Avvocatoblog

  • Home
  • Invia un quesito
  • Richiedi una consulenza
  • Argomenti
    • Famiglia
    • Separazione e Divorzio
    • Successioni
    • Risarcimento danni
    • Locazioni
    • Proprietà e Condominio
      • Ipoteca
    • Lavoro
    • Contratti
      • Collaborazioni
    • Avvocati
  • Chi sono
  • falusi.it
Home » Divorzio breve in Comune: come farlo riconoscere all’estero

18/04/2019 da Simone Falusi 1 commento

Divorzio breve in Comune: come farlo riconoscere all’estero

Buongiorno, nel 2016 ho divorziato con la procedura “divorzio breve” presso il comune di Arenzano (Genova). Oggi risiedo in Irlanda e mi vorrei sposare con il mio compagno, ho presentato la richiesta agli uffici HSE, allegando i seguenti documenti tradotti con timbro ufficiale: certificato di nascita e estratto per riassunto del certificato di matrimonio, dove su entrambi è  presente l’annotazione riguardo alla cessazione del matrimonio.L’ufficio legale di HSE non vuole concedermi il consenso al matrimonio, poiché pretende la presentazione della sentenza di divorzio rilasciata dal tribunale, documento del quale non sono in possesso poichè non esiste, non essendo andata in tribunale. Ho provato a spiegare come funziona la procedura di divorzio breve, citando le relative norme, ma senza successo e forse senza nemmeno aver letto, mi continuano a chiedere un documento del tribunale. Cosa posso fare? Il mio ex marito si è anche risposato quindi in Italia tutto è registrato correttamente, vi prego di darmi un consiglio, sembrano non riconoscere 2 certificati emessi dallo stato italiano.

Con una legge del 2014 sono state introdotte in Italia due nuove procedure per ottenere la separazione personale consensuale ed il divorzio congiunto senza dover passare per il Tribunale.

La prima di queste procedure è quella dalla Negoziazione assistita dagli avvocati.

Sull’argomento puoi leggere il post “Come ottenere la separazione ed il divorzio oggi“

Il secondo procedimento è quello cui fai riferimento nel tuo quesito: la legge del 2014, infatti, ha previsto che, in assenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti, i coniugi possono concludere davanti al sindaco del Comune, quale ufficiale dello stato civile, un accordo di separazione personale o di divorzio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

L’ufficiale dello stato civile in questi casi  riceve da ciascuna delle parti personalmente, con l’assistenza facoltativa di un avvocato, la dichiarazione che esse vogliono separarsi ovvero divorziare.

In questa procedura – come nella negoziazione assistita – non c’è quindi alcuna sentenza, né altro tipo di provvedimento giudiziario.

La separazione o il divorzio sono documentati in un atto amministrativo, nel caso della separazione/divorzio in Comune, oppure in un accordo sottoscritto solo dalle parti e dagli avvocati nel caso della negoziazione assistita.

Tuttavia, la legge del 2014 nulla prevede per il caso in cui una parte abbia necessità di fare valere all’estero la separazione o il divorzio ottenute con queste nuove procedure.

In realtà  la risposta al tuo problema  – ovvero come fare riconoscere all’Irlanda il divorzio ottenuto in Italia – è risolto dalla normativa europea: si tratta  degli Artt. 37 e 39 del Regolamento CE 2201/2003 del 27/11/2003, Regolamento relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale.

Il Regolamento in questione prevede che per ottenere il riconoscimento all’estero di una decisione in materia matrimoniale, come quella in materia di separazione personale o divorzio, la parte interessata deve farsi rilasciare un apposito certificato. Il certificato in questione deve essere rilasciato dall’autorità che ha formato l’atto e  quindi, sarà il Tribunale nel caso ci sia una sentenza di divorzio; nel caso, come il tuo, in cui il divorzio è stato formalizzato nel Comune di Arenzano, il certificato in questione dovrà essere richiesto al medesimo Comune.

Sul punto, ovvero sul fatto che il certificato di cui all’ art. 39 del Regolamento CE, deve essere chiesto e rilasciato dal Comune che ha formalizzato il divorzio, è intervenuta anche una Circolare del Ministero della Giustizia del 22/5/2018

Quindi per poter ottenere il riconoscimento in Irlanda il tuo “divorzio breve” ottenuto in Comune, non è sufficiente la copia dell’atto di matrimonio con l’annotazione del divorzio, ma dovrai presentare:

a) una copia conforme dell’atto di divorzio redatto dall’ufficiale dello stato civile del Comune;

b) il certificato previsto dall’art. 39 del Regolamento europeo suddetto.

Condividi:

  • Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)
  • Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)
  • Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)
  • Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)
  • Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)
  • Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)
  • Clicca per condividere su Skype (Si apre in una nuova finestra)
  • Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)
  • Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Correlati

Archiviato in:Famiglia Contrassegnato con: divorzio breve, estero

Commenti

  1. Laura Montenegro dice

    11/06/2019 alle 15:59

    Vale la stessa procedura per far valere la sentenza di divorzio emessa di un Comune in Messico? Perché non riesco a capire come fare per fare iscrivere il divorzio nel Registro Civile del mio paese. Mi parlano di un ‘exhorto’ dal Tribunale. Cosa che non potrò chiedere perché ho divorziato nel Comune.

    Rispondi

Lascia un commento Annulla risposta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

Privacy e cookie: Questo sito utilizza cookie. Continuando a utilizzare questo sito web, si accetta l’utilizzo dei cookie.
Per ulteriori informazioni, anche su controllo dei cookie, leggi qui: Informativa sui cookie

Questo è il blog dello Studio Legale Falusi. Puoi postare le tue domane su questioni legali che verranno pubblicate sul blog, se di interesse generale, cliccando qui.

Se ti serve, invece, una consulenza legale professionale allora utilizza i nostri servizi legali che trovi qui.

INVIA IL TUO QUESITO

Sostieni il blog con una donazione

Le guide di Avvocatoblog

guida-danni-incidenti-stradali

Iscriviti al Blog

Unisciti agli altri iscritti per ricevere i nostri articoli ed altri contenuti riservati agli iscritti. E' GRATIS e senza Spam!

>>> Controlla ora la tua posta in entrata o la cartella spam per confermare la tua iscrizione.

Servizi legali

consulenza-legale-base

legal-doc

 

Articoli in primo piano

La garanzia per i vizi nella vendita di un immobile

Ho acquistato casa a febbraio, ma vivo effettivamente qui da un mese. In questi … Continua...

Incidente stradale: quali sono i tempi per la liquidazione dei danni?

In caso di incidente d'auto vorrei sapere quali sono i tempi previsti per la … Continua...

Come si calcola il risarcimento del danno biologico (di lieve entità) negli incidenti stradali

Salve! ho avuto un incidente stradale. ho riportato trauma cervico dorsale 10 … Continua...

COMMENTI DEGLI UTENTI

  • diego su Ho vinto la causa: quali spese spettano all’avvocato?
  • giovanni su Incidente stradale: quali sono i tempi per la liquidazione dei danni?
  • oscar del prete su Ritardo nella consegna dell’auto acquistata. Posso recedere dal contratto?
  • laura su Come faccio a sapere se la denuncia è stata archiviata o meno?
  • Graziano su Come faccio a togliere mio genero dalla mia residenza?

Seguimi su Twitter

I miei Cinguettii

Scarica la brouchure dello Studio Legale Falusi

Subscribe in a reader

STUDIO LEGALE FALUSI

Viale della Repubblica n. 153
59100 Prato
Tel. 05741823351
info@falusi.it

Disclaimer

  • Informazioni
  • Privacy e cookies policy

Statistiche del Blog

  • 1.631.948 click

Follow Us

  • Facebook
  • Twitter
  • Google
  • LinkedIn

Copyright © 2021 · Avvocatoblog by Studio Legale Falusi Viale della Repubblica n. 153, 59100 Prato, Tel. 05741823351 - P. Iva 01825810979

loading Annulla
L'articolo non è stato pubblicato, controlla gli indirizzi e-mail!
Verifica dell'e-mail non riuscita. Riprova.
Ci dispiace, il tuo blog non consente di condividere articoli tramite e-mail.