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Il divorzio breve è legge: ecco cosa cambia

Home » Il divorzio breve è legge: ecco cosa cambia

27/04/2015 da //  by Simone Falusi 3 commenti

divorzioQuarantacinque anni dopo l’approvazione della legge 898/70, che ha introdotto il divorzio in Italia, arriva una importante modifica delle norme che regolano lo scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (questi i termini legali per indicare il divorzio).

Il 22 aprile scorso, infatti, è stata approvata la legge che istituisce il divorzio breve. In questo articolo vengono quindi illustrate le principali novità introdotte dalla legge, chi può usufruirne e da quando.

#1. Riduzione dei tempi per chiedere il divorzio: da tre anni a 12 o 6 mesi

La prima e più importante novità riguarda la riduzione del periodo di tempo che deve intercorrere tra la separazione dei coniugi ed il divorzio:  infatti la ‘vecchia’ legge  sul divorzio prevedeva che lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio (divorzio) potesse essere domandato da uno dei coniugi separati solo se la separazione si era protratta ininterrottamente da almeno tre anni, a decorrere dalla comparizione dei coniugi davanti al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale.

Le nuove norme intervengono sul punto accorciando nettamente i tempi per arrivare al divorzio dopo la separazione. La tempistica, però, varia a seconda del tipo di separazione fatto dai coniugi: separazione consensuale e giudiziale.

  • nelle separazioni giudiziali la durata minima del periodo di separazione ininterrotta dei coniugi si riduce da tre anni a 12 mesi: quindi decorsi 12 mesi dalla comparizione dei coniugi davanti al presidente del Tribunale i coniugi potranno ottenere il divorzio;
  • nelle separazioni consensuali il periodo di tempo necessario per il divorzio si riduce ancora di più: 6 mesi. Anche in questo caso la decorrenza del termine inizia dalla comparsa dei coniugi davanti al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale. Questo termine più breve, inoltre, si applica anche a quelle separazioni che, inizialmente sorte come giudiziali, si trasformano in consensuali, per avere i coniugi trovato nel un accordo nel corso del giudizio.

La riduzione dei tempi per ottenere il divorzio costituisce la presa d’atto da parte del nostro legislatore di una semplice verità: la quasi totalità delle coppie che si separano, non si riconciliano.  Chi decide di separarsi non lo fa mai dall’oggi al domani, ma dopo avere preso atto di una crisi definitiva del rapporto familiare. Dopo la separazione ciascuno dei coniugi prende ognuno la propria strada, che quasi mai condurrà ad una futura ricostituzione del loro rapporto coniugale. Ciò che di fatto accade è che il matrimonio, inteso come rapporto, legame, viene meno al momento della separazione: con il divorzio viene cancellato solo un vincolo giuridico. Si è preso, quindi, atto dell’inutilità di mantenere questo vincolo giuridico per ben tre anni dopo la separazione, anche sulla base di una tendenza di fondo che da parte dei cittadini italiani, che ricorrono allo scioglimento della propria unione coniugale in altri paesi dell’Unione Europea, riducendo così i tempi per l’ottenimento del divorzio e senza necessità di passare per la separazione.

#2 Scioglimento della comunione dei beni

divorzioVeniamo adesso ad un’altra novità introdotta dalle legge, che riguarda le conseguenze sul piano patrimoniale della separazione personali dei coniugi, ovvero lo scioglimento della comunione. 

Prima della riforma, il momento effettivo in cui si verifica  la cessazione della comunione si ha con il passaggio in giudicato della sentenza di separazione: questa norma non è risultata essere adeguata alla realtà quotidiana, in cui gli effetti patrimoniali della comunione legale continuano a prodursi per i coniugi separati anche dopo l’interruzione della convivenza. Infatti, la cessazione della convivenza, ancorché autorizzata dal Tribunale, non impedisce che i beni successivamente acquistati dai coniugi ricadano nella comunione legale, dato che, in base all’art. 191 codice civile, lo scioglimento della comunione viene meno solo a seguito del provvedimento giudiziale che la pronunci in via definitiva, ovvero che omologhi l’accordo al riguardo intervenuto.

La nuova legge (modificando  l’art. 191 codice civile) anticipa quindi lo scioglimento della comunione legale:

  • nella separazione giudiziale, al momento in cui il presidente del tribunale, in sede di udienza di comparizione, autorizza i coniugi a vivere separati;
  • nella separazione consensuale, alla data di sottoscrizione del relativo verbale di separazione, purché omologato.

Quindi, dopo la separazione, gli acquisti fatti da ciascun coniuge non ricadranno più nella comunione, ma apparterranno in via esclusiva al coniuge che ha fatti l’acquisto.

Va detto, peraltro, che la norma sullo scioglimento della comunione riguarderà comunque una minoranza di coppie, atteso che da qualche tempo chi si sposta sceglie quasi sempre il regime della separazione dei beni.

#3  Da quando ed a chi si applica la nuova legge

La legge è stata approvata in  via definitiva dal Parlamento, ma non è stata ancora pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale. Le norme sul divorzio breve entreranno quindi in vigore dopo il quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione sulla G.U. Quando ciò avverrà, presumibilmente tra circa un mese, ne daremo avviso sul blog (*).

La nuove disposizioni si applicheranno anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge, quindi anche nei casi in cui il procedimento di separazione che ne costituisce il presupposto risulti ancora pendente alla medesima data.

Possono dunque beneficiare dei nuovi termini abbreviati per il divorzio sia coloro che si sono già separati sia le coppie il cui procedimento di separazione è ancora in corso. Potranno inoltre, beneficiare dei nuovi termini anche  le parti che si sono separate utilizzando le recenti disposizioni in tema di negoziazione assistita o si siano rivolte all’ufficiale di stato civile come previsto dal d.l. 132/2014.

A questo proposito ricordo che il procedimento di separazione e divorzio era stato recentemente già oggetto di modifiche normative: infatti risalgono allo scorso anno l’introduzione di 2 nuove procedure per ottenere la separazione e il divorzio senza passare dal Tribunale: si tratta della negoziazione assistita e degli accordi di separazione e divorzio davanti al sindaco, di cui parleremo a breve in un altro articolo.

(*) AGGIORNAMENTO: la legge sul divorzio breve (Legge 6 maggio 2015, n. 55)  è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.107 del 11-5-2015 ed entrerà in vigore dal 26/05/2015.

Archiviato in:Famiglia, Separazione e Divorzio Contrassegnato con: coniugi, divorzio breve

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Interazioni del lettore

Commenti

  1. roberto

    20/07/2016 alle 22:35

    Esiste il divorzio breve??? Mi sono rivolto ad un avvocato 8mesi x richiedere divorzio alla mia ex separati da 8anni ma lei ignora le lettere e fa finta di nulla..bisogna rivolgersi al tribunale a questo punto?

    Rispondi
    • Simone Falusi

      20/07/2016 alle 22:45

      Se sua moglie non ha interesse a presentare un divorzio congiunto, devi necessariamente procedere con un divorzio giudiziale davanti al Tribunale.

      Rispondi
  2. Simone Falusi

    13/05/2015 alle 12:33

    La legge sul divorzio breve (Legge 6 maggio 2015, n. 55) è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale ed entrerà in vigore dal 26/05/2015.

    Rispondi

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