento dei figli possono essere oggetto di modifica attraverso questo procedimento.
La stessa legge 54/2006 prevede inoltre il diritto dei genitori di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli, l’attribuzione dell’esercizio della potestà su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo. Le legge in questione ha, inoltre, espressamente previsto che il trasferimento di residenza di uno dei genitori costituisce un presupposto per la richiesta di modifica del regime di affidamento (e/o degli accordi economici), se il mutamento interferisce con le modalità dell’affidamento.
Se non vi è accordo tra i genitori sulle modifiche delle condizioni, deciderà il giudice.