Cass. civ., Sez. lav., 23 giugno 2008, n. 17047
Il diritto del coniuge divorziato alla pensione di reversibilità (o ad una quota di essa, nell’ipotesi di concorso con altro coniuge superstite) – come previsto dall’art. 9, L. 6 marzo 1987, n. 74 – presuppone che l’assegno di divorzio giudizialmente riconosciuto, di cui il richiedente è titolare al momento della morte dell’ex coniuge, gli sia stato attribuito esclusivamente nel suo interesse ed a suo beneficio; ove l’assegno gli sia stato attribuito nell’interesse ed a beneficio di altri che il richiedente ha la funzione di tutelare, il diritto permane nel limite in cui questa funzione permanga.
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