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Divorzio breve in Comune: come farlo riconoscere all’estero

Home » Divorzio breve in Comune: come farlo riconoscere all’estero

18/04/2019 da //  by Simone Falusi 1 commento

Buongiorno, nel 2016 ho divorziato con la procedura “divorzio breve” presso il comune di Arenzano (Genova). Oggi risiedo in Irlanda e mi vorrei sposare con il mio compagno, ho presentato la richiesta agli uffici HSE, allegando i seguenti documenti tradotti con timbro ufficiale: certificato di nascita e estratto per riassunto del certificato di matrimonio, dove su entrambi è  presente l’annotazione riguardo alla cessazione del matrimonio.L’ufficio legale di HSE non vuole concedermi il consenso al matrimonio, poiché pretende la presentazione della sentenza di divorzio rilasciata dal tribunale, documento del quale non sono in possesso poichè non esiste, non essendo andata in tribunale. Ho provato a spiegare come funziona la procedura di divorzio breve, citando le relative norme, ma senza successo e forse senza nemmeno aver letto, mi continuano a chiedere un documento del tribunale. Cosa posso fare? Il mio ex marito si è anche risposato quindi in Italia tutto è registrato correttamente, vi prego di darmi un consiglio, sembrano non riconoscere 2 certificati emessi dallo stato italiano.

Con una legge del 2014 sono state introdotte in Italia due nuove procedure per ottenere la separazione personale consensuale ed il divorzio congiunto senza dover passare per il Tribunale.

La prima di queste procedure è quella dalla Negoziazione assistita dagli avvocati.

Sull’argomento puoi leggere il post “Come ottenere la separazione ed il divorzio oggi“

Il secondo procedimento è quello cui fai riferimento nel tuo quesito: la legge del 2014, infatti, ha previsto che, in assenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti, i coniugi possono concludere davanti al sindaco del Comune, quale ufficiale dello stato civile, un accordo di separazione personale o di divorzio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

L’ufficiale dello stato civile in questi casi  riceve da ciascuna delle parti personalmente, con l’assistenza facoltativa di un avvocato, la dichiarazione che esse vogliono separarsi ovvero divorziare.

In questa procedura – come nella negoziazione assistita – non c’è quindi alcuna sentenza, né altro tipo di provvedimento giudiziario.

La separazione o il divorzio sono documentati in un atto amministrativo, nel caso della separazione/divorzio in Comune, oppure in un accordo sottoscritto solo dalle parti e dagli avvocati nel caso della negoziazione assistita.

Tuttavia, la legge del 2014 nulla prevede per il caso in cui una parte abbia necessità di fare valere all’estero la separazione o il divorzio ottenute con queste nuove procedure.

In realtà  la risposta al tuo problema  – ovvero come fare riconoscere all’Irlanda il divorzio ottenuto in Italia – è risolto dalla normativa europea: si tratta  degli Artt. 37 e 39 del Regolamento CE 2201/2003 del 27/11/2003, Regolamento relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale.

Il Regolamento in questione prevede che per ottenere il riconoscimento all’estero di una decisione in materia matrimoniale, come quella in materia di separazione personale o divorzio, la parte interessata deve farsi rilasciare un apposito certificato. Il certificato in questione deve essere rilasciato dall’autorità che ha formato l’atto e  quindi, sarà il Tribunale nel caso ci sia una sentenza di divorzio; nel caso, come il tuo, in cui il divorzio è stato formalizzato nel Comune di Arenzano, il certificato in questione dovrà essere richiesto al medesimo Comune.

Sul punto, ovvero sul fatto che il certificato di cui all’ art. 39 del Regolamento CE, deve essere chiesto e rilasciato dal Comune che ha formalizzato il divorzio, è intervenuta anche una Circolare del Ministero della Giustizia del 22/5/2018

Quindi per poter ottenere il riconoscimento in Irlanda il tuo “divorzio breve” ottenuto in Comune, non è sufficiente la copia dell’atto di matrimonio con l’annotazione del divorzio, ma dovrai presentare:

a) una copia conforme dell’atto di divorzio redatto dall’ufficiale dello stato civile del Comune;

b) il certificato previsto dall’art. 39 del Regolamento europeo suddetto.

Archiviato in:Famiglia Contrassegnato con: divorzio breve, estero

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Interazioni del lettore

Commenti

  1. Laura Montenegro

    11/06/2019 alle 15:59

    Vale la stessa procedura per far valere la sentenza di divorzio emessa di un Comune in Messico? Perché non riesco a capire come fare per fare iscrivere il divorzio nel Registro Civile del mio paese. Mi parlano di un ‘exhorto’ dal Tribunale. Cosa che non potrò chiedere perché ho divorziato nel Comune.

    Rispondi

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