
Importante chiarimento della Corte di Cassazione: la divisione giudiziale dei beni tra ex coniugi può beneficiare dell’esenzione dall’imposta di registro prevista dall’art. 19 della legge 74/1987, anche se interviene anni dopo il divorzio e a seguito di una causa.
Con l’ordinanza n. 2433/2026, la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, confermando un principio di grande rilievo pratico in materia di separazione, divorzio e divisione dei beni.
Il caso: richiesta di oltre 43.000 euro di imposta di registro
Una contribuente si era vista notificare un avviso di liquidazione per il pagamento di circa 43.000 euro, a titolo di imposta di registro, relativa alla sentenza che aveva disposto la divisione di immobili in comunione con l’ex marito.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, la divisione – avviata con un giudizio autonomo e conclusa diversi anni dopo la separazione e il divorzio – non sarebbe stata più collegata alla crisi coniugale e quindi non avrebbe potuto beneficiare dell’esenzione fiscale.
Dopo una decisione sfavorevole in primo grado, la contribuente ha ottenuto ragione in appello. La questione è poi arrivata in Cassazione.
Il principio affermato: conta la funzione, non il momento
La Suprema Corte ha confermato l’esenzione.
Secondo i giudici, ciò che rileva non è:
- che la divisione avvenga contestualmente alla separazione o al divorzio;
- che sia frutto di un accordo consensuale;
- o che intervenga a distanza di anni.
Quello che conta è il collegamento funzionale con la crisi coniugale.
La divisione dei beni, anche quando avviene tramite sentenza e non tramite accordo, rappresenta comunque uno strumento per definire in modo definitivo i rapporti patrimoniali tra ex coniugi. La sentenza, in sostanza, sostituisce l’accordo mancato, ma persegue la stessa finalità: chiudere la partita economica legata alla fine del matrimonio.
Perché è prevista l’esenzione dall’imposta di registro?
L’art. 19 della legge 74/1987 mira a favorire la sistemazione complessiva dei rapporti patrimoniali in occasione della crisi familiare, evitando che separazione e divorzio comportino un ulteriore aggravio fiscale.
La regolazione dei rapporti economici tra ex coniugi non esprime una nuova capacità contributiva, ma costituisce la naturale conseguenza della cessazione del matrimonio.
Cosa significa in concreto
La decisione rafforza un orientamento ormai consolidato:
- l’esenzione dall’imposta di registro si applica non solo agli accordi di separazione o divorzio;
- ma anche alla sentenza di divisione giudiziale della comunione, se collegata alla crisi coniugale;
- anche se il giudizio è autonomo e instaurato anni dopo il divorzio.
Un chiarimento importante per chi si trova a definire, anche a distanza di tempo, la divisione del patrimonio comune dopo la fine del matrimonio.


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